N. 216 SENTENZA 1 - 19 giugno 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Finanza
 
 locale  -  Regione  Sicilia  -  Programmazione  delle risorse e degli
 impieghi - Contenimento  e  razionalizzazione  della  spesa  e  altre
 disposizioni  aventi  riflessi  finanziari  sul  bilancio regionale -
 Assenza della promulgazione della  normativa  in  esame  senza  alcun
 effetto sull'ordinamento - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Legge regione Sicilia, approvata il 12 febbraio 1997, art. 37 e 52).
 
 (Cost., artt. 3, 97 e 81, comma quarto)
 
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 52 della
 legge della regione siciliana approvata il 12 febbraio 1997,  recante
 "Programmazione  delle  risorse  e  degli  impieghi.  Contenimento  e
 razionalizzazione della spesa e altre  disposizioni  aventi  riflessi
 finanziari  sul  bilancio  della  regione",  promosso con ricorso del
 commissario dello Stato per la regione  siciliana  notificato  il  20
 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto
 al n. 24 del registro ricorsi 1997;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997, e depositato il 28
 febbraio 1997, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha
 impugnato gli artt. 37 e  52  della  legge  approvata  dall'Assemblea
 regionale  siciliana  il  12  febbraio  1997, recante "Programmazione
 delle risorse e  degli  impieghi.  Contenimento  e  razionalizzazione
 della  spesa  e  altre  disposizioni  aventi  riflessi finanziari sul
 bilancio della Regione".
   La prima delle  norme  censurate,  ad  avviso  del  ricorrente,  si
 porrebbe  in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa,
 infatti, con l'asserito intento di interpretare autenticamente l'art.
 68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n.  41,  nel
 senso  che  siano  da  considerare  utili, ai fini della progressione
 giuridica ed economica e del  trattamento  di  quiescenza,  oltre  ai
 servizi pregressi svolti continuativamente presso l'Universita' nella
 docenza   universitaria   in   posizione  di  assistente  volontario,
 laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai  sensi  delle
 leggi  n.  946  del  1956  e  n.  62  del 1967) - come previsto dalla
 predetta norma - anche quelli svolti presso  enti  o  amministrazioni
 pubbliche  in  posizione di titolare di borse di studio del Consiglio
 nazionale  delle  ricerche  o  assegnate  a  seguito   di   concorso,
 estenderebbe  in  realta'  alcuni  benefici  a fattispecie e soggetti
 diversi da quelli previsti dalla  norma  stessa.    In  tal  modo  si
 creerebbe  disparita'  di  trattamento, poiche' verrebbero sottoposte
 alla  stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe
 il  principio  del  buon  andamento  della  p.a.  La   volonta'   del
 legislatore  regionale  sarebbe,  infatti,  quella  di  applicare con
 effetto retroattivo la norma di cui si tratta - che  era  gia'  stata
 oggetto  di  scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale,
 con sentenza n. 260  del  1996,  la  aveva  ritenuta  legittima  -  a
 categorie che ne erano state escluse.
   Anche  l'art.  52 della legge regionale in oggetto viene censurato,
 sempre in riferimento agli artt. 3  e  97,  oltre  che  all'art.  81,
 quarto comma, della Costituzione.
   Esso,  infatti,  destina il finanziamento, originariamente previsto
 per il solo anno 1991 dall'art. 33 della legge regionale  n.  32  del
 1991  in  favore  delle  associazioni  di produttori agricoli e delle
 cooperative,  finalizzato   alla   realizzazione   di   impianti   di
 lavorazione,   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
 agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi  rimodulato  da
 leggi  successive e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al
 1995  -  finanziamento  che  in  parte  era   andato   in   economia,
 contribuendo  ad  incrementare  l'avanzo  di  amministrazione  e/o  a
 diminuire il disavanzo registrato - al  concorso  della  regione  nel
 pagamento  degli  interessi  sui  mutui  di  miglioramento  fondiario
 contratti  dalle  cooperative   agricole   e   zootecniche   per   la
 realizzazione  di  impianti  a  carattere associativo.   In tal modo,
 verrebbero destinate somme non piu' esistenti  in  bilancio  a  nuove
 spese:  ed anche se cio' corrispondesse alla volonta' del legislatore
 di  istituire  una  nuova  agevolazione  creditizia  per  le  imprese
 agricole,     si     evidenzierebbe    un    diverso    profilo    di
 incostituzionalita', consistente nella mancata quantificazione  della
 spesa e della relativa copertura finanziaria.
   2.-  Successivamente  all'instaurazione  del  giudizio innanzi alla
 Corte il presidente della regione siciliana ha  promulgato  la  legge
 impugnata  come  legge  regionale  n. 6 del 7 marzo 1997 - pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 12 del  10  marzo
 1997  - omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il commissario
 dello Stato aveva proposto ricorso.
   Pertanto, l'Avvocatura generale dello  Stato  ha  chiesto  che  sia
 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
                         Considerato in diritto
   Le   questioni   di   legittimita'   costituzionale   promosse  dal
 commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli  artt.
 37  e  52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
 12 febbraio 1997,  recante  "Programmazione  delle  risorse  e  degli
 impieghi.  Contenimento  e  razionalizzazione  della  spesa  e  altre
 disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione".
   Quali parametri del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  il
 ricorrente   ha   indicato,  con  riguardo  alla  prima  delle  norme
 impugnate, gli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  e,  quanto  alla
 seconda,  anche  l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a
 quelli gia' citati.
   Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del  giudizio
 di  legittimita'  costituzionale,  come  accennato  nelle premesse in
 fatto, la legge impugnata e' stata promulgata come legge n. 6  del  7
 marzo  1997,  omesse  le disposizioni censurate dal commissario dello
 Stato. Il potere promulgativo, che  si  esercita  necessariamente  in
 modo  unitario  e  contestuale  rispetto al testo legislativo, si e',
 cosi', definitivamente esaurito senza che permanga la possibilita' di
 una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o  di  parte
 delle  disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996).
 Ne' vengono in discussione questioni  che  si  possano  eventualmente
 prospettare   in  relazione  alla  legittimita'  della  promulgazione
 parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio  di
 costituzionalita'   promosso   nei   confronti   delle  medesime  dal
 commissario dello Stato.
   Pertanto,  non  avendo  le  norme   denunciate,   in   difetto   di
 promulgazione,  prodotto  alcun effetto nell'ordinamento, ne' essendo
 piu' in grado di produrne, ricorrono i  presupposti  per  dichiarare,
 come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la
 materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0744