N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1998

                                N. 475
 Ordinanza  emessa  il  24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione
 distaccata di Siderno nel procedimento penale a  carico  di  Caricari
 Giovanni
 Tributi  in  genere  -  Accisa  sull'alcool e le bevande alcooliche -
    Detenzione illegale di  alcool  denaturato  -  Sanzioni  penali  -
    Mancata  previsione  della  depenalizzazione come stabilito per il
    deposito non  autorizzato  di  oli  minerali  e  distribuzione  di
    carburanti  -  Irragionevolezza  e  disparita'  di  trattamento di
    situazioni omogenee.
 (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 48; d.-l. 30  agosto  1993,  n.
    331, art. 12, comma 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti del proc. n. 16547/1996 r.g. pretura circondariale
 di Locri, sezione distaccata di Siderno, nei  confronti  di  Caricari
 Giovanni,  nato  a  Siderno  il  6  luglio  1935, per il reato di cui
 all'art.  25, secondo comma, del d.m. 8 luglio 1924;
   Letta la memoria depositata dall'avv.  Fedele  A.  Pezzano  con  la
 quale   viene  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  48 del d.lgs. n. 504/1995, e 12, comma 3, d.-l. 30  agosto
 1993,  n.    331,  nella  parte in cui prevede l'applicazione di tale
 normativa soltanto alla  fattispecie  prevista  dall'art.  13,  primo
 comma,  d.-l.  n. 271/1957, e non anche alla fattispecie prevista dal
 d.m. 8 luglio 1924 oggetto del presente processo;
                             O s s e r v a
   Sulla base del combinato disposto dagli  artt.  48  del  d.lgs.  n.
 504/1995, 12, comma 3, d.-l. n. 331/1993, e 5, comma 6-bis, del d.-l.
 n.   16/1993,   risulta  attualmente  depenalizzata  la  condotta  di
 esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e distribuzione
 di carburanti.
   In ordine a tale condotta e' prevista  sanzione  amministrativa  di
 cui all'art. 48 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
   Osserva  il  giudicante  come  la condotta oggetto dell'intervenuta
 depenalizzazione sia coincidente con  quella  contestata  all'attuale
 imputato  che  risponde  di  analoga condotta avente tuttavia diverso
 oggetto.
   E' infatti contestata al Caricari la detenzione non autorizzata  di
 alcool   denaturato   in  luogo  degli  oli  minerali  oggetto  della
 intervenuta depenalizzazione.
   Per le  suddette  considerazioni  ricorre  dunque,  ad  avviso  del
 giudicante,    un   trattamento   sanzionatorio   caratterizzato   da
 irragionevolezza ed illogicita' manifesta per contrasto con l'art. 3,
 primo comma, della Costituzione, delle norme denunciate  nella  parte
 in  cui, pur dettando il d.-l. n. 331/1993 una normativa organica per
 tutti i prodotti soggetti ad accisa, si prevede un  trattamento  piu'
 favorevole (art.  12, comma 3, d.-l. n. 331) con riguardo ai soli oli
 minerali  e  non  anche  all'esercizio non autorizzato di deposito di
 sostanze alcoliche e spiriti oggetto del presente processo.
   Ritiene il giudicante che la questione dedotta sia rilevante per la
 definizione  del giudizio dipendendo dalla sua decisione la rilevanza
 penale ovvero amministrativa della condotta in contestazione.
   Sulla base dei riferimenti normativi esposti e stante  la  suddetta
 disparita'  di  trattamento,  ritiene questo pretore che la questione
 non sia manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dispone  l'immediata  trasmissione   degli   atti   alla      Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo;
   Manda  alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri  nonche'  ai  Presidenti  della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Siderno, addi' 24 febbraio 1998
                           Il pretore: Cario
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