UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.162 del 14-7-1998)

                             IL RETTORE
  Veduto lo  statuto vigente  della Universita', approvato  con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
  Veduta la  deliberazione adottata  nella riunione del  24 settembre
1997,   approvata    dal   senato   accademico   e    dal   consiglio
d'amministrazione nelle riunioni del 30  settembre 1997, con la quale
il consiglio  di facolta' di  giurisprudenza ha proposto  la modifica
del  vigente   statuto  concernente   l'adeguamento  dell'ordinamento
didattico  universitario del  corso  di laurea  in giurisprudenza  al
decreto ministeriale 23 giugno 1997  e l'aggiunta, nel medesimo corso
di laurea, di nuovi insegnamenti;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore;
approvato  con  regio  decreto  31   agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 19 novembre 1990,  n. 341, ed in particolare l'art.
11;
  Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 "Rideterminazione dei
settori   scientificodisciplinari",    pubblicato   nel   supplemento
ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  175  in data  29 luglio  1997
"serie generale";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto l'atto  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Veduto l'art. 16 delle legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera   Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con  regio decreto  8 febbraio 1925,  n. 230,  e successive
modificazioni, al  capo III, dell'ordinamento generale  degli studi -
Sezione  II  - Norme  speciali  per  la facolta'  di  giurisprudenza,
relativamente  al corso  di laurea  in giurisprudenza,  e' modificato
come segue:
                              "Capo III
                      DELL'ORDINAMENTO GENERALE
                             DEGLI STUDI
                              Sezione II
          Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza
  (Omissis).
                               Art. 2.
  Nell'elenco    degli    insegnamenti     di    cui    al    settore
scientificodisciplinare N01X - Diritto privato l'insegnamento diritto
sprortivo  leggasi diritto  dello sport  e sono  aggiunti i  seguenti
insegnamenti:
   diritto dei mezzi di comunicazione;
   diritto dell'informatica (settore N01X).
  Nell'elenco    degli    insegnamenti     di    cui    al    settore
scientificodisciplinare N09X  - Istituzioni di diritto  pubblico sono
aggiunti i seguenti insegnamenti:
   diritto dell'informatica (settore N09X);
   diritto dell'informazione e della comunicazione;
   metodologie e tecniche della legislazione.
  Nell'elenco    degli    insegnamenti     di    cui    al    settore
scientificodisciplinare N16X - Diritto processuale penale e' aggiunto
il seguente insegnamento:
   diritto processuale generale (settore N16X).
  Nell'elenco    degli    insegnamenti     di    cui    al    settore
scientificodisciplinare   N18X    -   Diritto   romano    e   diritti
dell'antichita' e' aggiunto il seguente insegnamento:
   diritto commerciale romano.
  Nell'elenco    degli    insegnamenti     di    cui    al    settore
scientificodisciplinare  N19X  -  Storia   del  diritto  italiano  e'
aggiunto il seguente insegnamento:
   diritto sammarinese.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 29 giugno 1998
                                                       Il rettore: Bo