N. 240 SENTENZA 1 giugno - 3 luglio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Successione - Soggetto di eta' minore adottato prima degli effetti della legge introduttiva dell'adozione legittimante - Presunta ingiustificata disparita' di trattamento tra minori adottati prima o dopo la legge n. 184/1983 - Ragionevolezza - Previsione di un periodo transitorio in cui l'efficacia dell'adozione legittimante viene estesa da parte del tribunale per i minorenni a coloro che minorenni all'epoca del relativo provvedimento erano gia' stati adottati secondo la disciplina previgente - Non fondatezza. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 8-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Francesca Strataglio e Antonina Velardita, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto in fatto nel corso di un giudizio promosso dal figlio adottivo che intendeva partecipare alla divisione ereditaria dei beni del fratello della madre adottiva subentrando, per rappresentazione, nel luogo e nel grado di quest'ultima, il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che l'equiparazione dei figli adottivi a quelli legittimi si estenda retroattivamente anche ai minori adottati secondo la disciplina del codice civile, i quali non sono ammessi a succedere per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante. Il Tribunale di Caltagirone ritiene che, nel caso sottoposto al suo esame, dovrebbe essere respinta la pretesa del figlio, adottato nel 1950 quando era minorenne, di succedere in luogo della madre adottiva, premorta, nell'eredita' del fratello di quest'ultima. Difatti secondo la disciplina dell'adozione ordinaria i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (art. 567, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia lo stesso giudice ritiene che l'art. 27 della legge n. 184 del 1983, omettendo di dare applicazione retroattiva al principio che il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, determini, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una disparita' di trattamento, agli effetti della successione nei confronti dei parenti dell'adottante, tra minori adottati prima e dopo la legge n. 184 del 1983, i quali sarebbero trattati in modo diverso, anche se titolari dello stesso stato di figlio adottivo. Considerato in diritto 1. - Il dubbio di legittimita' costituzionale investe la disciplina della condizione, agli effetti successori, di chi sia stato adottato in eta' minore prima della legge che, introducendo l'adozione legittimante per i minori, ha disposto che l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Il Tribunale di Caltagirone ritiene che questa regola, stabilita dall'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non si estende anche a chi sia stato adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria, la quale non estraneo alla successione dei parenti dell'adottante (art. 567, secondo comma, cod. civ.) consente, al figlio adottivo, di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante nell'eredita' alla quale quest'ultimo sia chiamato. Cio' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra minori adottati prima o dopo la legge n. 184 del 1983, pur in presenza, ad avviso del giudice rimettente, di un identico stato. 2. - La questione di legittimita' costituzionale non e' fondata. Il rimettente muove dall'inesatta premessa che siano identiche la condizione del minore adottato in base alla legge n. 184 del 1983 e quella di chi e' stato adottato secondo le regole dell'adozione ordinaria disciplinata dal codice civile (ora prevista unicamente per i maggiori di eta': art. 58 della legge n. 184 del 1983). L'art. 27 della legge n. 184 del 1983 non detta una particolare disciplina dei rapporti successori ai quali possa essere chiamato l'adottato. La norma stabilisce, piuttosto, gli effetti dell'adozione legittimante, in forza della quale il minore adottato viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista lo stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, mentre cessano i suoi rapporti con la famiglia di origine. Gli effetti successori sono soltanto una conseguenza di tale mutamento di status: il minore, una volta adottato, non e' equiparato ai figli legittimi, ma diviene figlio legittimo degli adottanti ed in quanto tale partecipa alla successione dei parenti di essi. Diversa e' la condizione di chi, sia pure in eta' minore, sia stato adottato, prima dell'introduzione dell'adozione legittimante, secondo la disciplina dettata dal codice civile. L'adozione ordinaria - ancorata a presupposti, finalita' e requisiti diversi rispetto a quelli previsti per l'adozione legittimante - fa conservare all'adottato tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia d'origine e, parallelamente, non fa sorgere alcun rapporto tra esso ed i parenti dell'adottante (art. 300 cod. civ.). Adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano situazioni diverse, per le quali non e' palesemente irrazionale ne' discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilita' di succedere per rappresentazione in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine. Nell'introdurre l'adozione legittimante (salvo casi particolari) come unico modello per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche considerato coloro che, minorenni all'epoca del relativo provvedimento, erano stati gia' adottati secondo la disciplina precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad essi il tribunale per i minorenni potesse estendere, ricorrendone le condizioni, gli effetti dell'adozione legittimante (art. 79). Neppure sussiste, dunque, quella irragionevole ''irretroattivita''' dell'applicazione della nuova disciplina, denunciata dall'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998. Il cancelliere: Milana 98C0808