PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 luglio 1998 

  Revoca  della somma  di  L. 301.099.274  di  cui all'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del
4 dicembre 1991 concernente interventi  urgenti per danni causati dal
maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2802).
(GU n.160 del 11-7-1998)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      DELEGATO AL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di  cui  al  sopracitato  art.   8  del  decreto-legge  n.  576/1996,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  2183/FPC del 4 dicembre  1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 287 del  7 dicembre
1991,  con la  quale, tra  l'altro, e'  stata assegnata  alla regione
Toscana  la  somma di  L.  20.000.000.000  per fronteggiare  i  danni
causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio 1991;
  Vista la  nota n. 104/22495/17.0.3., H  del 29 maggio 1998,  con la
quale  la  regione Toscana  dichiara  un  importo disponibile  di  L.
301.099.274,   a   valere   sulla   predetta   assegnazione   di   L.
20.000.000.000;
  Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7595 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.  301.099.274 assegnata  alla regione  Toscana con  l'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del
4 dicembre 1991.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi