N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1998
N. 475 Ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno nel procedimento penale a carico di Caricari Giovanni Tributi in genere - Accisa sull'alcool e le bevande alcooliche - Detenzione illegale di alcool denaturato - Sanzioni penali - Mancata previsione della depenalizzazione come stabilito per il deposito non autorizzato di oli minerali e distribuzione di carburanti - Irragionevolezza e disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 48; d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 12, comma 3). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 8-7-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti del proc. n. 16547/1996 r.g. pretura circondariale di Locri, sezione distaccata di Siderno, nei confronti di Caricari Giovanni, nato a Siderno il 6 luglio 1935, per il reato di cui all'art. 25, secondo comma, del d.m. 8 luglio 1924; Letta la memoria depositata dall'avv. Fedele A. Pezzano con la quale viene sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. n. 504/1995, e 12, comma 3, d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, nella parte in cui prevede l'applicazione di tale normativa soltanto alla fattispecie prevista dall'art. 13, primo comma, d.-l. n. 271/1957, e non anche alla fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924 oggetto del presente processo; O s s e r v a Sulla base del combinato disposto dagli artt. 48 del d.lgs. n. 504/1995, 12, comma 3, d.-l. n. 331/1993, e 5, comma 6-bis, del d.-l. n. 16/1993, risulta attualmente depenalizzata la condotta di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e distribuzione di carburanti. In ordine a tale condotta e' prevista sanzione amministrativa di cui all'art. 48 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Osserva il giudicante come la condotta oggetto dell'intervenuta depenalizzazione sia coincidente con quella contestata all'attuale imputato che risponde di analoga condotta avente tuttavia diverso oggetto. E' infatti contestata al Caricari la detenzione non autorizzata di alcool denaturato in luogo degli oli minerali oggetto della intervenuta depenalizzazione. Per le suddette considerazioni ricorre dunque, ad avviso del giudicante, un trattamento sanzionatorio caratterizzato da irragionevolezza ed illogicita' manifesta per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, delle norme denunciate nella parte in cui, pur dettando il d.-l. n. 331/1993 una normativa organica per tutti i prodotti soggetti ad accisa, si prevede un trattamento piu' favorevole (art. 12, comma 3, d.-l. n. 331) con riguardo ai soli oli minerali e non anche all'esercizio non autorizzato di deposito di sostanze alcoliche e spiriti oggetto del presente processo. Ritiene il giudicante che la questione dedotta sia rilevante per la definizione del giudizio dipendendo dalla sua decisione la rilevanza penale ovvero amministrativa della condotta in contestazione. Sulla base dei riferimenti normativi esposti e stante la suddetta disparita' di trattamento, ritiene questo pretore che la questione non sia manifestamente infondata.
P. Q. M. Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Siderno, addi' 24 febbraio 1998 Il pretore: Cario 98C0725