MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 1998 

  Accertamento  del periodo  di  mancato  funzionamento del  pubblico
registro automobilistico di Genova.
(GU n.161 del 13-7-1998)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Liguria
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di  trascrizione, da corrispondersi al  momento stesso della
richiesta,  le formalita'  da eseguirsi  presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236  dello stato di previsione  delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legislativo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sopracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione  all'Automobile club  d'Italia ed  alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decretolegge 2
ottobre 1981, n. 546 e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n.
692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito
ai  termini previsti  per  la richiesta  delle formalita',  stabiliti
rispettivamente in 60  giorni per gli atti stipulati in  Italia e 120
giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1997,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito
dalla legge 25  ottobre 1985, n. 592, contenente  norme sulla proroga
dei termini di  prescrizione e decadenza per il  mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari,  applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Visto il  decreto ministeriale 1998/11772  del 29 gennaio  1998 con
cui   vengono  delegati   i   direttori   regionali  delle   entrate,
territorialmente competenti,  ad adottare  i decreti  di accertamento
del  mancato o  irregolare  funzionamento degli  uffici del  pubblico
registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre
1985,  n.  592, provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimi  nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Vista la  nota n.  3891-103/98 del  3 luglio 1998  con la  quale la
procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova
ha  segnalato  il  mancato funzionamento  dell'ufficio  del  pubblico
registro  automobilistico  di  Genova  in data  14  maggio  1998  per
sciopero  generale  locale  indetto  dalle  organizzazioni  sindacali
nazionali  e,  conseguentemente  il   mancato  rispetto  dei  termini
previsti  per  la   liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati  nelle premesse  viene accertato  il mancato
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data
14 maggio 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 6 luglio 1998
                                    Il direttore regionale: Marchetti