N. 483 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1996- 15 giugno 1998

                                N. 483
 Ordinanza   emessa   il   18   maggio   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  15  giugno  1998)  dal  pretore  di  Belluno  nel
 procedimento penale a carico di Scardanzan Aldo
 Pena  -  Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita'
    ai reati in materia di edilizia e  urbanistica  in  caso  di  pena
    detentiva   non   alternativa   a  quella  pecuniaria  -  Asserita
    applicabilita' ai reati di tutela del paesaggio di cui agli  artt.
    1  e  1-sexies della legge n. 431/1985 - Ingiustificata disparita'
    rispetto al trattamento  sanzionatorio  previsto  per  piu'  gravi
    ipotesi di reato.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 316/95
 r.g. pretura nei confronti di Scardanzan Aldo, nato a Canale d'Agordo
 il 20 dicembre 1934, ivi residente fraz. Feder n.  31,  imputato  del
 reato  p.e.p.  dall'art.  20,  lett.  b),  legge  n.  47/85 per avere
 realizzato un manufatto ad uso garage delle dimensioni di m.  2,40  x
 3,20 x 2,00 senza la prescritta concessione edilizia.
   Scardanzan Aldo veniva citato a giudizio, dinanzi a questo pretore,
 per  rispondere  del  reato  di  cui  all'art. 20, lett. b), legge n.
 47/85, per avere realizzato un  manufatto  ad  uso  garage  senza  la
 prescritta concessione edilizia.
   All'udienza   del   10  gennaio  1996,  prima  della  apertura  del
 dibattimento, p.m.  e  difensore  dell'imputato,  munito  di  procura
 speciale,  chiedevano l'applicazione della pena, ex art. 444, c.p.p.,
 nella misura di  giorni  7  d'arresto  e  L.  5.000.000  di  ammenda,
 concesse  le  attenuanti  generiche,  con  la sostituzione della pena
 detentiva con L. 175.000 di ammenda.
   Il  p.m.,  nell'ipotesi  che  il   giudice   non   avese   ritenuto
 sostituibile  la  pena detentiva, chiedeva che il medesimo sollevasse
 questione di  legittimita'  costituzionale  in  ordine  all'art.  60,
 ultimo comma, legge n. 689/81, laddove questa esclude la sostituzione
 della pena detentiva per i reati edilizi.
   Il pretore, in udienza, ritenute la non manifesta infondatezza e la
 rilevanza della questione, disponeva la sospensione del processo e la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  Costituzionale,  rinviando  a
 separata ordinanza per la motivazione.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 482/1998).
 98C0733