N. 532 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 1997- 26 giugno 1998
N. 532 Ordinanza emessa il 19 settembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1998) dal pretore di La Spezia sul ricorso proposto da Sturlese Giorgio contro Ferrando Santino ed altri Servitu' prediali - Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso - Possibilita' di costituzione di tale servitu' nel caso di necessita' di transito da parte di disabili - Omessa previsione - Mancato rispetto dei doveri di solidarieta' sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione della tutela del diritto alla salute - Incidenza sulla funzione sociale della proprieta'. (C.C., art. 1052, comma secondo). (Cost., artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo).(GU n.29 del 22-7-1998 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1045/1996 del registro generale avente per oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. promossa da Sturlese Giorgio, avv. Burla, contro Ferrando Santino e altri, avv. Giromini, e Terranova Lucia, Santoro Giorgio, Mucedola Andrea, Conti Gianna, Cienzo Enrica, Cienzo Matteo, convenuti contumaci; Sciogliendo la riserva; O s s e r v a Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Sturlese Giorgio, dopo avere esposto di essere affetto da atrofia e angioma cerebrale, patologie che gli impedivano una normale deambulazione e che gli avevano provocato un'invalidita' civile al 100%, deduceva che, per accedere alla strada dall'edificio condominiale nel quale si trovava il suo appartamento, esisteva soltanto una scalinata con settantacinque gradini, cosicche' egli era costretto a non uscire di casa se non per le necessita' piu' urgenti ed inevitabili. Senza contare che, anche una volta raggiunta la strada, per raggiungere il paese a piedi era necessario ridiscendere altri ottantacinque gradini. In realta', segnalava lo Sturlese, dietro l'edifico vi era un orto di proprieta' di alcuni dei condomini dell'edificio stesso (ma non del ricorrente), gia' adibito a passaggio, che consentiva di raggiungere agevolmente a piedi il paese con percorso breve ed in piano. Poiche' per ottenere un diritto di passo sul predetto terreno il ricorrente si era visto proporre condizioni eccessivamente onerose, egli adiva il pretore per sentirsi autorizzare ad esercitare il passaggio sul terreno dei convenuti. Il contraddittorio veniva radicato nei confronti di tutti comproprietari del fondo su cui il ricorrente chiedeva il passaggio, ma soltanto alcuni si costituivano contestando la pretesa del ricorrente: altri non si costituivano ed altri ancora si presentavano all'udienza dichiarando spontaneamente di non avere nulla da opporre alla richiesta dello Sturlese. Ritiene il pretore che la domanda del ricorrente debba essere qualificata come richiesta in via d'urgenza di anticipazione degli effetti pratici di un provvedimento di merito costitutivo di servitu' di passaggio sul terreno di cui si e' detto e per i fini evidenziati nell'atto introduttivo: richiesta che e' in se' processualmente ammissibile, visto che anche la necessita' di esercitare un passaggio puo' avere natura urgente, tale da non consentire di attendere, senza il rischio del maturare di effetti irreparabili, l'esito del giudizio a cognizione piena. Nel caso di specie sussiste poi anche il requisito del pericolo nel ritardo: si tratta infatti di tutelare una situazione correlata strettamente alla possibilita', per una persona invalida, di mantenere una accettabile vita di relazione, non sopportando fatiche improbe per raggiungere la via pubblica. L'immobile dello Sturlese non risulta intercluso (esiste infatti la scalinata che lo collega alla via provinciale), cosicche' non puo' applicarsi l'art. 1051 c.c. La fattispecie ricade quindi nell'ipotesi di cui all'art. 1052, primo comma, c.c., ovverosia nel caso del proprietario il cui bene abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere adeguatamente ed agevolmente ampliato (art. 1052 cc.). L'art. 1052 c.c. subordina tuttavia la possibilita' di costituire una servitu' (e con essa, evidentemente, anche quella di anticipare in via cautelare i suoi effetti pratici), al fatto che il passaggio risulti rispondente alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, cosicche' nel caso di specie la norma non potrebbe servire ad utile fondamento della domanda. In proposito si ritiene che l'impossibilita', ai sensi dell'art. 1052, secondo comma, c.c., di costituire una servitu' coattiva di passaggio in favore di un immobile adibito a civile abitazione non intercluso, ma dotato di passaggio inidoneo al transito di persone disabili, susciti dubbi di costituzionalita' in relazione al disposto degli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione. L'interesse per il disabile ad ottenere un passaggio sul fondo altrui che gli consenta di accedere agevolmente alla via pubblica risale direttamente al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione (art. 2 della Costituzione), oltre che al diritto alla salute, inteso come interesse del singolo, cosi' come della societa', a che le situazioni invalidanti siano tutelate dall'ordinamento in modo tale da eliminare ogni pregiudizio ad esse correlato (art. 32 della Costituzione). La costituzione coattiva di un diritto di passaggio sul fondo altrui incontra, di fronte a se', l'interesse contrario del proprietario alla pienezza del diritto dominicale. Peraltro il diritto di proprieta' e' riconosciuto e garantito dall'ordinamento costituzionale, ma puo' essere limitato al fine di assicurarne comunque la funzione sociale (art. 42, secondo comma, della Costituzione): il che trova fondamento e giustificazione, nel caso di specie, anche nella sottomissione ai doveri di solidarieta' che l'art. 2 della Costituzione espressamente enuncia. Quindi, a fronte della necessita' di assicurare il diritto di passaggio per le esigenze di persona disabile, nonche' del riconoscimento espresso ed incondizionato dei valori della persona (art. 2 e 32 della Costituzione) e in presenza di precise direttive volte a far si' che le norme consentano l'adeguato svolgimento della personalita' rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di diseguaglianza (art. 3, secondo comma, della Costituzione), anche attraverso il riconoscimento di doveri inderogabili di solidarieta' sociale (art. 2 della Costituzione), sembra seriamente porsi il dubbio che i limiti imposti dall'art. 1052, secondo comma, nel senso che la servitu' coattiva a favore dell'immobile non intercluso possa essere costituita soltanto per esigenze dell'industria o dell'agricoltura, finiscano per collidere con le norme costituzionali ed i principi appena enunciati. Da un rapido esame della normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche e di servitu' coattive si desume inoltre che: a) le disposizioni normative esistenti consentono di delimitare con sufficiente determinatezza le categorie protette per quanto riguarda gli interventi idonei ad evitare i condizionamenti derivanti dall'esistenza di barriere architettoniche: si tratta, come si evince dall'art. 27, legge 30 marzo 1971, n. 118, dei mutilati ed invalidi civili (identificati poi come minorati non deambulanti; minorati in carrozzella; invalidi con difficolta' di deambulazione) e dei ciechi (art. 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13); b) l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di idonei passaggi di accesso agli edifici costituisce limite speciale alla proprieta' privata, atteso che in funzione di esso gia' le norme ammettono parziali deroghe al regime ordinario delle distanze (oltre che a quello delle delibere condominiali): art. 3, legge 9 gennaio 1989, n. 13; c) dall'impianto normativo delle disposizioni in materia (art. 27, legge 30 marzo 1971, n. 118, e, soprattutto, legge 9 gennaio 1989, n. 13) si evince che, cosi' come la possibilita' di sfruttamento agricolo e industriale considerate dall'art. 1052, secondo comma, c.c., anche l'accessibilita' a fini abitativi, intesa nella portata di cui alle citate disposizioni di legge ordinaria, costituisce, oltre che un interesse del disabile, un'utilita' ed un carattere intrinseco dell'immobile su cui insista un edificio; d) la costituzione di servitu' coattive ai sensi dell'art. 1052 incontra in ogni caso forti limiti a tutela della proprieta' edilizia (art. 1051, ultimo comma, applicabile per il rinvio dell'art. 1052, primo comma); e) comunque e' dovuta un'indennita' al proprietario (art. 1053 cc.); f) il peso non e' di durata illimitata, ma puo' venire soppresso al venire meno dell'interesse specifico che ha giustificato la sua imposizione (art. 1055 cc.). Tutto quanto precede (punti da a) ad f)) permette di concludere che l''ampliamento della fattispecie dell'art. 1052 c.c. nel senso ritenuto costituzionalmente conforme nella presente ordinanza, si inserisce in un sistema gia' compiutamente definito e regolato e come tale idoneo di per se' a disciplinare la situazione considerata e attualmente esclusa dalla tutela costitutiva di cui alla norma citata. E' ben vero in effetti che la legge (ad esempio art. 9, legge 9 gennaio 1989, n. 13) assicura contributi al fine di favorire l'eliminazione per gli edifici esistenti delle barriere architettoniche. La tutela dell'interesse al passaggio sul fondo altrui ai sensi dell'art. 1052 c.c. ha pero' una sua specificita' e consente di assicurare al disabile utilita' non trascurabili e sotto taluni aspetti insostituibili. Intanto si rileva che l'art. 1052 c.c., applicabile anche quando il passaggio esistente possa essere reso adeguato, ma solo con un eccessivo dispendio e disagio, consente di garantire la tutela anche delle situazioni in cui sussista notevole sproporzione tra i costi necessari ad un'ipotetica meccanizzazione del passaggio per consentire il transito del disabile (nel caso di specie si tratterebbe di superare un dislivello di 75 scalini) e il pregiudizio arrecato al fondo limitrofo per l'imposizione della servitu' (nel caso di specie esiste gia' un passaggio di soli venti metri in piano). Senza contare poi che il fondo dominante, ai fini specifici che in questa sede interessano, potrebbe trarre dalla costituzione della servitu' sul fondo limitrofo un'utilita' assai maggiore rispetto a quanto ottenibile con la complessa meccanizzazione del passaggio gia' esistente (ammesso che essa sia materialmente e giuridicamente possibile): in un esempio come quello del caso di specie il disabile potrebbe infatti passare, come detto, in piano, senza dover affrontare gravose e penose salite e discese da piu' o meno complicati marchingegni, fruendo pertanto di una specifica utilita', direttamente funzionale all'interesse tutelato. Deve quindi sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 1052, secondo comma, c.c. nella parte in cui non consente di costituire la servitu' di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine dl garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficolta' di deambulazione e cio' per contrasto con le citate disposizioni di cui agli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione. Per quanto concerne la rilevanza nel giudizio in corso ed in aggiunta a quanto gia' in precedenza segnalato, che la limitazione derivante dall'art. 1052, secondo comma, impedisce in limine la pronuncia richiesta dall'istante e cio' pur a fronte di vari elementi istruttori che gia', ad una prima analisi propria del procedimento sommario in corso, farebbero propendere in favore della tesi del ricorrente, cosicche' e' evidente come nel caso di specie sarebbe proprio la norma censurata di illegittimita' a dover essere applicata, nella sua portata limitativa, in senso contrario alla pretesa del ricorrente il quale, sia come condomino, sia come singolo proprietario, ha legittimazione a far affermare la sussistenza del diritto di servitu' oggetto di lite.
P. Q. M. Dichiara la contumacia di Terranova Lucia, Santoro Giorgio, Mucedola Andrea, Conti Gianna, Cienzo Enrica, Cienzo Matteo; e, vista la legge 11 marzo 1953, n. 83; Sospende il presente giudizio; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere. La Spezia, addi' 19 settembre 1997 Il pretore: Belle' 98C0825