REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998 

  Stralcio  di un'area  ubicata  nel comune  di  Mazzo di  Valtellina
dall'ambito territoriale  n. 2,  individuato con  deliberazione della
giunta  regionale   n.  IV/3859   del  10   dicembre  1985,   per  la
realizzazione di pista forestale  in localita' "Straderla-Campasc" da
parte  del sig.  Mascherona  Germano in  qualita'  di presidente  del
consorzio per la esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del
comune   di  Mazzo   di  Valtellina,   frazioni  Vione   e  Calunghe.
(Deliberazione n. VI/36423).
(GU n.168 del 21-7-1998)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed  il relativo regolamento  di esecuzione approvato  con il
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a  specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero ope  legis in  forza degli  elenchi di  cui all'art.  1, primo
comma,  legge  8  agosto  1985,   n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione  il  vincolo  di inedificabilita'  ed  immodificabilita'
dello stato dei luoghi previsto  dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse ambientale individuate dalla Regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985  n. 57,  cosi' come modificato  dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997";
  Rilevato che, in base alla  citata deliberazione della giunta della
regione   della  Lombardia   3859/1985  il   vincolo  temporaneo   di
immodificabilita' cui  all'art. 1-ter  della legge n.  431/1985 opera
sino  all'entrata   in  vigore  del  piano   territoriale  paesistico
regionale e non  sino alla data della sua adozione,  e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che   l'adozione  del  piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art.  1-ter  legge  n.  431/1985,  rende  pur  sempre  necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto  lo stralcio,  come indiato  nella deliberazione  della giunta
della  regione   Lombardia  31898/1988,  costituisce  una   sorta  di
anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,   che   giunta    regionale,   in   presenza   di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta   di  immodificabilita,  puo'   predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla delibera n.  3859/1985, nel quale siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesistico  ambientale   conforme  all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in  data 9 dicembre 1997  e' pervenuta l'istanza del  Comune di
Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi  dell'art. 1-ter  legge n.  431/1985, per  la realizzazione  di
pista forestale  in localita'  "Straderla-Campasc" da parte  del sig.
Mascherona Germano  in qualita'  di Presidente  del consorzio  per la
esecuzione di strade, opere irrigue  e collettive del comune di Mazzo
di Valtellina, frazioni Vione e Calunghe;
  che dalle risultanze istruttorie cosi' come risulta dalla relazione
agli  atti  del  servizio,  si evince  che  non  sussistono  esigenze
assolute di immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza del
vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune  di Mazzo di Valtellina (Sondrio), fg.  2, mapp. n.
18, 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 36, 63, 65,  66, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 76,  78, 79, 80, 82,  85, 112, 115, 116, 117,  118, 119, 120,
123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 136, 138, 140, 155, 156, 157,
160, 163, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200,
201, 202, 204, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 274, 278, 279, 283, 284, 291,
292, 293, 294, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 319, 320, 321,
330, 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 351, 352, 353, 356, 358, 361,
368, per  la sola  parte interessata  e necessaria  all'intervento in
oggetto  indicato,  dall'ambito  territoriale n.  2  individuato  con
deliberazione di  giunta regionale n.  IV/3859 del 10  dicembre 1985,
per   la    realizzazione   di    pista   forestale    di   localita'
"Straderla-Campasc" da  parte del sig. Mascherona  Germano Presidente
del consorzio per l'esecuzione di  strade, opere irrigue e collettive
del Comune di Mazzo di Valtellina frazioni Vione e Calunghe;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e sul  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1,  primo comma legge regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dalla legge  regionale 12
settembre 1986, n. 54.
    Milano, 29 maggio 1998
                                                  Il segretario: Sala