Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.162 del 14-7-1998)
IL RETTORE Veduto lo statuto vigente della Universita', approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 24 settembre 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio d'amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1997, con la quale il consiglio di facolta' di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza al decreto ministeriale 23 giugno 1997 e l'aggiunta, nel medesimo corso di laurea, di nuovi insegnamenti; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 "Rideterminazione dei settori scientificodisciplinari", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 29 luglio 1997 "serie generale"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997; Veduto l'art. 16 delle legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, dell'ordinamento generale degli studi - Sezione II - Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza, relativamente al corso di laurea in giurisprudenza, e' modificato come segue: "Capo III DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI Sezione II Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza (Omissis). Art. 2. Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientificodisciplinare N01X - Diritto privato l'insegnamento diritto sprortivo leggasi diritto dello sport e sono aggiunti i seguenti insegnamenti: diritto dei mezzi di comunicazione; diritto dell'informatica (settore N01X). Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientificodisciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti: diritto dell'informatica (settore N09X); diritto dell'informazione e della comunicazione; metodologie e tecniche della legislazione. Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientificodisciplinare N16X - Diritto processuale penale e' aggiunto il seguente insegnamento: diritto processuale generale (settore N16X). Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientificodisciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita' e' aggiunto il seguente insegnamento: diritto commerciale romano. Nell'elenco degli insegnamenti di cui al settore scientificodisciplinare N19X - Storia del diritto italiano e' aggiunto il seguente insegnamento: diritto sammarinese.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 29 giugno 1998 Il rettore: Bo