N. 519 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1998

                                N. 519
 Ordinanza  emessa  l'11  maggio  1998  dal  giudice  per  le indagini
 preliminari presso la pretura di Pistoia nel  procedimento  penale  a
 carico di Parenti Marco
 Processo   penale   -   Procedimento  per  decreto  -  Condizioni  di
 ammissibilita' - Esclusione "nel caso  in  cui  risulti  la  volonta'
 della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile" - Mancata
 previsione  -  Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal
 reato.
 (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  per  questione di legittimita'
 costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 aprile  1998,
 di  emissione  di  decreto  penale  di  condanna  per il reato di cui
 all'art.  515 c.p. commesso in Monsummano Terme il 30 maggio  1996  a
 carico dell'indagato Parenti Marco in atti generalizzato;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 30 maggio 1996 da personale  della  stazione  CC  di
 Monsummano Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto
 per la tutela della proprieta' industriale con sede in Milano;
   Che,  in  particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data
 30 maggio 1996 nei confronti dell'indagato e'  emersa  la  violazione
 della   norma  citata  in  quanto  l'indagato  su  precisa  richiesta
 dell'ispettore Sulas di "un etto di prosciutto  crudo  di  Parma"  ha
 servito un etto di prosciutto crudo non di Parma (marca San Daniele);
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 518/1998).
 98C0798