REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998 

  Stralcio  di  un'area ubicata  nel  comune  di Lanzada  dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato   con  deliberazione  della  giunta
regionale n.  IV/3859 del 10  dicembre 1985, per la  realizzazione di
adeguamento  di  scarichi di  servizi  igienici  da parte  dell'ENEL.
(Deliberazione n. VI/36430).
(GU n.169 del 22-7-1998)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista la  deliberazione della  giunta regionale  n. IV/3859  del 10
dicembre  1985  avente per  oggetto:  "Individuazione  delle aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art.
1, primo comma,  legge 8 agosto 1985, n. 431,  nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di inedificabilita'  ed  immodificabilita'
dello stato dei luoghi previsto  dall'art. 1-ter della legge 8 agosto
1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex  art. 7 della  legge 29 giugno 1939,  n. 1497,
per  la realizzazione  di  opere insistenti  su  aree di  particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985  n. 57,  cosi' come modificato  dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista la  deliberazione della  giunta regionale  n. VI/32935  del 5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997";
  Rilevato che,  in base alla  citata D.G.R.L. n. 3859/85  il vincolo
temporaneo di immodificabilita' di cui  all'art. 1-ter della legge n.
431/1985  opera  sino dall'entrata  in  vigore  del piano  paesistico
regionale e non  sino alla data della sua adozione,  e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
  Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo
venir meno il  regime di cui all'art. 1-ter della  legge n. 431/1985,
rende  pur  sempre  necessario  verificare  la  compatibilita'  dello
stralcio con il piano adottato,  in quanto lo stralcio, come indicato
nella D.G.R.L.  n. 31898/88,  costituisce una sorta  di anticipazione
del piano paesistico stesso;
  Atteso,  dunque,  che  la  giunta regionale,  in  presenza  di  una
improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza
pubblica, ovvero  economico- sociale,  in aree  per le  quali, seppur
sottoposte  alle  succitate  misure  di  salvaguardia,  non  sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in  data 30 giugno  1997 e'  pervenuta l'istanza del  comune di
Lanzada  (Sondrio), di  richiesta  di stralcio  delle  aree ai  sensi
dell'art. 1-ter  della legge  n. 431/1985 da  parte dell'ENEL  per la
realizzazione di adeguamento scarichi servizi igienici;
  che  dalle   risultanze  istruttorie,  cosi'  come   risulta  dalla
relazione  agli  atti del  servizio,  si  evince che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza del  vincolo di  cui all'art. 1-ter  della legge  8 agosto
1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune  di Lanzada (Sondrio), foglio n. 9,  mappale n. 41,
per la sola parte interessata  e necessaria all'intervento in oggetto
indicato,   dall'ambito   territoriale    n.   2,   individuato   con
deliberazione di  giunta regionale n.  IV/3859 del 10  dicembre 1985,
per  la realizzazione  di  adeguamento scarichi  servizi igienici  da
parte dell'ENEL;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e nel  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 29 maggio 1998
                                                  Il segretario: Sala