MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1997 

  Entrata in funzione del  servizio ipotecario meccanizzato presso la
sezione staccata di Pinerolo  nell'ambito dell'ufficio del territorio
di Torino.
(GU n.156 del 7-7-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
                     DEL MINISTERO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL DIRETTORE GENERALE
            DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
                 DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 27 febbraio 1985,  n. 52, recante modifiche al libro
sesto  del  codice   civile  e  norme  di   servizio  ipotecario,  in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle  conservatorie dei  registri  immobiliari,  e, in  particolare,
l'art. 16;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il  regolamento degli  uffici e  del personale  del Ministero
delle finanze, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  in
particolare, gli articoli 3, 14 e 16;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di grazia  e  giustizia 30  luglio  1985, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5  agosto 1985, con il quale sono state
stabilite  le  procedure,   i  sistemi  ed  i   tempi  di  attuazione
dell'automazione del servizio ipotecario;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia 9  gennaio  1990,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 26  alla Gazzetta  Ufficale del  1 febbraio
1990, recante  procedura e  specifiche tecniche per  la presentazione
alle  conservatorie dei  registri  immobiliari  meccanizzate di  note
redatte su supporto informatico;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di grazia  e  giustizia 17  luglio  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  176 del 29 luglio  1993, recante modificazione
al  citato decreto  ministeriale 30  luglio 1985,  relativamente alla
installazione  di  elaboratori  elettronici nelle  conservatorie  dei
registri  immobiliari  e  nelle  sedi  di  altri  servizi  o  reparti
dell'ufficio  del  territorio  situati   nello  stesso  capoluogo  di
provincia;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia  10  marzo  1995,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  40 alla  Gazzetta  Ufficiale n.  79 del  4
aprile  1995, recante  approvazione  della  nuova automazione,  delle
nuove   procedure,  dei   nuovi  modelli   concernenti  la   nota  di
trascrizione, di  iscrizione e la  domanda di annotazione e  le nuove
specifiche tecniche per la redazione  di note su supporto informatico
e per la trasmissione di note via telematica;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di grazia  e  giustizia 29  aprile  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 111  del 15 maggio  1997, che  introduce nuove
modalita' di presentazione su  supporto informatico e di trasmissione
per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli
uffici  del  territorio  delle  note di  trascrizione,  iscrizione  e
domande di annotazione;
  Visto  il  decreto  del  direttore generale  del  Dipartimento  del
territorio del 12 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere
dal  2 giugno  1997  gli  uffici del  territorio  di Torino,  Savona,
Vicenza, Pesaro e Pistoia;
  Visto  il  decreto  20  maggio  1997  del  direttore  generale  del
Dipartimento del  territorio, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto
dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;
  Considerato che,  ai sensi degli  articoli 3,  14 e 16  del decreto
legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,   i   decreti   relativi
all'attivazione  del  servizio   meccanizzato  di  conservazione  dei
registri immobiliari  e all'accettazione di note  redatte su supporto
informatico  nelle  conservatorie  dei  registri  immobiliari  devono
essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati,
con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo
del Ministero delle finanze, su concorde avviso del Capo di gabinetto
e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il   servizio  meccanizzato   di  conservazione   dei  registri
immobiliari  e  la  procedura  di accettazione  di  note  redatte  su
supporto  informatico,  presso  la   sezione  staccata  di  Pinerolo,
nell'ambito  dell'ufficio  del  territorio   di  Torino,  entrano  in
funzione  quindici  giorni  dopo   la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
   Roma, 21 luglio 1997
                                           Il direttore generale
                                      del Dipartimento del territorio
                                        del Ministero delle finanze
                                                  Vaccari
          Il direttore generale
della Direzione generale degli affari civili
        e delle libere professioni
    del Ministero di grazia e giustizia
              Hinna Danesi