Revoca della somma di L. 301.099.274 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 concernente interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2802).(GU n.160 del 11-7-1998)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, e' stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale, tra l'altro, e' stata assegnata alla regione Toscana la somma di L. 20.000.000.000 per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio 1991; Vista la nota n. 104/22495/17.0.3., H del 29 maggio 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un importo disponibile di L. 301.099.274, a valere sulla predetta assegnazione di L. 20.000.000.000; Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7595 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 301.099.274 assegnata alla regione Toscana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1998 Il Sottosegretario di Stato: Barberi