MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 giugno 1998, n. 3 

  Legge n. 191/1998 recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15
marzo 1997, n. 59 e 15 maggio  1997, n. 127, nonche' norme in materia
di formazione del  personale dipendente e di lavoro  a distanza nelle
pubbliche amministrazioni".
(GU n.157 del 8-7-1998)
 
 Vigente al: 8-7-1998  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                     provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                     provincia di Bolzano
                                  Al  presidente della commissione di
                                     coordinamento    della     Valle
                                     d'Aosta
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                     regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                     regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                     regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo della
                                     regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                     regionale Valle d'Aosta
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
  La  legge  n.  127/1997  ha  stabilito che  "nei  comuni  privi  di
personale di  qualifica dirigenziale  le funzioni di  cui al  comma 3
sono svolte  dai responsabili  degli uffici o  dei servizi"  (art. 6,
comma 3-bis).
  Ora, per  contribuire a  risolvere le  difficolta' sorte  in alcuni
enti privi  di personale con  qualifica dirigenziale, si  e' previsto
che "le  funzioni di cui al  comma 3, fatta salva  l'applicazione del
comma 68  lett. c) dell'art. 17  della legge 15 maggio  1997, n. 127,
possono  essere attribuite  a seguito  di provvedimento  motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente
dalla  loro  qualifica funzionale  anche  in  deroga a  ogni  diversa
disposizione" (art.  2, comma  13 della  legge n.  191 del  16 giugno
1998,  che  inserisce un  comma  3-bis  all'art.  51 della  legge  n.
142/1990).
  La norma  prevede inoltre  che, in  attesa di  apposita definizione
contrattuale,   nei  precitati   comuni   possano  essere   assegnate
indennita' di funzione, localmente determinate, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, nell'ambito delle complessive disponibilita' di
bilancio dei comuni.
  Si precisa, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, che tale disposizione (art. 2,
comma 3, della legge n. 191  del 16 giugno 1998) non introduce alcuna
deroga al principio di separazione  affermato dalla legge n. l27/l997
e ribadito dal decreto legislativo n. 29/1993, modificato dal decreto
legislativo n. 80/1998, anzi conferma  la distinzione tra funzioni di
indirizzo politico amministrativo e  funzioni di gestione, stabilendo
l'inderogabilita'  regolamentare  delle  attribuzioni  gestionali  ai
dirigenti.
  In  tale ambito  si colloca  anche l'art.  45 comma  1 del  decreto
legislativo  n.  80/1998,  il  quale  esplicitamente  prevede  che  a
decorrere  dalla  data di  entrata  in  vigore dello  stesso  decreto
legislativo le  previgenti disposizioni che conferiscono  agli organi
di  governo  l'adozione  di  atti  di  gestione,  nonche'  gli  altri
provvedimenti amministrativi di  cui all'art. 3, comma  2 del decreto
legislativo 3  febbraio 1993, n.  29, si  intendono nel senso  che la
relativa competenza spetta ai dirigenti.
  Le  nuove  disposizioni della  legge  n.  191/1998 non  introducono
dunque  alcuna  novita' ne'  alcuna  differenziazione  per comuni  di
esigue  dimensioni  demografiche rispetto  all'assetto  organizzativo
gia' delineato con la sopracitata legge n. 127/1997.
  Si  conferma, pertanto,  l'esclusione di  atti gestionali  da parte
degli  organi di  governo  dell'ente (sindaco  o singoli  assessori),
introducendosi come unica innovazione una maggiore liberta' di scelta
dei responsabili degli uffici e dei servizi.
  I medesimi  possono essere individuati  in relazione ai  criteri di
professionalita'  posseduta  dagli  stessi, senza  alcun  vincolo  di
inquadramento  in  una  determinata  qualifica,  anche  in  deroga  a
previgenti disposizioni in tal senso.
  Quanto sopra  in rapporto  al disposto dell'art.  6, comma  7 della
legge  n. 127/1997  che ha  introdotto il  principio dell'affidamento
degli  incarichi  sulla base  di  prefissati  "criteri di  competenza
professionale".
  Resta  confermata  la facolta'  per  le  amministrazioni locali  di
attribuire al segretario comunale, con  atto del sindaco, funzioni di
gestione (art. 17, comma 68, lettera  c) della legge n. 127/1997). Si
precisa che la  formulazione della norma consente  di attribuire, nel
rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, anche
singole  competenze   di  specifiche  strutture,  nel   rispetto  del
principio  dell'attribuzione   di  funzioni   omogenee  in   modo  da
identificare  un unico  centro di  riferimento e  di responsabilita',
senza alcuna duplicazione.
  In conclusione, il principio di separazione tra funzione di governo
e   di   gestione   costituisce   l'unico   limite   al   potere   di
autorganizzazione degli enti, potere notevolmente ampliato dopo legge
n. 127/1997.
  Si prega  di portare  quanto sopra a  conoscenza degli  enti locali
interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
                                              p. Il Ministro: Vigneri