MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.163 del 15-7-1998)

  Con  decreto  ministeriale   n.  24434  del  29   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1996 al  31 ottobre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 29  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
76 unita', su un organico complessivo di 85 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale  n. 24435 del 29 aprile  1998, e' disposta
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E.,
con  sede in  Bologna e  unita'  di Avellino,  per i  quali e'  stato
stipulato  un contratto  collettivo  aziendale che  ha stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore a 27 ore medie settimanali
per  112 unita'  su un  organico complessivo  di 123  unita', per  il
periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24436  del  29   aprile  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1995 al  31 ottobre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con
sede in Bologna e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 29  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
76 unita', su un organico complessivo di 85 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24616  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 7  gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Mariano
Campanile, con  sede in  Napoli e  unita' di Napoli,  per i  quali e'
stato stipulato un contratto di solidalirieta' che stabilisce, per 24
mesi, la riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali a 32
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di 42 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso,  tenuto conto  dei criteri  di individuati  nel decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24617  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, dal 10 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici  del Tirreno, con sede in
Aprilia (Latina) e  unita' di Aprilia (Latina), per i  quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 27 unita', su un organico complessivo di 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Oleifici   del  Tirreno,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24618  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 7  gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Cucirini tre
stelle  -  Manifattura  di  Settala (Milano),  con  sede  in  Settala
frazione  Caleppio (Milano)  e  unita' di  Settala Frazione  Caleppio
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali limitatamente
a n.  188 lavoratori  con esclusione  di una  unita' assunta  a tempo
determinato, su un organico complessivo di 214 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Cucirini Tre Stelle - Manifattura
di  Settala, a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorieta'  individuati nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24619  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  maggio 1995 al 31 gennaio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore di un numero massimo di 3
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Amplifon,  con  sede in  Milano
unita' di  Milano, su un  organico complessivo  di 441 unita',  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
una riduzione massima  dell'orario di lavoro da 40  ore settimanali a
24 ore medie settimanali.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Amplifon, a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24620  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 13  aprile 1995 al 12 aprile 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  Scarl Polidrica,  con sede  in Policoro  (Matera) e
unita' varie in provincia di Matera  e varie in provincia di Potenza,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a 16  unita'  su  un  organico
complessivo di 109 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
11 settembre 1997, n. 23354.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  Scarl  Polidrica, a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24621  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 13  aprile 1996 al 12 aprile 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma  3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in favore dei  lavoratori dipendenti dalla  Scarl Polidrica,
con sede in Policoro (Matera) e unita' varie in provincia di Matera e
varie in  provincia di  Potenza, per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
20 unita' su un organico complessivo di 85 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
maggio 1998, n. 24479.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Scarl Polidrica,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24622  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 4 novembre 1997 al  3 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novmebre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s. C.V.I.  di
Tomasi  G. &  C., con  sede in  Voghera (Pavia)  e unita'  di Voghera
(Pavia), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 40  ore  settimanali  a 31,15  ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di  lavoratori pari a 13 unita', su un
organico complessivo di 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.a.s.  C.V.I.  di Tomasi  G.  & C.,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24623  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 29 gennaio 1998 al  28 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Italora, con
sede in Binasco (Milano) e unita'  di Binasco e Vernate (Milano), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 23  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori pari a  46 unita', di cui  4 lavoratori
parttime da 25 a 15 ore  medie settimanali su un organico complessivo
di 102 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italora,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24624  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 19 settembre  1997 al  18 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996,  n. 510, convertito  con modificazioni, nella  legge 28
novembre  1996,  n. 608,  in  favoredei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Acquario, con  sede in  Roma e  unita' c/o  Alenia di  Fusaro
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 30 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 29  unita', su un organico
complessivo di 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Acquario,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24625  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata,  per il  periodo dal  9 settembre  1997 all'8  settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996,  n. 510, convertito  con modificazioni, nella  legge 28
novmebre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unita' di Adro (Brescia),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a  61 unita', di cui 20 parttime da
20  a 10  ore medie  settimanali, su  un organico  complessivo di  62
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Veltex,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24626  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Gruppo Alma,
con sede  in Bareggio (Milano) e  unita' di Bareggio (Milano),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 42 unita', su un organico complessivo di
109 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Gruppo Alma, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24627  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 febbraio 1998 al  31 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnostampaggi,
con sede  in Suisio (Bergamo)  e unita'  di Bovezzo (Brescia),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  36 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 55 unita', su un organico complessivo di
93 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Tecnostampaggi a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24628  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eimco Divisione
della  Baker  Hughes, con  sede  in  Tribiano  (Milano) e  unita'  di
Tribiano (Milano),  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
13 unita', di cui 2 parttime da  20 a 10 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 59 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Eimco  Divisione  della  Baker
Hughes, a  corrispondere il particolare beneficio  previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24629  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 febbraio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.a.s.  I.B.A.S. di
Mario De Bernardi  e C., con sede in Busto  Arsizio (Varese) e unita'
di Vanzaghello (Milano), per i  quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
12 unita', su un organico complessivo di 41 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. I.B.A.S.  di Mario De  Bernardi e
C., a  corrispondere il particolare  beneficio previsto dal  comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24630  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. STIL, con sede
in Milano e  unita' di Portichetto di Luisago (Como),  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
78 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   STIL,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24631  del  29   maggio  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 30  marzo 1998 al 29  marzo 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Messina, con
sede in Barletta  (Bari) e unita' di Barletta (Bari),  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 55 unita', su un organico complessivo di
96 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Messina,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24654  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 2  marzo 1998 al  1 marzo  1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Tipografia
pistoiese, con  sede in Pistoia e  unita' di Pistoia, per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita'  di cui due parttime da 20 ore
medie  settimanali  a  15  ore  medie  settimanali,  su  un  organico
complessivo di 21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Tipografia   pistoiese,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24655  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1997 al 30 settembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con
sede in Bari e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria e
Villa S. Giovanni  (Reggio Calabria), per i quali  e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  52  unita',  su un  organico  complessivo di  429
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. SO.GE.SER.,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24656  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Swisel
italiana,  con  sede  in  Sovicille (Siena)  e  unita'  di  Sovicille
(Siena), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 59  unita', su un organico
complessivo di 62 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Swisel italiana,  a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24657  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1998 al 31 agosto 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture
Lane G. Marzotto e Figli, con  sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di
Rassina  (Arezzo), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  8  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
90  unita', di  cui un  lavoratore parttime  da 20  a 10  ore, su  un
organico complessivo di 792 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture  Lane G.  Marzotto e
Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24658  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 30 settembre  1997 al  28 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di
Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unita' di Fara Vicentino
(Vicenza),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
89 unita', su un organico complessivo di 199 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Manifatture   di  Fara,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24659  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 14  gennaio 1998 al 13 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Big  Blu, con
sede in  Benevento e unita' di  Castellina in Chianti (Siena),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 11  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 6  unita', su un organico complessivo di
21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Big Blu,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24660  del  10   giugno  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 agosto 1997 al  31 luglio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  CO.ME.A.S.
International, con sede  in Roma e unita' di Brindisi  e Lecce, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  38 ore
settimanali a 25,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di
61 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2
ottobre 1997, n. 23496.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.  CO.ME.A.S.  International,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.