N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1998
N. 533 Ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia sull'opposizione all'archiviazione proposta da Carlet Giampietro Processo penale - Richiesta di archiviazione del p.m. (nella specie in ordine a procedimento iscritto nei confronti di "persona da identificare") - Dedotta mancata possibilita' per il g.i.p. di ordinare al p.m. la iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona da considerare indiziata - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoga (art. 415 cod. proc. pen.) - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. (C.P.P. 1988, art. 409). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.29 del 22-7-1998 )
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza. Letti gli atti del procedimento penale relativo ad un esposto di Giampietro Carlet per una muretta pericolante antistante gli anagrafici 2303 e 2304 di Venezia/Castello; O s s e r v a In data 30 gennaio 1998 e' pervenuta richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento sopraindicato sul presupposto che, dopo le indagini effettuate, non erano emerse ipotesi di reato. Questo giudice, dovendo fissare la camera di consiglio per l'opposizione della parte offesa dell'eventuale reato di omissione di atti d'ufficio, ha, quindi, invitato per iscritto il pubblico ministero ad indicare il nominativo dell'indagato o degli indicati. La richiesta al pubblico ministero di indicazione della persona sottoposta alle indagini (v. art. 409, comma 2, c.p.p.) si e' resa necessaria in quanto il procedimento risulta iscritto nei confronti di "persona da identificare". Dalla nota della p.g., illustrativa delle indagini effettuate, si rileva che della pratica si sono occupati due funzionari del comune di Venezia. Il pubblico ministero, peraltro, ha risposto testualmente che: "non sono emersi elementi sufficienti per poter contestare reati a chicchessia". Pertanto, e' stata fissata la camera di consiglio con la partecipazione della parte offesa ma non della persona sottoposta alle indagini in quanto non rientra nei poteri del g.i.p. ne' ordinare al pubblico ministero di iscrivere il nome di una persona nel registro delle notizie di reato ne' tantomeno citarla direttamente quale indagata attribuendole una qualifica che formalmente non riveste. L'art. 409 c.p.p. dispone che il giudice per le indagini preliminari possa, in un primo momento, fissare la data dell'udienza in camera di consiglio ed in un secondo momento indicare al pubblico ministero nuove indagini oppure ordinargli di formulare l'imputazione. Piu' volte la giurisprudenza di legittimita' ha definito abnorme qualunque decisione che esuli da quanto previsto dalla citata norma. Tuttavia, l'attuale situazione si pone in manifesto contrasto con almeno due disposizioni della Carta costituzionale. Innanzitutto, appare violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il g.i.p. ha, invece, il potere di ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona a cui sia attribuibile il reato nei procedimenti contro ignoti ai sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.p. Ne consegue che e' inspiegabilmente ed assolutamente favorito colui a cui sia in ipotesi attribuito il reato in un procedimento quale quello in esame quando il pubblico ministero non voglia iscriverne il nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. rispetto a colui il cui nome figuri in un procedimento a carico di ignoti. A meno che non si debbano ritenere "a carico di ignoti" - ancorche' non iscritti nel relativo registro - anche quei procedimenti - quale quello in esame - che formalmente risultano a carico di "persona da identificare" ovvere iscritti come "atti relativi" aut similia. Inoltre, si registra una disparita' di trattamento anche fra coloro che si trovano nell'identica situazione - ad esempio, perche' formalmente denunciati - a seconda che la loro posizione venga esaminata da un pubblico ministero anziche' da un altro. Alcuni magistrati, infatti, in osservanza alle disposizioni normative, iscrivono sempre nell'apposito registro il nome delle persone cui sia attribuibile in tesi il reato laddove altri eludono la prescrizione normativa registrando i procedimenti, come detto, a carico di "persona da identificare" ovvero come "atti relativi". La diversita' di trattameno diventa di palmare evidenza nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari non possa o non voglia accogliere la richiesta di archiviazione giacche' nel primo caso puo' essere immediatamente fissata la camera di consiglio mentre nel secondo caso si realizza una vera e propria impasse procedurale a tutto vantaggio dell'indiziato. Per gli stessi motivi viene, in casi quale quello in esame, ad essere violato il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale prescritto dall'art. 112 della Costituzione. Basti pensare che il pubblico ministero sceglie di non esercitare l'azione penale con la motivazione che non emergono fattispecie di rilevanza penale. E' pur vero che azione penale obbligatoria non significa consequenzialita' automatica tra notizia di reato e processo ne' dovere del pubblico ministero di iniziare il processo per qualsiasi notitia criminis. Tuttavia, nei casi in esame, col suo comportamento, il pubblico ministero ad libitum vanifica totalemente il potere-dovere di controllo del giudice per le indagini preliminari. Proprio la Corte costituzionale ha precisato che il predetto controllo del giudice riguarda l'attivita' omissiva del pubblico ministero si' da fornirgli la possibilita' di contrastare le inerzie di quest'ultimo e di evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale (v. sentenza n. 88 del 1991). In conclusione, non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione in quanto non prevede che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona che sia da considerare indiziata. Per completezza, deve essere precisato che la questione si pone sia nell'ipotesi in cui debba essere fissata la camera di consiglio per l'opposizione della parte offesa sia nell'ipotesi in cui debba essere fissata la camera di consiglio in quanto il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione. Nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale rileva sia attualmente dal momento che alla udienza non partecipa l'indagato il quale, quindi, non ha la possibilita' di esplicare alcuna facolta' difensiva sia in prospettiva dal momento che il giudice per le indagini preliminari non potrebbe neanche ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione, non figurando alcuna persona a cui contestare il reato.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione come da motivazione ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per l'esecuzione nonche' di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Si da' atto che il provvedimento e' stato letto in udienza anche ai fini di notifica ai presenti. Venezia, addi' 7 maggio 1998 Il presidente aggiunto: Gallo 98C0826