N. 525 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1998

                                N. 525
 Ordinanza emessa  l'11  maggio  1998  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Pistoia nel procedimento penale a
 carico di Sali Antonio
 Processo  penale  -  Procedimento  per  decreto   -   Condizioni   di
 ammissibilita'  -  Esclusione  "nel  caso  in cui risulti la volonta'
 della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile" - Mancata
 previsione - Lesione del diritto di difesa della persona  offesa  dal
 reato.
 (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  per  questione di legittimita'
 costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 9  aprile  1998,
 di  emissione  di  decreto  penale  di  condanna  per il reato di cui
 all'art.  515 c.p. commesso in Pieve a Nievole il 28  maggio  1996  a
 carico dell'indagato Sali Antonio in atti generalizzato;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 28 maggio 1996 da personale  della  stazione  CC  di
 Montecatini    Terme    unitamente    all'ispettore   Santino   Sulas
 dell'istituto per la tutela della proprieta' industriale con sede  in
 Milano;
   Che,  in  particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data
 28 maggio 1996 nei confronti dell'indagato e'  emersa  la  violazione
 della   norma  citata  in  quanto  l'indagato  su  precisa  richiesta
 dell'ispettore Sulas di "un etto di prosciutto  crudo  di  Parma"  ha
 servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 518/1998).
 98C0804