Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.155 del 6-7-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli atenei, in conformita' ai "criteri generali" da definirsi con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica "autonomia didatticaregime transitorio" del 5 agosto 1997; Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 84 - Titolo V - facolta' di lettere e filosofia, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, viene soppresso e sostituito dai nuovi articoli dall'84 al 96, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Corso di laurea in lingue e letterature straniere Art. 84. Afferenza Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. Art. 85. Accesso al corso di laurea L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 86. Finalita' del corso di laurea Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico professioanali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione. Art. 87. Durata e articolazione del corso di laurea La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' fissata in quattro anni. Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19. Il corso di laurea si articola in due bienni. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita'. Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'. Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio della struttura competente. Il consiglio della struttura competente determinera' le modalita' di passaggio dal primo al secondo biennio. Art. 88. Lingue e letterature straniere Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalita' specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalita' e propedeuticita' sono determinate dalla struttura competente. Art. 89. Biennio comune Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalita' sono stabilite dalla struttura competente; una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea; una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio; una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche; una filologia afferente alla lingua quadriennale. Art. 90. Biennio di specializzazione Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: filologicoletterario; linguisticoglottodidattico; storicoculturale. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la struttura competente attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili. La struttura competente puo' istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati. Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facolta' della stessa universita'. Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio della struttura competente sulla base delle finalita' specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilita' effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea; due a scelta libera da parte dello studente. Art. 91. Aree disciplinari Ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge n. 341/1990, la struttura competente - in conformita' con le specifiche annualita' previste per ciascun biennio dagli articoli 89 e 90 e secondo criteri di coerenza e di funzionalita' con gli indirizzi attivati - adottera' curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o piu' discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didatticoformativi, secondo quanto previsto dall'art. 86. Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 89 (Italianistica: settori scientificodisciplinari L11A, L12A, L12B, L12E; - Scienze storiche: settori scientifico disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L131, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B; - Scienze del linguaggio: settori scientifico disciplinari L09A, M07E; - Scienze glottodidattiche: settori scientificodisciplinari L09H, L16B (didattica delle lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B (didattica della lingua russa)); le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari: a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica ecc.) (settori scientificodisciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, LI4D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E); b) scienze filologiche (settori scientificodisciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B); c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate ecc.) (settori scientificodisciplinari L12C, L12D, M07D); d) scienze storicoculturali (storia della cultura ecc.) (settori scientificodisciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X); e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientificodisciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C); f) scienze della comunicazione (settori scientificodisciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E); g) scienze geografiche (settori scientificodisciplinari M06A, M06B, P01G, P01H, P01J); h) scienze dell'educazione (settori scientificodisciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F M10A, M11A, M11B, M11C, M11D); i) scienze filosofiche (settori scientificodisciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B); j) lingue e culture classiche (settori scientificodisciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B); k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 90; l) area dei linguaggi informatici (settori scientificodisciplinari K05A - Linguaggi e traduttori - K05C cibernetica - L05B fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione). Per ogni area disciplinare, la struttura competente indichera' i settori scientificodisciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto Presidenziale 12 aprile 1994 e decreto ministeriale 23 giugno 1997. Art. 92. Esame di laurea L'esame di laurea consiste nella discussione di un dissertazione scritta, nell'ambito della civilta' della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite dalla struttura competente. Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata). Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea. Art. 93. Articolazione della didattica L'impegno didattico complessivo e' fissato dagli organismi competenti. L'attivita' didatticoformativa del corso di laurea e' teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato. Di norma ogni annualita', cui corrispondera' un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La struttura competente puo' istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Art. 94. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura competente determinera', con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della Legge n. 341/1990. In particolare il consiglio della struttura: a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al I anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 85; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientificodisciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici: c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato; f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE. Art. 95. Corso di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti Il corso di laurea in lingue e letterature straniere e' dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori in lingue moderne per interpreti e traduttori. Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio della struttura competente adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La struttura competente potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La struttura competente indichera' inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La struttura competente indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la struttura competente riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 96. Norme transitorie Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti nel precedente ordinamento e la struttura competente e' inoltre e' tenuta a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicana. Perugia, 8 giugno 1998 Il rettore: Calzoni