Attivazione degli uffici delle entrate di Chiavari, Tempio Pausania, Aversa e Oristano.(GU n.159 del 10-7-1998)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si e' proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni; Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui e' stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi; Ritenuta la necessita' di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997; Decreta: Art. 1. Attivazione degli uffici delle entrate di Aversa, Chiavari, Oristano e Tempio Pausania 1. Gli uffici delle entrate di Chiavari, Tempio Pausania, Aversa e Oristano sono attivati, rispettivamente, il 14, il 15, il 16 e il 17 luglio 1998. 2. Contestualmente all'attivazione dei nuovi uffici sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle circoscrizioni dei predetti uffici delle entrate. Sono altresi' soppressi, alla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Oristano, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale delle entrate aventi sede in quella localita'. 3. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Chiavari, Tempio Pausania ed Aversa il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Genova, nonche' gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari e Caserta, e le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nelle circoscrizioni dei predetti uffici delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 3 luglio 1998 Il direttore generale: Romano