N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 1998

                                 N. 27
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 12 giugno 1998 (della regione Piemonte)
 Enti pubblici - Enti lirici - Trasformazione in fondazione degli enti
    lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in attuazione
    della delega di cui all'art. 11,  comma  1,  lett.  b),  legge  n.
    59/1997  -  Indebita invasione della sfera di competenza regionale
    in materia  di  diffusione  dell'arte  musicale  e  di  formazione
    professionale  dei  quadri  artistici  -  Eccesso  di  delega  per
    l'eliminazione della previa intesa  con  le  regioni  e  i  comuni
    interessati.
 (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, art. 6, comma 1).
 (Cost., artt. 76, 97, 117 e 118).
(GU n.27 del 8-7-1998 )
   Ricorre  la regione Piemonte in persona del presidente della Giunta
 regionale, on.le Enzo Ghigo, autorizzato con  delibera  della  Giunta
 regionale  n.  3-24746  del 2 giugno 1988, rappresentato e difeso, in
 virtu' di delega a margine al presente  ricorso,  dall'avv.  Giovanni
 Scollo  e  dall'avv. Enrico Romanelli, e presso lo studio del secondo
 elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5.
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona
 dell'on.    Presidente  del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la
 carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso  l'Avvocatura  generale
 dello Stato, via dei Portoghesi n. 12.
   Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale d.lgs. 23
 aprile 1998, n. 134 recante "Trasformazione in fondazione degli  enti
 lirici   e  delle  istituzioni  concertistiche  assimilate,  a  norma
 dell'art.  11, comma 1, lettera b), della legge  13  marzo  1997,  n.
 59",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale, parte
 prima, n. 105 dell'8 maggio 1998.
                           Premesso in fatto
   1. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,  in  attuazione
 dell'art.  2,  comma  57,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, ha
 dettato "Disposizioni per la trasformazione degli  enti  che  operano
 nel   settore  musicale  in  fondazioni  di  diritto  privato".    In
 particolare, l'art. 1 del detto  decreto  legislativo  prevedeva  che
 "Gli  enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore
 musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo
 le disposizioni previste dal presente decreto".   La  definizione  di
 ente  "di  prioritario  interesse  nazionale" era data dal successivo
 art. 2 dello stesso decreto, che contemplava nella categoria:
     a) gli enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche
 assimilate  di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
 successive modificazioni;
     b) gli altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che
 svolgano attivita' di rilevante interesse  nazionale  per  dimensione
 anche  finanziaria,  tradizione  e bacino di utenza, nonche' gli enti
 che costituiscono anche di fatto  un  circuito  di  distribuzione  di
 manifestazioni nazionali od internazionali.
   L'individuazione  degli enti di prioritario interesse nazionale, di
 cui alla  categoria  residuale  della  lettera  b)  ,  del  comma  1,
 dell'art.    2,  era  rimessa  all'"autorita'  competente  di Governo
 competente per lo spettacolo, d'intesa con le  regioni  e  sentiti  i
 comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono
 ubicati".
   Le  finalita'  delle  fondazioni  in  cui erano destinati ad essere
 trasformati gli enti musicali di cui al d.lgs.  29  giugno  1996,  n.
 367, venivano individuate dal successivo art. 3, in:
     diffusione dell'arte musicale;
     formazione professionale dei quadri artistici;
     educazione musicale della collettivita';
     gestione dei teatri loro affidati;
     organizzazione di spettacoli lirici, di balletto o concerti.
   2.  -  La  legge  15  marzo  1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, ha conferito al Governo una  nuova
 delega  "per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
 enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
 semplificazione amministrativa".  In particolare, l'art. 11, comma 1,
 lettera  b),  della legge n.   59 del 1997, ha delegato il Governo ad
 emanare (entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
 presente legge), uno o piu' decreti legislativi diretti a "riordinare
 gli  enti  pubblici  nazionali  operanti  in  settori  diversi  dalla
 assistenza  e  previdenza,  nonche'  gli  enti  privati,  controllati
 direttamente   o  indirettamente  dallo  Stato,  che  operano,  anche
 all'estero, nella promozione  e  nel  sostegno  pubblico  al  sistema
 produttivo  nazionale".    Nell'attuazione  della  delega legislativa
 conferitagli, il Governo era vincolato, dall'art.  14,  della  stessa
 legge  n.  59,  del  1997,  oltreche' ai principi generali desumibili
 dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  dal
 decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
 modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,  n.
 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
     a)  fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita' omologhe o
 complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
 necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o  di  altra
 amministrazione  pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
 consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili;  per
 i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
 contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
 comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
     b) trasformazione in associazioni  o  in  persone  giuridiche  di
 diritto  privato  degli  enti  che non svolgono funzioni o servizi di
 rilevante interesse  pubblico  nonche'  di  altri  enti  per  il  cui
 finanziamento  non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico;
 trasformazione in ente pubblico economico o in  societa'  di  diritto
 privato  di  enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
 di cui alla presente  lettera  il  Governo  e'  tenuto  a  presentare
 contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
 comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
     c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile
 rilevanza, anche sotto il profilo delle  procedure  di  nomina  degli
 organi  statutari,  e  riduzione  funzionale del numero di componenti
 degli organi collegiali;
     d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di  vigilanza
 ministeriale,   con   esclusione,   di   norma,   di   rappresentanti
 ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina  del
 commissariamento degli enti;
     e)  contenimento  delle  spese di funzionamento, anche attraverso
 ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti  ovvero
 di  organi,  in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del
 decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
 modificazioni;
     f)  programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e l'ottimale
 utilizzo delle strutture impiantistiche.
   3. - Richiamandosi alla delega di  cui  alla  menzionata  legge  15
 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il d.lgs. 23 aprile 1998, n.
 134  recante  "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle
 istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1,
 lett. b), della legge 13 marzo 1997, n. 59", oggetto  della  presente
 impugnazione.      Tale  decreto,  in  particolare,  ha  disposto  la
 trasformazione in fondazione, con la conseguente  acquisizione  della
 personalita'    giuridica  di  diritto  privato,  degli enti autonomi
 lirici  e   delle   istituzioni   concertistiche   assimilate,   gia'
 disciplinati  dal  titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (art.
 1), ed  ha  ,  con  l'art.  6,  introdotto  una  serie  di  modifiche
 sostanziali al precedente decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
 che  aveva gia' disciplinato la materia.  In particolare, per effetto
 di quanto disposto dall'art. 6, del d.lgs. 23 aprile  1998,  n.  134:
 viene  meno sia nella rubrica che nel comma 1, dell'art. 2,del d.lgs.
 29 giugno 1996, n. 367, il  riferimento  agli  enti  "di  prioritario
 interesse  nazionale" (comma 1, lett. a e b); nella medesima lett. b,
 del comma 1, dell'art. 2, del d.lgs.  29 giugno 1996. n.  367,  viene
 fatto  rinvio  ad  un  provvedimento  da  emanarsi  dalla  competente
 autorita' di Governo per l'inviduazione degli  "altri  enti  operanti
 nel  settore  musicale",  sulla  base di criteri previamente definiti
 dalla stessa Autorita' senza che sia prevista
  alcuna intesa con la conferenza unificata Stato, regioni  e  citta',
 con  soppressione  del regime di intesa previsto dal testo originario
 della medesima norma (lett. c); abrogazione del comma 2, dell'art. 2,
 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, che  prevedeva  che  gli  enti  di
 prioritario interesse nazionale dovessero essere individuati d'intesa
 con  le  regioni  e sentiti i comuni interessati, facendo cosi' venir
 meno ogni criterio per l'individuazione degli  enti  "di  prioritario
 interesse nazionale (lett. d).
   4.  -  In  conseguenza di quanto sopra esposto, il d.lgs. 29 giugno
 1996, n. 367. come novellato dal successivo d.lgs. 23 aprile l998, n.
 134, estende il proprio ambito di operativita' a tutto il titolo  III
 della  legge  14  agosto  1967, n. 800, ed esclude del tutto il ruolo
 che,  nel   suo   testo   originario,   riconosceva   alle   regioni,
 nell'individuazione degli "altri enti operanti nel settore musicale",
 da assoggettare al regime da esso dettato.
   La   disciplina   teste'  richiamata  e'  gravemente  lesiva  delle
 attribuzioni regionali, ed e' illegittima per violazione degli  artt.
 76, 97 e 117-118 della Costituzione.
                          Premesso in diritto
 5.  -  Il  decreto  legislativo  impugnato  e'  illegittimo, ai sensi
 dell'art.  76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla
 legge di delegazione,
   In effetti, esso e' stato emanato sulla base di una norma di delega
 (l'art.  11,  comma  1,  lett. b, della legge n. 59 del 1997), il cui
 ambito di applicazione era in generale quello del riordino degli enti
 pubblici, ancorche' la materia degli enti musicali fosse  stata  gia'
 specificamente  coperta  dalla delega prevista dall'art. 2, comma 57,
 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e  sebbene  a  tale  delega  il
 Governo  avesse  dato attuazione con il decreto legislativo 29 giugno
 1996, n. 367.
   Il provvedimento oggetto del  presente  giudizio  di  legittimita',
 emanato  con  uso  forzato  della delega contenuta nella legge 59 del
 1997, appare come atto d'imperio  del  Governo,  volto  ad  eliminare
 l'esigenza della previa intesa con le regioni, e della considerazione
 dei   comuni   interessati,   secondo  il  principio  che  era  stato
 esattamente posto dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367,  nel  suo  testo
 non  novellato:   deve concludersi quindi che il Governo ha fatto uso
 distorto del potere legislativo delegato conferitogli.
   6. - Peraltro, l'esigenza della  previa    intesa  con  le  regioni
 deriva dall'appartenenza di vari profili interessati dalla disciplina
 del  d.lgs.  29  giugno 1996, n. 367 (sia nel testo originario che in
 quello cosi'  novellato) alla competenza normativa regionale  di  cui
 all'art.     117  della  Costituzione  (ed  alle  correlate  funzioni
 amministrative regionali di cui all'art. 118 Cost.).
   In  effetti,  come  si  e'  visto,le  fondazioni  derivanti   dalla
 trasformazione   degli   enti   musicali  sono  chiamate  a  svolgere
 (dall'art. 3 del d.lgs.  n. 367/1996) una serie di funzioni,  fra  le
 quali,  alcune  delle  piu' significative, rientrano nel quadro delle
 competenze legislative ed amministrative regionali.  In  particolare,
 appare evidente che la diffusione dell'arte musicale e piu' ancora la
 formazione  professionale  dei  quadri  artistici rientra nell'ambito
 delle competenze regionali in materia di  "istruzione  artigianale  e
 professionale";  ne'  puo'  ritenersi che la parziale concorrenza con
 materia di competenza statale sia di per se' sufficiente a sopprimere
 la competenza regionale.  Puo' al riguardo  ricordarsi  come  codesta
 ecc.ma  Corte  abbia  riconosciuto  la legittimita' costituzionale di
 legge della regione Piemonte in materia di  impiego  sperimentale  di
 detenuti  in  regime  di  semiliberta' o ammessi al lavoro esterno in
 lavori socialmente utili,  in  quanto,  pur  riferendosi  a  soggetti
 sottoposti   all'ordinamento  penitenziario,  senza  interferire  con
 quest'ultimo,  si  riconnetteva   a   finalita'   appartenenti   alla
 competenza  regionale ex art. 117 Cost., quali la tutela ambientale e
 l'istruzione professionale (Corte costituzionale, 2 gennaio 1990,  n.
 2).
   Analoghe considerazioni vanno poi svolte per le funzioni in materia
 di  diffusione dell'arte musicale e di educazione dell'arte musicale,
 che appartengono al novero delle attivita' di promozione educativa  e
 cultura,  che,  in  quanto attinenti precipuamente alla collettivita'
 regionale, sono state riconosciute  alle  regioni  dall'art.  49  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616 (e che nell'ambito della specifica
 competenza regionale, di cui all'art.  49,  primo  comma,  d.P.R.  n.
 616/1977,   rientrino  anche  le  attivita'  musicali,  non  e'  dato
 dubitare,  giacche'  espressamente   il   secondo   comma   di   tale
 disposizione  prevedeva  una legge di riforma (da emanare entro il 31
 dicembre 1979), per regolare le    "funzioni  delle  regioni  ...  in
 ordine alle attivita'
  ..  musicali".    Infine,  la  gestione  dei  teatri  affidati  alle
 fondazioni musicali incide sulla competenze regionali in ordine  alla
 tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  (cosi' come si
 evincono dall'art. 48 del citato d.P.R. n. 616/1977), oltre  che  con
 quelle  di  cui all'art.  19, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n.
 142. Peraltro, tenuto
  conto di tali competenze regionali, e del contenuto  delle  funzioni
 affidate  alle  fondazioni  anche  con  riferimento alla gestione dei
 teatri, la completa estromissione della regione, e  l'esclusione  del
 regime  di  intesa con essa, finisce per risolversi in una violazione
 di uno degli stessi principi-guida previsto  dalla  legge  di  delega
 sulla  base  della  quale  il  decreto legislativo impugnato e' stato
 emanatao: quello di ci alla lett. e) dell'art. 14 della legge n.   59
 del 1997, che richiama la necessita' di garantire il miglior utilizzo
 delle   strutture   impiantistiche,  (e  quindi  determina  anche  la
 violazione  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione di cui all'art. 97 Cost.).
   Si   chiede   pertanto:   piaccia   all'ecc.ma   Corte   dichiarare
 costituzionalmente illegittimo il  d.lgs.  23  aprile  1998,  n.  134
 recante  "Trasformazione  in  fondazione  degli  enti  lirici e delle
 istituzioni concertistiche assimilate a norma dell'art. 11, comma  1,
 lett.  b),  della  legge  13  marzo  1997,  n.  59", pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale , serie  generale,  parte  prima,  n.  105  dell'8
 maggio 1998, ed in particolare il suo art. 6, comma 1, per violazione
 degli   artt.   76,  97  e  117-118  Cost.,  con  ogni  provvedimento
 conseguenziale.
     Roma, addi' 5 giugno 1998
              Avv. Giovanni Scollo - avv. Enrico Romanelli
 98C0717