UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.155 del 6-7-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382:
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e  tecnologica 2 ottobre 1995,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  140 del  17 giugno 1996,  e successive  modificazioni e
integrazioni,   recante   modificazioni   all'ordinamento   didattico
universitario  relativamente   al  corso   di  laurea  in   lingue  e
letterature straniere;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  l'art.  17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  ed  in
particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei
corsi di  diploma universitario, di  laurea e di  specializzazione e'
disciplinato dagli  atenei, in  conformita' ai "criteri  generali" da
definirsi  con uno  o piu'  decreti del  Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e
tecnologica  "autonomia  didatticaregime  transitorio" del  5  agosto
1997;
  Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche
risponde  ai   requisiti  previsti   dall'atto  di   indirizzo  sopra
richiamato;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art. 84 - Titolo V - facolta' di lettere e filosofia, relativo al
corso di laurea in lingue  e letterature straniere, viene soppresso e
sostituito  dai  nuovi  articoli   dall'84  al  96,  con  conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
                           Corso di laurea
                  in lingue e letterature straniere
                              Art. 84.
                              Afferenza
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla
facolta' di lettere e filosofia.
                              Art. 85.
                      Accesso al corso di laurea
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
                              Art. 86.
                    Finalita' del corso di laurea
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di
assicurare la preparazione  per le funzioni ed  attivita' che possono
essere  svolte   dai  laureati  del  settore   delle  lingue  moderne
eventualmente definite  dalla normativa  nazionale e  comunitaria. In
particolare il corso  di laurea ha lo scopo di  fornire le competenze
scientifico professioanali pertinenti all'ambito delle lingue e delle
letterature,  culture, istituzioni  e civilta'  straniere, necessarie
per operare nella  scuola di ogni ordine e  grado, nell'editoria, nel
turismo, nei rapporti internazionali,  nella promozione della cultura
italiana all'estero e nell'informazione.
                              Art. 87.
              Durata e articolazione del corso di laurea
  La durata del corso di laurea  in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
  Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19.
  Il corso di laurea si articola in due bienni.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo scelto saranno definite  dal consiglio della struttura
competente.
  Il consiglio  della struttura competente determinera'  le modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
                              Art. 88.
                    Lingue e letterature straniere
  Il corso di laurea prevede  quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera  (lingua quadriennale)  e tre  annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo studente puo' chiedere di  portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura  straniera (lingua quadriennalizzata), e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza lingua e letteratura
straniera,  secondo  modalita'  specifiche definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno  di corso una  prova scritta e  orale di lingua,  le cui
modalita'   e  propedeuticita'   sono  determinate   dalla  struttura
competente.
                              Art. 89.
                            Biennio comune
  Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  due della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana),
cui va  fatta precedere come  propedeutica una prova scritta,  le cui
modalita' sono stabilite dalla struttura competente;
  una dell'area disciplinare di  scienze storiche (storia medievale o
moderna o contemporanea;
   una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio;
   una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;
   una filologia afferente alla lingua quadriennale.
                              Art. 90.
                     Biennio di specializzazione
  Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
   filologicoletterario;
   linguisticoglottodidattico;
   storicoculturale.
  Nel  quadro delle  vigenti norme  sull'autonomia universitaria,  la
struttura  competente attiva  gli indirizzi  confacenti alla  propria
programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.
  La struttura competente puo'  istituire indirizzi diversi da quelli
sopra elencati,  in base a  proprie specifiche esigenze e  sulla base
degli insegnamenti attivati.
  Per risorse  umane disponibili si intendono  anche quelle mutuabili
da altre facolta' della stessa universita'.
  Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  una della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  cinque  caratterizzanti  dell'indirizzo,  stabilite  dal  consiglio
della struttura  competente sulla base delle  finalita' specifiche di
ogni  indirizzo,  delle  disponibilita'   effettive  dei  docenti  in
rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e
del numero di studenti iscritti al corso di laurea;
   due a scelta libera da parte dello studente.
                              Art. 91.
                          Aree disciplinari
  Ai  sensi dell'art.  9, lettera  d),  della legge  n. 341/1990,  la
struttura competente  - in  conformita' con le  specifiche annualita'
previste per ciascun biennio dagli articoli 89 e 90 e secondo criteri
di coerenza e di funzionalita' con gli indirizzi attivati - adottera'
curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una
o piu'  discipline scientifiche  affini, raggruppate  per raggiungere
determinati  obiettivi  didatticoformativi, secondo  quanto  previsto
dall'art. 86.
  Oltre   che   dalle   aree   disciplinari  di   cui   all'art.   89
(Italianistica:  settori  scientificodisciplinari L11A,  L12A,  L12B,
L12E;  - Scienze  storiche:  settori  scientifico disciplinari  L02A,
L02B, L13E,  L13H, L131,  L14A, L15B, L23F,  L23G, M01X,  M04X, M02A,
M02B, M03A,  M03B, M03C,  M03D, M08E, M12A,  M13X, P03X,  Q02X, Q03X,
Q04X,  Q06A,  Q06B; -  Scienze  del  linguaggio: settori  scientifico
disciplinari   L09A,  M07E;   -  Scienze   glottodidattiche:  settori
scientificodisciplinari L09H, L16B (didattica delle lingua francese),
L17C (didattica della lingua  spagnola), L17D (didattica della lingua
portoghese), L18C (didattica della  lingua italiana), L19B (didattica
della lingua tedesca), L21B (didattica  della lingua russa)); le aree
caratterizzanti  gli indirizzi  saranno scelte  anche dalle  seguenti
aree disciplinari:
  a) lingue  e letterature  straniere (un'area disciplinare  per ogni
lingua e  letteratura: anglistica, francesistica,  germanistica ecc.)
(settori scientificodisciplinari L06E, L09C,  L09E, L09F, L09G, L10B,
L10C, L13A,  L13B, L13D,  L14B, L14C, LI4D,  L16A, L16B,  L17A, L17B,
L17C, L17D,  L18A, L18B,  L18C, L19A, L19B,  L20B, L20C,  L21A, L21B,
L21C, L21D,  L22A, L22B,  L22C, L22D, L23A,  L23B, L23C,  L23D, L24A,
L24B, L24C, L24D, L24E);
  b) scienze filologiche (settori scientificodisciplinari L05A, L05C,
L06A, L06B,  L06E, L09C,  L09E, L09F, L09G,  L10A, L10B,  L10C, L10D,
L11B, L13A,  L13B, L13C,  L14B, L14C, L14D,  L16A, L16B,  L17A, L17C,
L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
  c)  scienze della  letteratura (storia  della critica,  letterature
comparate ecc.) (settori scientificodisciplinari L12C, L12D, M07D);
  d) scienze  storicoculturali (storia  della cultura  ecc.) (settori
scientificodisciplinari  L16A, L17A,  L17D, L18A,  L18B, L19A,  L21B,
M03A, M03B, M05X);
  e)  scienze dell'arte,  della  musica e  dello spettacolo  (settori
scientificodisciplinari  L05G, L05H,  L05I, L23E,  L25A, L25B,  L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
  f)  scienze  della comunicazione  (settori  scientificodisciplinari
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
  g) scienze geografiche (settori scientificodisciplinari M06A, M06B,
P01G, P01H, P01J);
  h) scienze  dell'educazione (settori  scientificodisciplinari M09A,
M09B, M09C, M09D, M09E, M09F M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
  i) scienze filosofiche (settori scientificodisciplinari L13F, L13G,
L23H, M07A,  M07B, M07C,  M07D, M08A, M08B,  M08C, M08D,  M08E, Q01A,
Q01B);
  j)  lingue  e  culture classiche  (settori  scientificodisciplinari
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);
  k)  altre aree  disciplinari,  secondo gli  indirizzi attivati,  ai
sensi del precedente art. 90;
  l) area dei  linguaggi informatici (settori scientificodisciplinari
K05A -  Linguaggi e traduttori  - K05C cibernetica -  L05B fondamenti
dell'informatica, linguaggi di programmazione).
  Per ogni  area disciplinare,  la struttura competente  indichera' i
settori scientificodisciplinari  e i relativi insegnamenti  di cui al
decreto Presidenziale 12 aprile 1994 e decreto ministeriale 23 giugno
1997.
                              Art. 92.
                           Esame di laurea
  L'esame di  laurea consiste  nella discussione di  un dissertazione
scritta,  nell'ambito  della  civilta'  della  lingua  e  letteratura
quadriennale  o quadriennalizzata,  su un  argomento coerente  con il
piano degli studi seguito  dallo studente, secondo modalita' definite
dalla struttura competente.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale (o quadriennalizzata).
  Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea.
                              Art. 93.
                    Articolazione della didattica
  L'impegno   didattico  complessivo   e'  fissato   dagli  organismi
competenti.
  L'attivita'  didatticoformativa del  corso di  laurea e'  teorica e
pratica  e comprende  corsi  di  lezioni, esercitazioni,  laboratori,
seminari,  dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove   parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero,   fruizione  di   programmi  radiotelevisivi   in  lingua
straniera, letture di  giornali e riviste in  lingua straniera, forme
di tutorato.
  Di  norma   ogni  annualita',   cui  corrispondera'  un   corso  di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche.  Per motivate esigenze didattiche  e' possibile
svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La struttura
competente puo' istituire corsi integrati costituiti da un massimo di
due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione
di esame.
                              Art. 94.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
il consiglio  della struttura  competente determinera',  con apposita
delibera,  quanto espressamente  previsto  dal comma  2 dell'art.  11
della Legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio della struttura:
  a) propone  il numero di posti  a disposizione degli iscritti  al I
anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 85;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)   che  costituiscono  le  singole   annualita',  e  le
denominazioni  delle discipline  dei corsi,  desumendole dai  settori
scientificodisciplinari,  nel vincolo  della  normativa nazionale  ed
eventualmente  della CEE.  Definisce inoltre  le specificazioni  piu'
opportune   (I,  II,   generale,  avanzato,   ecc.)  che   giovino  a
differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici:
  c) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
  e) fissa  il piano degli  studi per ogni anno  di corso e  per ogni
indirizzo attivato;
  f) determina  i raccordi richiesti dalle  eventuali direttive della
CEE.
                              Art. 95.
         Corso di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti
  Il corso di laurea in  lingue e letterature straniere e' dichiarato
affine ai  corsi di laurea  e ai corsi  di diploma delle  facolta' di
lingue  e  letterature  straniere, lettere  e  filosofia,  magistero,
scienze della formazione, scienze  della comunicazione e delle scuole
superiori in lingue moderne per interpreti e traduttori.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti,  ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature straniere,  il  consiglio  della struttura  competente
adottera'  il  criterio  generale   della  loro  validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),  nell'ottica   della   formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  La struttura competente potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti
con esito positivo  nei corsi di diploma  universitario, indicando le
singole  corrispondenze, anche  parziali,  con  gli insegnamenti  del
corso di laurea.
  La  struttura  competente  indichera'  inoltre  sia  gli  eventuali
insegnamenti  integrativi, appositamente  istituiti ed  attivati, per
completare la  formazione per  accedere al corso  di laurea,  che gli
insegnamenti specifici  del corso di laurea  necessari per conseguire
il  diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti   integrativi  non  sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  La  struttura competente  indichera'  inoltre l'anno  di corso  del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso  di laurea a un corso di
diploma  universitario,  la  struttura  competente  riconoscera'  gli
insegnamenti sempre  col criterio della  loro utilita' ai  fini della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  e
indichera'  il piano  degli  studi da  completare  per conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
                              Art. 96.
                          Norme transitorie
  Gli studenti  gia' iscritti potranno completare  gli studi previsti
nel precedente  ordinamento e la  struttura competente e'  inoltre e'
tenuta a stabilire  le modalita' per la convalida di  tutti gli esami
sostenuti  qualora   gli  studenti  iscritti  optino   per  il  nuovo
ordinamento.  L'opzione  per  il   nuovo  ordinamento  potra'  essere
esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblicana.
   Perugia, 8 giugno 1998
                                                  Il rettore: Calzoni