N. 216 SENTENZA 1 - 19 giugno 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Finanza locale - Regione Sicilia - Programmazione delle risorse e degli impieghi - Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio regionale - Assenza della promulgazione della normativa in esame senza alcun effetto sull'ordinamento - Cessazione della materia del contendere. (Legge regione Sicilia, approvata il 12 febbraio 1997, art. 37 e 52). (Cost., artt. 3, 97 e 81, comma quarto)(GU n.26 del 1-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 52 della legge della regione siciliana approvata il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione", promosso con ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 20 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1997; Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997, e depositato il 28 febbraio 1997, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione". La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa, infatti, con l'asserito intento di interpretare autenticamente l'art. 68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel senso che siano da considerare utili, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, oltre ai servizi pregressi svolti continuativamente presso l'Universita' nella docenza universitaria in posizione di assistente volontario, laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai sensi delle leggi n. 946 del 1956 e n. 62 del 1967) - come previsto dalla predetta norma - anche quelli svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso, estenderebbe in realta' alcuni benefici a fattispecie e soggetti diversi da quelli previsti dalla norma stessa. In tal modo si creerebbe disparita' di trattamento, poiche' verrebbero sottoposte alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe il principio del buon andamento della p.a. La volonta' del legislatore regionale sarebbe, infatti, quella di applicare con effetto retroattivo la norma di cui si tratta - che era gia' stata oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 260 del 1996, la aveva ritenuta legittima - a categorie che ne erano state escluse. Anche l'art. 52 della legge regionale in oggetto viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 97, oltre che all'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Esso, infatti, destina il finanziamento, originariamente previsto per il solo anno 1991 dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991 in favore delle associazioni di produttori agricoli e delle cooperative, finalizzato alla realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi rimodulato da leggi successive e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al 1995 - finanziamento che in parte era andato in economia, contribuendo ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a diminuire il disavanzo registrato - al concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione di impianti a carattere associativo. In tal modo, verrebbero destinate somme non piu' esistenti in bilancio a nuove spese: ed anche se cio' corrispondesse alla volonta' del legislatore di istituire una nuova agevolazione creditizia per le imprese agricole, si evidenzierebbe un diverso profilo di incostituzionalita', consistente nella mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura finanziaria. 2.- Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte il presidente della regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 12 del 10 marzo 1997 - omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il commissario dello Stato aveva proposto ricorso. Pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Le questioni di legittimita' costituzionale promosse dal commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione". Quali parametri del giudizio di legittimita' costituzionale il ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla seconda, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a quelli gia' citati. Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale, come accennato nelle premesse in fatto, la legge impugnata e' stata promulgata come legge n. 6 del 7 marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal commissario dello Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si e', cosi', definitivamente esaurito senza che permanga la possibilita' di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996). Ne' vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimita' della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalita' promosso nei confronti delle medesime dal commissario dello Stato. Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento, ne' essendo piu' in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0744