MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.169 del 22-7-1998)

  Con  decreto ministeriale  n. 24688  del 17  giugno 1998  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di cui  alla legge  n. 416/1981,
intervenuto con il  decreto ministeriale n. 21092 del  9 luglio 1996,
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori  dipendenti  poligrafici  dalla
S.p.a. O.T.E.  - Organizzazione  tipografica editoriale, con  sede in
Trieste e  unita' di Trieste  e Udine, per  il periodo dal  1 ottobre
1995 al 31 marzo 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 22624 del 18 aprile 1997.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24689   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.c. a r.l. Sudgessi,
con  sede   in  Caltanissetta   e  unita'  di   Campofranco  Contrada
Balate-Caba  (Caltanissetta),  per  i  quali e'  stato  stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 19 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l. Sudgessi, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996,  n. 510, convertito con modificazioni  nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24690  del  17   giugno  1998,  e'
autorizzata per  il periodo dal  3 maggio 1998  al 2 maggio  1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. VE.PO.L., con
sede in Torino e unita' di Torino,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
23 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. VE.PO.L.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996,  n. 510, convertito con modificazioni  nella legge 28
novembe 1996, n.  608, nei limiti finanziari posti  dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24691   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1997 al  30 giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Ferroser, con
sede in Roma e unita' di Crotone, Catanzaro Lido (Catanzaro), regione
Calabria, Cosenza, Paola (Cosenza),  Sibari (Cosenza) e Lamezia Terme
(Catanzaro),  per  i  quali  e'   stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
239 unita', su un organico complessivo di 253 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ferroser,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996,  n. 510, convertito con modificazioni  nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24692   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1997 al 30 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Acentro
ceramica,  con sede  in  Cagliari  e unita'  di  Cagliari e  Carbonia
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro  da  40 ore  settimanali a  25,  62 ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
35 unita', di cui  1 parttime da 22 ore e 30  minuti settimanali a 20
ore settimanali su un organico complessivo di 35 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 marzo 1998, n. 24249.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Acentro ceramica, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24693   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1996 al 31  marzo 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.c.  a  r.l.
Tecnomoduli,  con  sede  in  Carini  (Palermo)  e  unita'  di  Carini
(Palermo),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  35  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
15 unita', su un organico complessivo di 15 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.  a r.l. Tecnomoduli, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24694   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 28  marzo 1998 al 27  marzo 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages,
con sede in Santena (Torino) e unita' di Cirie' (Torino), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a 31, 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori  pari a 228 unita', su  un organico complessivo
di 1112 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24695   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  aprile 1998 al 6  aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifattura
maglierie Torino, con sede in Torino  e unita' di Torino, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 86 unita', su un organico complessivo di
144 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Manifattura maglierie  Torino, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24696   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mantelli estero
costruzioni, gruppo Iritecna, con sede in Marghera (Venezia) e unita'
di Marghera (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', di cui 4 dal 1 gennaio 1997 e 1 lavoratore dal 1 maggio 1997,
su un organico complessivo di 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mantelli  estero  costruzioni,
gruppo Iritecna,  a corrispondere  il particolare  beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24697   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 aprile 1997 al  30 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Nuova Mecfond
(gia' Mededil), con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 3
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 9  unita', su un organico complessivo di
84 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Nuova Mecfond (gia'  Mededil), a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24698   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Nuova Mecfond
(gia' Mededil), con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 8  unita', su un organico complessivo di
81 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Nuova Mecfond (gia'  Mededil), a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24699   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1995 al 30 novembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4
unita', su un organico complessivo di 109 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 24262 del 23 marzo 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Infratecna,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24700   del  17  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
10 unita', su un organico complessivo di 101 unita'.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 24263 del 23 marzo 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Infratecna,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art. 1,  lettera c),  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.