N. 244 ORDINANZA 1 giugno - 3 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio - Valutazione da parte
 del  giudice  degli  elementi  diversi  da  quelli  risultanti  dalla
 documentazione  prodotta  dall'interessato  e  in  particolare  dalla
 autocertificazione  -  Omessa  previsione - Questione gia' dichiarata
 non  fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  144/1992  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1).
 
 (Cost., art. 3, primo comma).
 
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof.  Carlo MEZZANOTTE,   avv.   Fernanda   CONTRI,   prof.    Piero
 Alberto  CAPOTOSTI,   prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 1,
 della legge 30 luglio 1990, n.  217  (Istituzione  del  patrocinio  a
 spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
 il 9 giugno 1997 dal giudice per le indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di Perugia, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1997
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  42,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  22  aprile  1998  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza del 9 giugno 1997, il giudice per le
 indagini preliminari presso  il  tribunale  di  Perugia,  chiamato  a
 pronunciarsi  nel  corso  di  un procedimento penale su un'istanza di
 ammissione al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ha  sollevato,  in
 riferimento  all'art.   3, primo comma, della Costituzione, questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, della  legge  30
 luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
 per i non abbienti), nella parte in cui non prevede  che  il  giudice
 possa  valutare,  ai  fini  della  ammissione  al beneficio, elementi
 diversi  da   quelli   risultanti   dalla   documentazione   prodotta
 dall'interessato,   e,   in   particolare,  dalla  autocertificazione
 prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b) della stessa legge;
     che,  ad  avviso  del  remittente,  la  disposizione   censurata,
 attribuendo   al   giudice  il  compito  di  verificare  soltanto  la
 regolarita' della richiesta e la completezza della documentazione  da
 allegare  alla  domanda,  con  conseguente  dovere  di  ammissione al
 patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni di reddito
 alle quali detta ammissione e' subordinata, contrasterebbe con l'art.
 3,  primo  comma,  della  Costituzione   sotto   il   profilo   della
 irragionevolezza  della  disciplina,  poiche'  non  consentirebbe  al
 giudice alcuna valutazione che non sia puramente  formale  in  ordine
 all'ammontare dei redditi del richiedente;
     che,  infatti,  alla stregua dell'art. 6, comma 1, della legge n.
 217  del  1990,  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  secondo  il
 remittente,  verrebbe  accordato anche in presenza di concreti e seri
 elementi, emergenti dagli stessi atti del  procedimento  penale,  che
 dimostrino,  come  nel caso di specie, in contrasto con il tenore dei
 documenti presentati, redditi  incompatibili  con  il  godimento  del
 beneficio;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
   Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 144 del 1992, nel
 dichiarare non fondata,  in  riferimento  agli  artt.  1  e  3  della
 Costituzione,  analoga questione di costituzionalita' degli artt. 3 e
 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ebbe gia'  a  rilevare  che  la
 snella  procedura  di  ammissione  al beneficio prevista dall'art. 6,
 benche' non lasci spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da
 parte del giudice competente, e' da ritenere pienamente attuativa del
 dettato costituzionale, poiche' la garanzia del  patrocinio  dei  non
 abbienti  deve  essere  assicurata  in tempi brevi, incompatibili con
 controlli e indagini di una  qualche  durata  sull'effettivo  reddito
 dell'istante;
     che   la   limitatezza  dell'accertamento  compiuto  in  sede  di
 ammissione - osservo' ancora questa Corte - non vanifica  le  ragioni
 dell'erario:    il  legislatore  ha  previsto  che copia dell'istanza
 dell'interessato e del decreto di ammissione al  patrocinio  a  spese
 dello  Stato,  unitamente  alle  dichiarazioni  e alla documentazione
 allegate,  siano  trasmesse  all'Intendente  di  finanza,  il   quale
 "verifica  l'esattezza  (. . .)  dell'ammontare del reddito attestato
 dall'imputato" (art. 6, comma 3), e puo' anche disporre un  controllo
 a mezzo della Guardia di finanza;
     che  in  sede di successivo accertamento assumono rilievo anche i
 redditi che non sono stati assoggettati ad imposta e, tra  questi,  i
 redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione fiscale o che, come
 si ipotizza nel caso di specie, provengano da attivita' illecite;
     che,  se  a  seguito  di tali accertamenti e verifiche risulta un
 reddito superiore al limite legale, l'Intendente di  finanza  propone
 al  giudice competente la revoca o la modifica del beneficio, con gli
 effetti recuperatori stabiliti dall'art. 11 in favore dello  Stato  e
 con l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
 5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario;
     che  nessun  argomento  nuovo  risulta  addotto nell'ordinanza di
 rimessione rispetto a quanto non sia gia' stato oggetto di vaglio  da
 parte di questa Corte nella sentenza citata;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio  1990,  n.
 217  (Istituzione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per i non
 abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo  comma,  della
 Costituzione,  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari presso il
 Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                        Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Milana
 98C0813