MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento
di integrazione salariale
(GU n.157 del 8-7-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24439 del 6 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  12   gennaio  1998  all'11  gennaio  1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Star stampa
tessuti artistici,  con sede in  Oltrona San Mamette (Como)  e unita'
di: Oltrona  San Mamette  (Como) per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 100 unita', di cui 4 in  parttime da 20 a 15 ore medie settimanali
- su un organico complessivo di n. 132 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Star stampa  tessuti artistici, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24440 del 6 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  1  gennaio   1996  al  30  giugno   1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Servizi
tecnici, con  sede in  Roma e unita'  di Roma, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 32
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 306 unita', su un organico complessivo di n. 448
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Servizi tecnici,  a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996  in  premessa  indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di  integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e  precisamente individuati  tramite elenchi  nominativi come
disciplinato  nell'art. 1,  lettera  c) del  decreto ministeriale  23
dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il  9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 24441 del 6 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  febbraio 1995  al  30  settembre  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unita' di
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore  settimanali a 20  ore medie  settimanali nei confronti  di un
numero massimo  di lavoratori pari  a n.  113 unita', su  un organico
complessivo di n. 475 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di  integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e  precisamente individuati  tramite elenchi  nominativi come
disciplinato  nell'art. 1,  lettera  c) del  decreto ministeriale  23
dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il  9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 24442 del 6 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  febbraio   1994  al  31  gennaio  1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unita' di
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 72  unita', su  un organico
complessivo di n. 555 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di  integrazione salariale straordinaria ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta'  siano
diversi e  precisamente individuati  tramite elenchi  nominativi come
disciplinato  nell'art. 1,  lettera  c) del  decreto ministeriale  23
dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il  9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 24443 del 6 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo dal  20  settembre  1997  al  31 dicembre  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Fosfotec, con
sede in Milano e unita' di Crotone  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per un periodo  di 3 mesi,
decorrente dal 20 settembre 1997, la riduzione massima dell'orario di
lavoro nei confronti di 142 lavoratori  di cui 25 giornalieri da 39 a
23,24 ore  medie settimanali e 117  turnisti da 36 a  21,33 ore medie
settimanali su un organico complessivo di n. 168 lavoratori.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Fosfotec,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con decreto ministeriale n. 24477 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Arcola Petrolifera, con  sede in
Cagliari e  unita' di: La  Spezia per i  quali e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 6 unita', su organico complessivo di n. 38 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dalla  S.p.a.  Arcola  Petrolifera,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con decreto ministeriale n. 24478 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista  e dell'art.  7 del decreto-legge  30 dicembre  1987, n.
536, convertito, con modificazioni, nella  legge 29 febbraio 1998, n.
48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Panigema Service
c/o aeroporto militare di Brindisi, con  sede in Noci (Bari) e unita'
operativa c/o  aeroporto militare  di Brindisi per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 15 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 17 unita', su un organico  complessivo di n. 21
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.n.c.  Panigema service  c/o aereoporto
militare di Brindisi, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994  registrato dalla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 24479 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  13  aprile   1996  al  12  aprile   1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polidrica,
con sede  in Policoro (Matera) e  unita' di Policoro (Matera),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 85 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polidrica, a corrispondere il
particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4   dell'art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 24480 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  settembre   1997  al  31  agosto  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Texcolor, con
sede in  S. Egidio alla Vibrata  (Teramo) e unita' di  S. Egidio alla
Vibrata  (Teramo), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 23 unita', su un organico complessivo di n. 28 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Texcolor,  a  corrispondere  il
particolare  beneficio   previsto  dal   comma  4  dell'art.   6  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24481 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  gennaio   1998  al  31  dicembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Irti Lavori,
con  sede  in  Sasso  Scalo   (L'Aquila)  e  unita'  di  Sasso  Scalo
(L'Aquila),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 166 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Irti Lavori, a  corrispondere il
particolare  beneficio   previsto  dal   comma  4  dell'art.   6  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24482 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  dicembre  1997  al  30  novembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede
in  Bari e  unita' di:  Crotone, Paola  (Cosenza), Sibari  (Cosenza),
Cosenza  e  Reggio  Calabria,  per  i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 38  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Saes,  a   corrispondere  il
particolare  beneficio   previsto  dal   comma  4  dell'art.   6  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24483 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  19  novembre 1997  al  18  novembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Bonini Terme
e Sorgenti San Carlo,  con sede in Massa e unita'  di San Carlo Terme
(Massa), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un  numero massimo  di lavoratori pari  a n. 18  unita', di  cui 6
lavoratori a contratto parttime da 24 a 21 ore e 1 lavoratore da 32 a
25, su un organico complessivo di n. 18 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  A. Bonini  Terme e  Sorgenti San
Carlo, a corrispondere il particolare  beneficio previsto dal comma 4
dell'art. 6,  del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.  510, convertito,
con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.  608, nei limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24484 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  19  aprile   1997  al  18  aprile   1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  S.P.E., con
sede in  Montorio al Vomano (Teramo)  e unita' di Magliano  dei Marsi
(L'Aquila),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 14 unita', su un organico complessivo di n. 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   S.P.E.,  a  corrispondere  il
particolare  beneficio   previsto  dal   comma  4  dell'art.   6  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24485 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  2  settembre 1997  al  1  settembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi
& R.  De Rosa, con  sede in Montesilvano  (Pescara) e unita'  di Atri
(Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 45 unita' su un organico
complessivo di n. 82 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Aurelio  Menozzi & R. De  Rosa, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art.
6  del  decreto-legge  1  ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24486 del 7 maggio 1998 e' autorizzata,
limitatamente al periodo  dal 6 gennaio 1997 al 30  novembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo,
con sede in  Verzuolo (Cuneo) e unita' di Lugo  di Vicenza (Vicenza),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce,  la riduzione  massima dell'orario  di lavoro  da 40  ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  226 unita', di cui 194 lavoratori da
37, 33 a  29 ore medie settimanali, su un  organico complessivo di n.
309 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 giugno 1997, n. 22907.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, a corrispondere il
particolare  beneficio   previsto  dal   comma  4  dell'art.   6  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24550   del  19  maggio   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Titantex, con
sede in Fermignano (Pesaro) e unita' di Urbania (Pesaro), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  29 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo
di n. 52 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
ottobre 1997, n. 23471.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Titantex,  a  corrispondere  il
particolare  beneficio   previsto  dal   comma  4  dell'art.   6  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24551   del  19  maggio   1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 6  maggio 1994 al 5  maggio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l. Ciappazzi,  con sede  in Terme  Vigliatore (Messina)  e
unita' di Terme Vigliatore (Messina),  per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 56 unita', su un organico complessivo di n. 72 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ciappazzi,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24552   del  19  maggio   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 13 marzo 1995 al  30 settembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Hobas Italiana, con sede in Catania e unita' di Dittaino
(Enna), per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  18 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  40  unita', su  un
organico complessivo di n. 40 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dalla S.p.a. Hobas Italiana, a corrispondere i particolari
benefici previsti  dai commi 2 e  4, nei limiti di  cui al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito con  modificazioni, nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25  ottobre 1994  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24553   del  19  maggio   1998  e'
autorizzata, limitatamente al periodo 2 settembre 1997-28 marzo 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. ISMA, con sede
in  Sinalunga  fraz.  Bettolle  loc. Bisciano  (Siena)  e  unita'  di
Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano  (Siena), per i quali e' stato
stipulato un  contratto di  solidarieta' che stabilisce  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 24  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 26 unita', su un organico complessivo di n. 26 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 febbraio 1998 n. 24142.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dalla   S.p.a.  ISMA,  a  corrispondere   il  particolare
beneficio previsto dal  commi 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24554   del  19  maggio   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1994 al  31 dicembre 1994,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.r.l. Vecoper Italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unita'
di Istrana (Treviso), per i quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 39 unita', su un organico complessivo di n. 41 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 14518 del 30 marzo 1994.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dalla   S.r.l.  Vecoper   Italiana,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dal commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.