N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1998

                                N. 533
 Ordinanza  emessa  il  7  maggio  1998  dal  giudice  per le indagini
 preliminari  presso  il   tribunale   di   Venezia   sull'opposizione
 all'archiviazione proposta da Carlet Giampietro
 Processo  penale  - Richiesta di archiviazione del p.m. (nella specie
 in ordine a  procedimento  iscritto  nei  confronti  di  "persona  da
 identificare")  -  Dedotta  mancata  possibilita'  per  il  g.i.p. di
 ordinare al p.m.  la iscrizione nel registro delle notizie  di  reato
 del  nome  della  persona  da  considerare  indiziata - Disparita' di
 trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoga  (art.  415
 cod.   proc.   pen.)  -  Lesione  del  principio  di  obbligatorieta'
 dell'esercizio dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 409).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
 IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Letti  gli  atti  del procedimento penale relativo ad un esposto di
 Giampietro  Carlet  per  una  muretta  pericolante   antistante   gli
 anagrafici 2303 e 2304 di Venezia/Castello;
                             O s s e r v a
   In  data  30  gennaio  1998  e'  pervenuta  richiesta  del pubblico
 ministero  di  archiviazione  del  procedimento   sopraindicato   sul
 presupposto  che,  dopo  le  indagini  effettuate,  non  erano emerse
 ipotesi di reato.
   Questo  giudice,  dovendo  fissare  la  camera  di  consiglio   per
 l'opposizione della parte offesa dell'eventuale reato di omissione di
 atti  d'ufficio,  ha,  quindi,  invitato  per  iscritto  il  pubblico
 ministero ad indicare il nominativo dell'indagato o degli indicati.
   La richiesta al pubblico ministero  di  indicazione  della  persona
 sottoposta  alle  indagini  (v. art. 409, comma 2, c.p.p.) si e' resa
 necessaria in quanto il procedimento risulta iscritto  nei  confronti
 di "persona da identificare".
   Dalla  nota  della p.g., illustrativa delle indagini effettuate, si
 rileva che della pratica si sono occupati due funzionari  del  comune
 di Venezia.
   Il  pubblico  ministero,  peraltro,  ha  risposto testualmente che:
 "non sono emersi elementi sufficienti per poter  contestare  reati  a
 chicchessia".
   Pertanto,   e'   stata  fissata  la  camera  di  consiglio  con  la
 partecipazione della parte offesa ma  non  della  persona  sottoposta
 alle  indagini  in  quanto  non  rientra  nei  poteri  del g.i.p. ne'
 ordinare al pubblico ministero di iscrivere il nome  di  una  persona
 nel   registro   delle   notizie   di  reato  ne'  tantomeno  citarla
 direttamente  quale  indagata   attribuendole   una   qualifica   che
 formalmente non riveste.
   L'art.   409   c.p.p.  dispone  che  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari possa, in un primo momento, fissare la data  dell'udienza
 in  camera di consiglio ed in un secondo momento indicare al pubblico
 ministero   nuove   indagini   oppure   ordinargli    di    formulare
 l'imputazione.
   Piu'  volte  la  giurisprudenza di legittimita' ha definito abnorme
 qualunque decisione che esuli da quanto previsto dalla citata norma.
   Tuttavia, l'attuale situazione si pone in manifesto  contrasto  con
 almeno due disposizioni della Carta costituzionale.
   Innanzitutto,  appare  violato  il  principio di eguaglianza di cui
 all'art. 3 della Costituzione in quanto  il  g.i.p.  ha,  invece,  il
 potere  di  ordinare  al pubblico ministero di iscrivere nel registro
 delle notizie di reato il nome della persona a cui  sia  attribuibile
 il  reato  nei  procedimenti contro ignoti ai sensi del secondo comma
 dell'art. 415 c.p.p.
   Ne consegue che e' inspiegabilmente ed assolutamente favorito colui
 a cui sia in ipotesi attribuito il reato  in  un  procedimento  quale
 quello in esame quando il pubblico ministero non voglia iscriverne il
 nome  nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. rispetto a colui il cui
 nome figuri in un procedimento a carico di ignoti.
   A meno che non si debbano ritenere "a carico di ignoti" - ancorche'
 non iscritti nel relativo registro - anche quei procedimenti -  quale
 quello  in  esame - che formalmente risultano a carico di "persona da
 identificare" ovvere iscritti come "atti relativi" aut similia.
   Inoltre, si registra una disparita' di trattamento anche fra coloro
 che  si  trovano  nell'identica  situazione  -  ad  esempio,  perche'
 formalmente denunciati -  a  seconda  che  la  loro  posizione  venga
 esaminata da un pubblico ministero anziche' da un altro.
   Alcuni   magistrati,   infatti,  in  osservanza  alle  disposizioni
 normative, iscrivono sempre  nell'apposito  registro  il  nome  delle
 persone  cui  sia attribuibile in tesi il reato laddove altri eludono
 la prescrizione normativa registrando i procedimenti, come  detto,  a
 carico di "persona da identificare" ovvero come "atti relativi".
   La diversita' di trattameno diventa di palmare evidenza nel momento
 in  cui il giudice per le indagini preliminari non possa o non voglia
 accogliere la richiesta di archiviazione giacche' nel primo caso puo'
 essere immediatamente fissata  la  camera  di  consiglio  mentre  nel
 secondo  caso  si  realizza  una vera e propria impasse procedurale a
 tutto vantaggio dell'indiziato.
   Per gli stessi motivi viene, in casi  quale  quello  in  esame,  ad
 essere   violato  il  principio  dell'obbligatorieta'  dell'esercizio
 dell'azione penale prescritto dall'art. 112 della Costituzione.
   Basti pensare che il pubblico ministero sceglie di  non  esercitare
 l'azione  penale  con  la motivazione che non emergono fattispecie di
 rilevanza penale.
   E'  pur  vero  che  azione  penale   obbligatoria   non   significa
 consequenzialita'  automatica  tra  notizia  di  reato e processo ne'
 dovere del pubblico ministero di iniziare il processo  per  qualsiasi
 notitia criminis.
   Tuttavia,  nei  casi  in  esame, col suo comportamento, il pubblico
 ministero  ad  libitum  vanifica  totalemente  il  potere-dovere   di
 controllo del giudice per le indagini preliminari.
   Proprio  la  Corte  costituzionale  ha  precisato  che  il predetto
 controllo del giudice  riguarda  l'attivita'  omissiva  del  pubblico
 ministero  si' da fornirgli la possibilita' di contrastare le inerzie
 di quest'ultimo e di evitare  che  le  sue  scelte  si  traducano  in
 esercizio   discriminatorio   dell'azione  (o  inazione)  penale  (v.
 sentenza n. 88 del 1991).
   In conclusione, non appare manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.p. per violazione degli
 artt. 3 e 112 della Costituzione in quanto non prevede che il giudice
 per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico  ministero  di
 iscrivere  nel  registro delle notizie di reato il nome della persona
 che sia da considerare indiziata.
   Per completezza, deve essere precisato che la questione si pone sia
 nell'ipotesi in cui debba essere fissata la camera di  consiglio  per
 l'opposizione della parte offesa sia nell'ipotesi in cui debba essere
 fissata  la  camera  di consiglio in quanto il giudice non ritenga di
 accogliere la richiesta di archiviazione.
   Nel caso di specie, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 rileva  sia  attualmente  dal  momento che alla udienza non partecipa
 l'indagato il quale, quindi, non  ha  la  possibilita'  di  esplicare
 alcuna  facolta'  difensiva  sia  in  prospettiva  dal momento che il
 giudice per le indagini preliminari non potrebbe neanche ordinare  al
 pubblico  ministero  di formulare l'imputazione, non figurando alcuna
 persona a cui contestare il reato.
                               P. Q. M.
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   409  c.p.p.  in  relazione  agli  artt.  3  e  112  della
 Costituzione  come  da motivazione ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte  costituzionale,  sospendendo  il  giudizio  in
 corso;
   Manda  alla  cancelleria  per l'esecuzione nonche' di notificare la
 presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si da' atto che il provvedimento e' stato letto in udienza anche ai
 fini di notifica ai presenti.
     Venezia, addi' 7 maggio 1998
 Il presidente aggiunto: Gallo
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