N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1998

                                N. 534
 Ordinanza  emessa  il  3  aprile  1998  dal  tribunale  di  Udine nel
 procedimento penale a carico di Renda Gaspare ed altri
 Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di  due
 anni  dalla  data  del  verbale  ultimo  delle  elezioni  - Lamentata
 brevita' di tale termine  a  fronte  di  quello  ordinario  decennale
 previsto  per  delitti  di pari gravita' - Violazione dei principi di
 obbligatorieta' dell'azione penale e di buon andamento della pubblica
 amministrazione.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100).
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato  la   seguente   ordinanza   sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. n.
 570/1960 sollevata dal pubblico ministero in riferimento  all'estrema
 brevita'  del  termine  di  prescrizione previsto per il reato di cui
 all'art. 90 d.P.R. citato, che e' stato contestato agli imputati, per
 violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,   di   obbligatorieta'
 dell'esercizio   dell'azione   penale   di  cui  all'art.  112  della
 Costituzione e di buon andamento della  pubblica  amministrazione  di
 cui all'art. 97 della Costituzione;
   Sentiti i difensori degli imputati;
                             O s s e r v a
   Premesso che il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R.  16
 maggio  1960,  n.  570,  contestato a tutti gli imputati, pur essendo
 punito con la reclusione da due a cinque  anni  e  con  la  multa  e'
 soggetto  ad  un  termine prescrizionale di soli due anni, secondo il
 disposto dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. citato;
   Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove  si  consideri
 il  diverso  e  molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto
 dall'art. 157, n. 3, c.p.,  con  riferimento  a  delitti  puniti  con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' rilevando come identico termine prescrizionale sia  previsto
 dall'art.  157,  n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le
 contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria;
   Considerato  ancora  che  l'art.  479  c.p.  contestato  unitamente
 all'art.  90 predetto per condotte analoghe, e' sottoposto al termine
 prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.;
   Atteso  che  la  pena  edittale minima prevista per il reato di cui
 all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista
 per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice  del
 marcato  disvalore  sociale che il legislatore ha voluto attribuire a
 tale  condotta,  trattandosi  di  norme poste a tutela del corretto e
 regolare svolgimento del procedimento elettorale e,  conseguentemente
 del  funzionamento  delle  istituzioni democratiche, cio' rende tanto
 piu' incomprensibile che per  siffatte  violazioni  sia  previsto  lo
 stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite
 con  la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza
 sociale;
   Ritenuto che tale previsione si  palesi  dunque  in  contrasto  con
 l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  situazioni  analoghe sono
 irragionevolmente sottoposte ad  un  diverso  trattamento  normativo,
 nonche'   con  l'art.     112  della  Costituzione  perche',  per  la
 complessita'  e  durata  degli  accertamenti   da   svolgersi   sulla
 regolarita'   di   rilevante   numero  di  sottoscrizioni  per  liste
 elettorali,   l'assoluta   esiguita'   del   termine   prescrizionale
 vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio
 dell'azione  penale,  nonche'  con  l'art.  97  della Costituzione in
 quanto  si  determinerebbe  un   inutile   dispendio   di   attivita'
 processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del
 termine prescrizionale;
   Osservato  che,  poiche'  e'  fondamentale  prevedibile, allo stato
 degli atti, che la prescrizione dei reati di cui all'art. 90,  d.P.R.
 n.  570/1960,  maturera' il prossimo 10 maggio per quanto prospettato
 dal  pubblico  ministero   mediante   la   produzione   del   verbale
 dell'ufficio  centrale  per il turno di ballottaggio in data 9 maggio
 1995, e quindi certamente ben prima della  conclusione  del  presente
 grado  di giudizio, nel quale non e' ancora intervenuta dichiarazione
 di apertura del dibattimento  ed  in  cui  e'  stata  autorizzata  la
 citazione di oltre 240 testi da parte della sola pubblica accusa;
     che,  nella  fattispecie,  la  questione  appare  di  concreta ed
 immediata, e non meramente astratta ed ipotetica,  rilevanza,  tenuto
 anche  conto  dei  processi  indifferibili  iscritti a ruolo, anche a
 carico di detenuti e per fatti piu' gravi e risalenti nel tempo,  per
 le prossime udienze sino al 9 maggio c.a., sicche' e' fin d'ora certo
 che  la sentenza conclusiva del presente grado non potra' intervenire
 prima del compimento del termine prescrizionale;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n.
 570, nella parte in cui si stabilisce che l'azione penale per i reati
 di cui all'art. 90, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data
 del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e
 112 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della cancelleria sia  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento l'ordinanza di  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
     Udine, addi' 3 aprile 1998
 Il presidente: Formaio
 98C0827