COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998 

  Regioni Marche  e Umbria:  quantificazione e riparto  delle risorse
destinate  al  programma di  edilizia  residenziale  pubblica di  cui
all'art.  7 del  decreto-legge n.  6/1998 convertito  dalla legge  n.
61/1998. (Deliberazione n. 37/98).
(GU n.155 del 6-7-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 10 della legge 14  febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui  all'art. 10, lettere b) e c),  al finanziamento di
programmi di costruzione di case per lavoratori;
  Visto l'art.  2 della legge  5 agosto 1978,  n. 457, che  rimette a
questo  comitato  l'indicazione  dei  criteri per  il  riparto  delle
risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica tra le regioni;
  Visto  l'art. 3,  comma 1,  lettera q),  della medesima  legge, che
riserva   il  2%   dei   finanziamenti   complessivi  ad   interventi
straordinari  per  le esigenze  piu'  urgenti  anche in  relazione  a
pubbliche calamita';
  Visto l'art.  3, comma 24, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
proroga il versamento  dei contributi di cui all'art.  10 della legge
n. 60/1963, per  la parte a carico  del datore di lavoro,  sino al 31
dicembre 1998;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge  30 gennaio 1998, n. 6, convertito
dalla  legge 30  marzo  1998,  n. 61,  che  prevede  un programma  di
interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni
delle  regioni  Marche  ed  Umbria interessati  dalla  crisi  sismica
iniziata il 26 settembre 1997 e  che, al comma 4, destina a copertura
dell'onere relativo una  quota, non inferiore al  10%, dei contributi
previsti dalla legge n. 60/1963, relativi agli anni 1996-1997 e 1998,
al netto delle risorse di cui  al citato articolo 3, comma 1, lettera
q),  della  legge n.  457/1978,  demandando  al Ministro  dei  lavori
pubblici  di  proporre a  questo  comitato,  sentite le  regioni,  la
relativa ripartizione;
  Visto il  decreto n. 107/Segr.  del 6 aprile  1998 con il  quale il
Ministro dei  lavori pubblici formula  la proposta di cui  all'art. 7
del provvedimento normativo richiamato al comma precedente;
  Preso atto che i contributi  introitati ai sensi dell'art. 10 della
legge  n.   60/1963  sono   stati  quantificati,  sulla   base  delle
rendicontazioni  della  Cassa  depositi  e prestiti,  in  lire  1.635
miliardi per l'anno 1996 ed in  lire 1.166 miliardi per l'anno 1997 e
sono  stati stimati  dal segretariato  generale del  CER in  lire 850
miliardi per l'anno 1998;
  Preso atto che, come risulta  dal relativo verbale, nel corso della
riunione tenuta  il 5  marzo 1998 tra  Ministro dei  lavori pubblici,
presidente  della giunta  regionale delle  Marche e  presidente della
giunta regionale dell'Umbria  e' stata fissata al  10% la percentuale
di cui all'art.  7, comma 4, del decreto-legge  n. 6/1998, convertito
dalla legge n.  61/1998, ed e' stato convenuto di  utilizzare, per il
riparto dell'importo complessivo tra le due regioni, il peso adottato
dall'art. 15, comma 2, della medesima legge n. 61/1998;
  Ritenuto,  per un  puntuale  rispetto del  dettato legislativo,  di
completare la  proposta di cui  sopra con  la previsione di  forme di
conguaglio per il 1998, non appena accertata l'entita' dei contributi
in questione effettivamente introitati in tale anno;
  Considerato  che il  decreto  legislativo 31  marzo  1998, n.  112,
disciplina, in  attuazione del cap. I  della legge 15 marzo  1997, n.
59, il conferimento di funzioni  e compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni  ed agli  enti  locali  anche  in materia  di  edilizia
residenziale pubblica;
  Considerato che e' all'esame  dell'VIII commissione della Camera un
articolato concernente  "disciplina delle locazioni e  rilascio degli
immobili" e  che, nel testo  redatto il  29 aprile 1998,  destina 600
miliardi in  ragione d'anno per gli  anni 1999-2000 e 2001,  a valere
sui  contributi di  cui alla  legge n.  60/1963 relativi  al triennio
1996-1998, ai fini della concessione di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione a favore dei ceti meno abbienti;
  Ravvisata l'opportunita'  di procedere ad un  sollecito riparto dei
contributi   relativi   al   triennio  considerato,   al   netto   di
accantonamenti congrui alle esigenze di  cui al citato articolato, in
modo  da definire  un quadro  esaustivo delle  assegnazioni anche  in
vista   del   richiamato   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi alle regioni;
  Ravvisata  nella medesima  ottica l'opportunita'  di delineare  una
panoramica  aggiornata delle  iniziative  in tema  di anagrafe  degli
assegnatari  degli alloggi  di  edilizia residenziale  pubblica e  di
edilizia sperimentale;
                              Delibera:
  1.  A valere  sui  contributi di  cui all'art.  10  della legge  n.
60/1963 relativi  agli anni 1996-1997  e 1998 e considerati  al netto
della quota indicata all'art. 3, comma  1, lettera q), della legge n.
457/1978  e'  riservato  alle  regioni Marche  e  Umbria  un  importo
complessivo di  lire 358 miliardi  da destinare al  finanziamento del
programma  previsto   dall'art.  7   del  decreto-legge   n.  6/1998,
convertito dalla legge n. 61/1998.
  2. L'importo di cui al punto precedente e' cosi' ripartito:
  lire 125 miliardi, pari al  35% dell'importo stesso, sono assegnati
alla regione Marche;
  lire  233  miliardi, pari  al  residuo  65%, sono  attribuiti  alla
regione Umbria.
  3. Il Ministro dei lavori pubblici,  non appena la cassa depositi e
prestiti avra'  certificato l'entita' dei contributi  di cui all'art.
10  della legge  n. 60/1963  introitati nel  1998 ed  ove necessario,
formulera'  a  questo  comitato   proposte  intese  a  garantire  che
l'importo complessivo  riservato alle regioni Marche  ed Umbria anche
per tale anno corrisponda effettivamente all'indicata percentuale del
10%.
  Invita il Ministro dei lavori pubblici:
  a sottoporre a  breve a questo comitato, acquisito  il parere della
conferenza permanente per  i rapporti tra Stato e  regioni e province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  la proposta  per  il  riparto  dei
contributi  introitati nel  triennio 1996-98,  ai sensi  dell'art. 10
della legge  n. 60/1963,  al netto della  quota come  sopra riservata
alle regioni Marche  ed Umbria e previo accantonamento  di un importo
complessivo di 1.800 miliardi  in vista della definitiva approvazione
dell'articolato normativo richiamato in premessa;
  a  riferire  a  questo  comitato in  ordine  all'attuale  stato  di
realizzazione  dell'anagrafe  degli   assegnatari  degli  alloggi  di
edilizia  residenziale pubblica  ed ai  connessi profili  finanziari,
nonche' in ordine alle concrete modalita' di utilizzo degli ulteriori
accantonamenti disposti  ai sensi dell'art.  2, comma 1,  lettera f),
della  legge  n.  457/1978  ed ai  programmi  di  sperimentazione  di
edilizia  sovvenzionata   ed  agevolata  previsti  dall'art.   4  del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n.  9, convertito dalla legge 25 marzo
1982, n. 94.
    Roma, 6 maggio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Registro  n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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