MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti   concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.159 del 10-7-1998)

  Con  decreto ministeriale  n. 24505  del 19  maggio 1998,  ai sensi
dell'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 marzo 1998, n. 52, in favore
di 279  lavoratori dipendenti  dalla S.c.  a r.l.  L.T.R. -  OC Linea
tranviaria  rapida  -   opere  civili,  con  sede   in  Napoli,  gia'
beneficiari   della   proroga   del  trattamento   straordinario   di
integrazione salariale di  cui all'art. 9, comma 25,  punto c), della
legge  n. 608/1996,  e'  autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  13 gennaio
1998 al 12 luglio 1998.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero del contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24507 del  19 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itersud, con sede in Bari e unita'
di  Bari,  per  un  massimo   di  17  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1998.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24508 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cogeco  -  Compagnia  generali
costruzioni, con sede in Roma e unita' in Pescara per un massimo di 2
dipendenti e Roma per un massimo  di 10 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 febbraio 1998 al 23 agosto 1998.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 24 agosto 1998 al 23 agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24509 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.a.s. Braga di Braga Giorgio  e C., con
sede in Vinovo (Torino) e unita' in Vinovo (Torino) per un massimo di
18  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 27  gennaio 1998  al 26
luglio 1998.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24510 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Nuova OR,  con  sede in  Omegna
(Verbania)  e  unita'  in  Omegna   (Novara)  per  un  massimo  di  8
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dall'11 dicembre  1997 al 10
giugno 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
giugno 1998 al 10 dicmebre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24511 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Serritalia, con  sede in Ginestra
(Potenza)  e  unita' di  Ginestra  (Potenza)  per  un massimo  di  44
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione  salariale dal 15 settembre  1997 al 14
marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24512 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Dansilar, con  sede in  Milano e
unita' di Gattico e Veruno (Novara)  per un massimo di 94 dipendenti,
e  Milano  per  un  massimo  di  13  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
agosto 1998 al 16 agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24513 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Prometa, con sede in Montefredane
(Avellino) e unita'  di Avellino per un massimo di  35 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
settembre 1998 al 14 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24514 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  SAM - Societa' agricola molisana,
con sede in Monteverde di  Boiano (Campobasso) e unita' di Monteverde
di Boiano (Campobasso) per un massimo di 239 dipendenti, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 10 marzo 1998 al 9 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24515 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Hitec Campania,  con  sede  in
Montefredane  (Avellino) e  unita' di  Avellino per  un massimo  di 9
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 15  marzo  1998 al  14
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
settembre 1998 al 14 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24516 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.n.c. Simons di Simonelli  Fausto & C.,
con sede in Roma e unita' di  Torino per un massimo di 26 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 29
luglio 1998 al 28 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24517 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Spriral  Tools,  con  sede  in
Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia  (Latina) per un massimo di 56
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  25 febbraio 1998  al 24
agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
agosto 1998 al 24 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24518 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  St.A.T., con  sede in  Beinasco
(Torino)  e  unita'  di  Beinsasco  (Torino) per  un  massimo  di  12
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dall'8 gennaio  1998 al  7
luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
luglio 1998 al 7 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24519 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Italiana manifatture, con sede in
Colonnella (Teramo) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per un
massimo di  1 dipendente,  Colonnella (Teramo) per  un massimo  di 74
dipendenti,  La  Spezia per  un  massimo  di 1  dipendente,  Lanciano
(Chieti) per  un massimo di 1  dipendente, Pavia per un  massimo di 1
dipendente, Pistoia  per un massimo  di 1 dipendente,  Porto d'Ascoli
(Ascoli  Piceno) per  un  massimo  di 1  dipendente,  Ravenna per  un
massimo  di  1  dipendente,  Roseto  (Teramo) per  un  massimo  di  2
dipendenti, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di
2  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  2 febbraio  1998 al  1
agosto 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24520 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Design  proposte,  con sede  in
Castelfranci (Avellino)  e unita'  di Castelfranci (Avellino)  per un
massimo  di  26  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  4 febbraio
1998 al 3 agosto 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
agosto 1998 al 3 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24521 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  O.M.C., con  sede in  Cazzago S.
Martino (Brescia)  e unita'  di Cazzago S.  Martino (Brescia)  per un
massimo  di  89  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 2 marzo 1998
al 1 settembre 1998. Compresi i lavoratori in C.F.L..
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
settembre 1998 al 1 marzo 1999. Compresi i lavoratori in C.F.L.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24522 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.P.A. Plast., con sede in Cazzago
S. Martino (Brescia) e unita' di  Cazzago S. Martino (Brescia) per un
massimo  di  22  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  5 febbraio
1998 al 4 agosto 1998. Compresi i lavoratori in C.F.L..
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
agosto 1998 al 4 febbraio 1999. Compresi i lavoratori in C.F.L.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24523 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unita'
di  Cremona  per un  massimo  di  74  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 21 febbraio 1998 al 31 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24524 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unita'
di  Cremona  per  un  massimo  di  74  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 febbbraio 1998 al 20 febbraio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 novembre 1997, n. 23708/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24525 del 19 maggio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  F.lli  Dieci,   con  sede  in
Montecchio  Emilia  (Reggio Emilia)  e  unita'  di Montecchio  Emilia
(Reggio Emilia)  per un massimo  di 18 dipendenti, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24526  del 19 maggio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, della S.p.a. So.Farma. Morra, con
sede in Roma e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  al
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. So.Farma. Morra, con sede
in Roma e unita' di Milano, per  il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20
aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  novembre 1996 con decorrenza 21
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.