N. 240 SENTENZA 1 giugno - 3 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Successione - Soggetto di eta' minore adottato  prima  degli  effetti
 della   legge  introduttiva  dell'adozione  legittimante  -  Presunta
 ingiustificata disparita' di trattamento tra minori adottati prima  o
 dopo la legge n. 184/1983 - Ragionevolezza - Previsione di un periodo
 transitorio  in  cui  l'efficacia  dell'adozione  legittimante  viene
 estesa da parte del tribunale per i minorenni a coloro che  minorenni
 all'epoca  del  relativo  provvedimento  erano  gia'  stati  adottati
 secondo la disciplina previgente - Non fondatezza.
 
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento
 dei  minori),  promosso  con  ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal
 Tribunale  di  Caltagirone  nel  procedimento  civile  vertente   tra
 Francesca  Strataglio  e  Antonina  Velardita, iscritta al n. 291 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
 nel corso di un giudizio promosso dal figlio adottivo  che  intendeva
 partecipare  alla  divisione  ereditaria  dei beni del fratello della
 madre adottiva subentrando, per rappresentazione,  nel  luogo  e  nel
 grado  di  quest'ultima, il   Tribunale di Caltagirone, con ordinanza
 emessa il 16 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art.    3
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.    27  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184  (Disciplina
 dell'adozione  e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non
 prevede che l'equiparazione dei figli adottivi a quelli legittimi  si
 estenda   retroattivamente   anche  ai  minori  adottati  secondo  la
 disciplina del codice civile, i quali non sono  ammessi  a  succedere
 per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante.
   Il Tribunale di Caltagirone ritiene che, nel caso sottoposto al suo
 esame,  dovrebbe  essere respinta la pretesa del figlio, adottato nel
 1950  quando  era  minorenne,  di  succedere  in  luogo  della  madre
 adottiva,  premorta,  nell'eredita'  del  fratello  di  quest'ultima.
 Difatti  secondo  la  disciplina  dell'adozione  ordinaria  i   figli
 adottivi  sono  estranei  alla successione dei parenti dell'adottante
 (art. 567, secondo comma, cod.  civ.).  Tuttavia  lo  stesso  giudice
 ritiene che l'art.  27 della legge n. 184 del 1983, omettendo di dare
 applicazione retroattiva al principio che il minore adottato acquista
 lo stato di figlio legittimo degli adottanti, determini, in contrasto
 con  l'art. 3 della Costituzione, una disparita' di trattamento, agli
 effetti della successione nei confronti dei  parenti  dell'adottante,
 tra  minori  adottati  prima e dopo la legge n. 184 del 1983, i quali
 sarebbero trattati in modo diverso, anche se  titolari  dello  stesso
 stato di figlio adottivo.
                        Considerato in diritto
   1. - Il dubbio di legittimita' costituzionale investe la disciplina
 della  condizione, agli effetti successori, di chi sia stato adottato
 in  eta'  minore  prima  della  legge  che,  introducendo  l'adozione
 legittimante  per  i  minori,  ha disposto che l'adottato acquista lo
 stato  di  figlio  legittimo  degli  adottanti.   Il   Tribunale   di
 Caltagirone  ritiene  che questa regola, stabilita dall'art. 27 della
 legge  4  maggio   1983,   n.   184   (Disciplina   dell'adozione   e
 dell'affidamento  dei  minori),  sia  in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, nella parte in cui non si estende anche a chi sia stato
 adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria,
 la quale non estraneo alla  successione  dei  parenti  dell'adottante
 (art.  567,  secondo comma, cod. civ.)  consente, al figlio adottivo,
 di  subentrare   per   rappresentazione   in   luogo   dell'adottante
 nell'eredita'    alla   quale   quest'ultimo   sia   chiamato.   Cio'
 determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 minori  adottati  prima  o  dopo  la  legge  n.  184 del 1983, pur in
 presenza, ad avviso del giudice rimettente, di un identico stato.
   2. - La questione di legittimita' costituzionale non e' fondata.
   Il rimettente muove dall'inesatta premessa che siano  identiche  la
 condizione  del  minore adottato in base alla legge n. 184 del 1983 e
 quella di chi e'  stato  adottato  secondo  le  regole  dell'adozione
 ordinaria disciplinata dal codice civile (ora prevista unicamente per
 i maggiori di eta': art. 58 della legge n. 184 del 1983).
   L'art.  27  della  legge  n. 184 del 1983 non detta una particolare
 disciplina dei rapporti successori ai  quali  possa  essere  chiamato
 l'adottato. La norma stabilisce, piuttosto, gli effetti dell'adozione
 legittimante,   in   forza  della  quale  il  minore  adottato  viene
 definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista lo
 stato di figlio legittimo dei coniugi  adottanti,  mentre  cessano  i
 suoi rapporti con la famiglia di origine. Gli effetti successori sono
 soltanto  una conseguenza di tale mutamento di status: il minore, una
 volta adottato, non e' equiparato  ai  figli  legittimi,  ma  diviene
 figlio  legittimo  degli  adottanti  ed in quanto tale partecipa alla
 successione dei parenti di essi.
   Diversa e' la condizione di chi, sia pure in eta' minore, sia stato
 adottato, prima dell'introduzione dell'adozione legittimante, secondo
 la disciplina dettata dal codice civile.
   L'adozione   ordinaria   -  ancorata  a  presupposti,  finalita'  e
 requisiti  diversi  rispetto  a  quelli   previsti   per   l'adozione
 legittimante - fa conservare all'adottato tutti i diritti ed i doveri
 verso  la  famiglia d'origine e, parallelamente, non fa sorgere alcun
 rapporto tra esso ed i parenti dell'adottante (art. 300 cod. civ.).
   Adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano  situazioni
 diverse,   per   le   quali   non   e'  palesemente  irrazionale  ne'
 discriminatoria una differente disciplina  rispondente  alle  diverse
 connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria,
 determini o escluda la possibilita' di succedere per rappresentazione
 in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con
 i  congiunti  dell'adottante  e,  correlativamente,  al  cessare o al
 permanere dei rapporti con la famiglia di origine.
   Nell'introdurre l'adozione legittimante  (salvo  casi  particolari)
 come  unico  modello  per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche
 considerato   coloro   che,   minorenni   all'epoca   del    relativo
 provvedimento,  erano  stati  gia'  adottati  secondo  la  disciplina
 precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad  essi  il
 tribunale   per   i  minorenni  potesse  estendere,  ricorrendone  le
 condizioni, gli effetti dell'adozione legittimante (art. 79). Neppure
 sussiste,   dunque,   quella    irragionevole    ''irretroattivita'''
 dell'applicazione  della  nuova disciplina, denunciata dall'ordinanza
 di rimessione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   27   della  legge  4  maggio  1983,  n.  184  (Disciplina
 dell'adozione  e  dell'affidamento   dei   minori),   sollevata,   in
 riferimento  all'art.    3  della  Costituzione,  dal    Tribunale di
 Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                        Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Milana
 98C0808