N. 483 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1996- 15 giugno 1998
N. 483 Ordinanza emessa il 18 maggio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 giugno 1998) dal pretore di Belluno nel procedimento penale a carico di Scardanzan Aldo Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita' ai reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Asserita applicabilita' ai reati di tutela del paesaggio di cui agli artt. 1 e 1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per piu' gravi ipotesi di reato. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 8-7-1998 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 316/95 r.g. pretura nei confronti di Scardanzan Aldo, nato a Canale d'Agordo il 20 dicembre 1934, ivi residente fraz. Feder n. 31, imputato del reato p.e.p. dall'art. 20, lett. b), legge n. 47/85 per avere realizzato un manufatto ad uso garage delle dimensioni di m. 2,40 x 3,20 x 2,00 senza la prescritta concessione edilizia. Scardanzan Aldo veniva citato a giudizio, dinanzi a questo pretore, per rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/85, per avere realizzato un manufatto ad uso garage senza la prescritta concessione edilizia. All'udienza del 10 gennaio 1996, prima della apertura del dibattimento, p.m. e difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedevano l'applicazione della pena, ex art. 444, c.p.p., nella misura di giorni 7 d'arresto e L. 5.000.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, con la sostituzione della pena detentiva con L. 175.000 di ammenda. Il p.m., nell'ipotesi che il giudice non avese ritenuto sostituibile la pena detentiva, chiedeva che il medesimo sollevasse questione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 60, ultimo comma, legge n. 689/81, laddove questa esclude la sostituzione della pena detentiva per i reati edilizi.
Il pretore, in udienza, ritenute la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, rinviando a separata ordinanza per la motivazione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 482/1998). 98C0733