Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.162 del 14-7-1998)
Con decreto ministeriale n. 24633 del 1 giugno 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 aprile 1998 al 19 aprile 1999, della ditta S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede in Milano e unita' di San Zenone (Pavia) e Solaro (Milano). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede in Milano e unita' di San Zenone (Pavia) e Solaro (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 20 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24634 del 1 giugno 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano). Parere comitato tecnico del 21 aprile 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24635 del 1 giugno 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina e unita' di Latina per un massimo di 79 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unita' di Catania per un massimo di 43 dipendenti, per il periodo dal 28 marzo 1998 al 27 settembre 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 aprile 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 24636 del 1 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale 18 novembre 1997 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Foggia, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1998 con decorrenza 1 aprile 1998; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998 della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Ardea (Roma). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Ardea (Roma), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998 della ditta S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei con sede in Napoli e unita' di Napoli. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 luglio 1997, con effetto 5 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 29 gennaio 1997, n. 114. Contributo addizionale: no Contributo addizionale: no - fallimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998 della ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli (L'Aquila). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998 della ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Firenze, Milano, Napoli e Cercola (Napoli). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Firenze, Milano, Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998 della ditta S.c. a r.l. coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia), uffici e cantieri di Manfredonia (Foggia). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia), uffici e cantieri di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 6 ottore 1997; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998 della ditta S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Fiumicino (Roma), Giudecca (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani), Mignano Montelungo (Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata (Napoli), Capri (Napoli), Cercola (Napoli), Napoli, Vietri (Salerno). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Fiumicino (Roma), Giudecca (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani), Mignano Montelungo (Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata (Napoli), Capri (Napoli), Cercola (Napoli), Napoli, Vietri (Salerno), per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1 settembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unita' di Bazzano (Aquila), nucleo industriale per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24637 del 1 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texdan, con sede in Novara e unita' di Gattico (Novara), per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24638 del 1 giugno 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 maggio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. Con decreto ministeriale n. 24639 del 10 giugno 1998: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 luglio 1998 della ditta S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 28 luglio 1997; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi, con sede in Milano e unita' di San Giorgio Jonico (Taranto). Parere comitato tecnico del 27 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi, con sede in Milano e unita' di San Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24640 del 10 giugno 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998 della ditta S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unita' di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria). Parere comitato tecnico del 15 aprile 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unita' di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1997 con decorrenza 17 novembre 1997; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998 della ditta S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino) e unita' di Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici di Torino. Parere comitato tecnico del 15 aprile 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino) e unita' di Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 29 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24641 del 10 giugno 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998 della ditta S.p.a. F.C.E. Group, con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri e La Cassa (Torino). Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.C.E. Group, con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri e La Cassa (Torino), per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 25 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24642 del 10 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 aprile 1998 con effetto dal 26 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiocchi munizioni, con sede in Lecco e unita' di Lecco, per il periodo dal 26 novembre 1997 al 24 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 26 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24643 del 10 giugno 1998: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 luglio 1998 della ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Napoli, per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 28 luglio 1997; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 luglio 1997 al 13 luglio 1998 della ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Sesto Calende (Varese). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 14 luglio 1997 al 13 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 14 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24644 del 10 giugno 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1998 della ditta S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unita' di Catania. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24645 del 10 giugno 1998: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1997 al 27 settembre 1997 della ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Napoli. Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Napoli, per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 28 giugno 1997; Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1997 al 27 giugno 1998 della ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 28 giugno 1997; Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti interessati, dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unita' di Arese (Milano), per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1998 con decorrenza 28 dicembre 1997; Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24646 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TPM Fondazioni Speciali, con sede in Roma e unita' di Frascati (Roma), per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 26 maggio 1998 al 25 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24647 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCI, con sede in Genova e unita' di Genova per un massimo di 22 dipendenti e unita' di Milano per un massimo di 9 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 marzo 1998 al 20 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24648 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di Federico Ghedini & C., con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano) per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1997 al 22 aprile 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24649 del 10 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Domenico Corona, con sede in Castelliri (Frosinone) e unita' di Castelliri (Frosinone) per un massimo di 48 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998 n. 24338. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24651 del 10 giugno 1998, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 agosto 1997 al 17 agosto 1998, della ditta S.p.a. Pumex, con sede in loc. Porticello (Messina) e unita' di stabilimento e uffici Porticello (Messina). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pumex, con sede in loc. Porticello (Messina) e unita' di stabilimento e uffici Porticello (Messina), per il periodo dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 18 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24652 del 10 giugno 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 luglio 1996 al 15 luglio 1997, della ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1997 con decorrenza 16 luglio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998, n. 24329. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24653 del 10 giugno 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipem, con sede in Assoro (Enna) e unita' di Milocca di Dittaino (Enna) per un massimo di 141 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 febbraio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 24663 del 10 giugno 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rete A, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.