MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.162 del 14-7-1998)

  Con decreto ministeriale  n. 24633 del 1 giugno  1998, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 20 aprile
1998 al 19 aprile 1999, della ditta S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede
in Milano e unita' di San Zenone (Pavia) e Solaro (Milano).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo San  Rocco, con sede in Milano e
unita' di San Zenone (Pavia) e Solaro (Milano), per il periodo dal 20
aprile 1998 al 19 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 27  aprile 1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24634 del 1 giugno  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
14 aprile 1997  al 13 aprile 1998, della ditta  S.p.a. La Rinascente,
con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano).
   Parere comitato tecnico del 21 aprile 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano  (Milano), per il periodo dal 14
aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24635 del 1 giugno 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale  del 26 luglio 1996, in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a. Eutron  S., con
sede in  Latina e unita' di  Latina per un massimo  di 79 dipendenti,
per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 13 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con  decreto ministeriale del 14 marzo  1997, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con
sede in Catania e unita' di  Catania per un massimo di 43 dipendenti,
per il periodo dal 28 marzo 1998 al 27 settembre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente,  in data 9  aprile 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
   Con decreto ministeriale n. 24636 del 1 giugno 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 18  novembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale gia' disposta con  decreto ministeriale 18
novembre  1997  con  effetto  dal  14  aprile  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Fintel,  con
sede in Napoli e  unita' di Foggia, per il periodo  dal 1 aprile 1998
al 13 aprile 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il  2 marzo  1998  con decorrenza  1
aprile 1998;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 14  aprile 1997  al 13  aprile 1998  della ditta  S.p.a.
Fintel, con sede in Napoli e unita' di Ardea (Roma).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con  sede in Napoli e unita' di
Ardea (Roma), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 26  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997;
  3) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, della
legge  n. 223/1991,  relativi al  periodo dal  5 febbraio  1998 al  4
agosto 1998  della ditta S.r.l.  C.N.P. - Cantieri  navali partenopei
con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale  del 30  luglio 1997,  con effetto  5 febbraio  1997, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
C.N.P. - Cantieri  navali partenopei, con sede in Napoli  e unita' di
Napoli, per il periodo dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  sentenza tribunale del
29 gennaio 1997, n. 114.
   Contributo addizionale: no
   Contributo addizionale: no - fallimento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998 della ditta S.p.a. Cispro,
con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli (L'Aquila).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale
per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di
Carsoli (L'Aquila),  per il periodo dal  5 maggio 1997 al  4 novembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1997 con  decorrenza 5
maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  3 novembre 1997  al 2  novembre 1998 della  ditta S.p.a.
Italsonda, con sede  in Napoli e unita' di Firenze,  Milano, Napoli e
Cercola (Napoli).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda,  con sede in Napoli e unita'
di Firenze, Milano,  Napoli e Cercola (Napoli), per il  periodo dal 3
novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 18 dicembre 1997  con decorrenza 3
novembre 1997;
  6)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 6 ottobre 1997 al 5  ottobre 1998 della ditta S.c. a r.l.
coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia), uffici e cantieri di
Manfredonia (Foggia).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.c.  a  r.l.  coop.  Mucafer, con  sede  in
Manfredonia (Foggia), uffici e  cantieri di Manfredonia (Foggia), per
il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1997  con decorrenza 6
ottore 1997;
  7)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  3 novembre 1997  al 2  novembre 1998 della  ditta S.r.l.
Fondedile  costruzioni, con  sede  in Napoli  e  unita' di  Fiumicino
(Roma),  Giudecca  (Venezia),  Mazara del  Vallo  (Trapani),  Mignano
Montelungo  (Caserta),  S.  Vittore   del  Lazio  (Frosinone),  Torre
Annunziata (Napoli), Capri (Napoli), Cercola (Napoli), Napoli, Vietri
(Salerno).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l.  Fondedile costruzioni,  con sede  in
Napoli e unita'  di Fiumicino (Roma), Giudecca  (Venezia), Mazara del
Vallo (Trapani),  Mignano Montelungo (Caserta), S.  Vittore del Lazio
(Frosinone),  Torre  Annunziata  (Napoli),  Capri  (Napoli),  Cercola
(Napoli), Napoli,  Vietri (Salerno),  per il  periodo dal  3 novembre
1997 al 2 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 16 dicembre 1997  con decorrenza 3
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  8) A  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  aprile 1998  con  effetto dal  1 settembre  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. C. & P. Style,
con sede in  Bazzano (L'Aquila) e unita' di  Bazzano (Aquila), nucleo
industriale per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  14 aprile  1998 con  decorrenza 1
marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24637 del  1 giugno 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Texdan, con  sede  in Novara  e
unita'  di Gattico  (Novara), per  un  massimo di  16 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 17
agosto 1998 al 16 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24638  del 1  giugno 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale  del  9 maggio  1997,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.p.a. Libera  informazione editrice,  con sede in  Roma e  unita' di
Roma, per un  massimo di 9 dipendenti, per il  periodo dal 1 febbraio
1998 al 31 luglio 1998.
   Con decreto ministeriale n. 24639 del 10 giugno 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 28 luglio  1997 al 27 luglio 1998 della ditta
S.p.a. Alcatel  cavi, con sede  in Battipaglia (Salerno) e  unita' di
Battipaglia (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Alcatel cavi, con sede in
Battipaglia  (Salerno)  e unita'  di  Battipaglia  (Salerno), per  il
periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 28
luglio 1997;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 22 dicembre  1997 al 21 dicembre  1999 della
ditta S.p.a.  Abb Sae  Sadelmi, con  sede in Milano  e unita'  di San
Giorgio Jonico (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 27 maggio 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Abb Sae Sadelmi, con sede
in Milano  e unita' di San  Giorgio Jonico (Taranto), per  il periodo
dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 22
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24640 del 10 giugno 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 17 novembre  1997 al 16 novembre  1998 della
ditta  S.p.a. Invex  fili isolati  speciali, con  sede in  Quattordio
(Alessandria) e  unita' di  Livorno Ferraris (Vercelli)  e Quattordio
(Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 15 aprile 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Invex  fili  isolati
speciali, con  sede in Quattordio  (Alessandria) e unita'  di Livorno
Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 17
novembre 1997 al 16 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 26  novembre 1997 con decorrenza 17
novembre 1997;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 29 settembre  1997 al 28 settembre 1998 della
ditta  S.r.l. Filtrauto  Italia, con  sede in  Sant'Antonino di  Susa
(Torino)  e unita'  di Sant'Antonino  di  Susa (Torino)  e uffici  di
Torino.
   Parere comitato tecnico del 15 aprile 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filtrauto Italia, con sede
in Sant'Antonino di  Susa (Torino) e unita' di  Sant'Antonino di Susa
(Torino) e uffici di Torino, per  il periodo dal 29 settembre 1997 al
28 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 29
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24641  del 10 giugno 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
25 agosto 1997 al 24 agosto 1998 della ditta S.p.a. F.C.E. Group, con
sede  in  Moncalieri (Torino)  e  unita'  di  Moncalieri e  La  Cassa
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  F.C.E. Group, con sede in
Moncalieri (Torino) e  unita' di Moncalieri e La  Cassa (Torino), per
il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 25
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24642 del 10  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  1  aprile  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  aprile  1998  con  effetto  dal 26  maggio  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Fiocchi
munizioni, con sede in Lecco e unita' di Lecco, per il periodo dal 26
novembre 1997 al 24 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  dicembre 1997 con decorrenza 26
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24643 del 10 giugno 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 28 luglio  1997 al 27 luglio 1998 della ditta
S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in
Corsico (Milano) e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  A.V.I.R.  -  Aziende
vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita'
di Napoli, per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  luglio 1997 con  decorrenza 28
luglio 1997;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 14 luglio  1997 al 13 luglio 1998 della ditta
S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in
Corsico (Milano) e unita' di Sesto Calende (Varese).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  A.V.I.R.  -  Aziende
vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita'
di Sesto  Calende (Varese), per il  periodo dal 14 luglio  1997 al 13
gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 29  luglio 1997 con  decorrenza 14
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24644  del 10 giugno 1998, e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 dicembre
1997 al  21 dicembre 1998  della ditta S.p.a. Acciaierie  Megara, con
sede in Catania e unita' di Catania.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie  Megara, con sede in Catania
e unita' di Catania, per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 9  gennaio 1998 con  decorrenza 22
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24645 del 10 giugno 1998:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1997 al
27 settembre 1997 della ditta S.p.a.  Fiat Auto, con sede in Torino e
unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Napoli.
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 9  febbraio  1995 con  effetto dal  28
giugno 1994,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Fiat Auto, con  sede in  Torino e unita'  di Pomigliano
d'Arco (Napoli)  e Napoli, per  il periodo dal  28 giugno 1997  al 27
settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 28
giugno 1997;
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  2)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1997 al
27 giugno  1998 della ditta  S.p.a. Fiat Auto,  con sede in  Torino e
unita' di Arese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 9  febbraio  1995 con  effetto dal  28
giugno 1994,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Fiat Auto,  con  sede  in  Torino  e unita'  di  Arese
(Milano), per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 28
giugno 1997;
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  3)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 9  febbraio 1995 con effetto dal 28  giugno 1994, in
favore dei lavoratori dipendenti interessati, dalla ditta S.p.a. Fiat
Auto, con sede  in Torino e unita' di Arese  (Milano), per il periodo
dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 29 gennaio 1998  con decorrenza 28
dicembre 1997;
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24646 del 10 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  TPM Fondazioni Speciali, con sede
in Roma e unita' di Frascati  (Roma), per un massimo di 2 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 26
maggio 1998 al 25 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24647 del 10 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. SCI, con sede in  Genova e unita'
di Genova per un  massimo di 22 dipendenti e unita'  di Milano per un
massimo  di  9  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 marzo 1998
al 20 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 21
settembre 1998 al 20 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24648 del 10 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. O.E.L.M.I. di  Federico Ghedini &
C., con sede in Corsico (Milano)  e unita' di Corsico (Milano) per un
massimo  di  39  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  23 ottobre
1997 al 22 aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23
aprile 1998 al 22 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24649 del 10 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Feltrificio Domenico  Corona, con
sede in Castelliri (Frosinone) e unita' di Castelliri (Frosinone) per
un massimo  di 48  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  23 gennaio
1998 al 22 luglio 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
aprile 1998 n. 24338.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23
luglio 1998 al 22 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n.  24651  del 10  giugno  1998, per  le
motivazioni  in premessa  riportate,  e' approvato  il programma  per
ristrutturazione aziendale,  relativamente al  periodo dal  18 agosto
1997 al  17 agosto 1998, della  ditta S.p.a. Pumex, con  sede in loc.
Porticello  (Messina) e  unita' di  stabilimento e  uffici Porticello
(Messina).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.  Pumex, con sede  in loc.
Porticello  (Messina) e  unita' di  stabilimento e  uffici Porticello
(Messina), per il periodo dal 18 agosto 1997 al 17 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 18
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24652  del 10 giugno 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 16  luglio 1996 al 15  luglio 1997, della ditta  S.p.a. West Wind
Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. West Wind Energy Sistems,
con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 16 luglio
1996 al 15 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 15  luglio 1997 con  decorrenza 16
luglio 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
aprile 1998, n. 24329.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24653 del 10 giugno 1998:
  1) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 18  dicembre 1996,  con
effetto  dal 1  luglio 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Sipem, con sede  in Assoro (Enna) e unita' di
Milocca di Dittaino  (Enna) per un massimo di 141  dipendenti, per il
periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 17 febbraio 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  24663 del 10  giugno 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale  del  16 marzo  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Rete A,
con  sede  in  Milano e  unita'  di  Milano,  per  un massimo  di  21
dipendenti, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.