N. 237 ORDINANZA 15 - 26 giugno 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assicurazione - Diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilita' civile - Prescrizione - Termine decorrente dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato - Presunto vantaggio ingiustificato per l'istituto assicuratore - Carenza di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della controversia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione ed anche in relazione ai parametri di riferimento - Manifesta inammissibilita'. (C.C., art. 2952, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 23).(GU n.27 del 8-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1997 dal giudice conciliatore di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Cipolletta Maria Saveria e Caruso Barisiello Giovanna ed altra, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 - prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, nel corso di un giudizio promosso "per il risarcimento danni", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilita' civile decorre anche "dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato" e non soltanto dal giorno in cui il terzo "ha promosso contro di questo l'azione"; che a sostegno della non manifesta infondatezza della questione il rimettente afferma soltanto che "se l'assicurato invia alla propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non da' seguito all'azione, l'assicurato stesso e' penalizzato dall'aumento del premio o, comunque, dalla mancata riduzione prevista per chi non comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto assicuratore ne trae vantaggio, perche' non esborsa alcunche' e guadagna per effetto dell'aumentato premio della polizza assicurativa. In tale circostanza, si reputa piu' giusto inviare all'istituto assicuratore solo l'atto di citazione, notificato nei due anni previsti, ai fini della prescrizione, come recita l'ultima parte del terzo comma dell'art. 2952, cod. civ., ''o ha promosso contro di questi l'azione''"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati gli elementi della concreta fattispecie all'esame del giudice a quo, la quale non puo' in alcun modo desumersi; che, inoltre, il rimettente ha omesso ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione ai fini del decidere; che la motivazione appare carente anche in relazione ai parametri di riferimento, essendovi solo la mera indicazione dell'art. 23 della Costituzione, senza che sia specificata la ragione della presunta violazione di tale norma; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Contri Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998. Il cancelliere: Milana 98C0765