N. 288 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - Sospensione del procedimento in caso di reticenza
 della persona informata sui fatti o di falsita'  delle  dichiarazioni
 da    questa    rese    -    Presunta    restrizione   del   precetto
 dell'obbligatorieta' dell'azione penale  -  Identica  questione  gia'
 dichiarata  manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanza n.
 300 del 1997 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 371-bis, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 13 e 112).
 
(GU n.29 del 22-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
 Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 371-bis del
 codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1997  dal
 giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Napoli nel
 procedimento penale a carico di C. G., iscritta al n. 34 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1  luglio 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di
 omicidio e di porto illegale di arma,  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari del tribunale di Napoli, richiesto dal pubblico ministero
 di  applicare  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere nei
 confronti di persona sottoposta alle indagini per il delitto  di  cui
 all'art.    371-bis  del  codice penale, ha sollevato, in riferimento
 agli  artt.    2,  3,  13,  112,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  371-bis, secondo comma, cod.
 pen., introdotto dall'art.  25, della legge 8 agosto  1995,  n.  332,
 nella  parte  in  cui dispone la sospensione del procedimento "fino a
 quando nel procedimento nel corso del quale  sono  state  assunte  le
 informazioni  sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il
 procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione";
     che, ad avviso del remittente, la norma impugnata, nel  prevedere
 la  sospensione  del  procedimento in caso di reticenza della persona
 informata sui fatti o di falsita' delle dichiarazioni da questa rese,
 determina una irragionevole disparita' di trattamento  rispetto  alla
 fattispecie   di   cui   all'art.   378  cod.  pen.  (favoreggiamento
 personale),  in  relazione  alla  quale   e'   prevista   l'immediata
 procedibilita'   e   finanche   l'arresto,   nonche'   rispetto  alla
 fattispecie di cui all'art.   372 cod.  pen.  (falsa  testimonianza),
 aventi  entrambe  "la  medesima  ratio  e lo stesso bene giuridico da
 tutelare" del reato previsto dall'art. 371-bis, cod. pen;
     che l'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. si porrebbe inoltre,
 secondo il remittente, in contrasto con  i  princi'pi  sanciti  negli
 artt. 2 e 13 della Costituzione, che assegnerebbero allo Stato, anche
 attraverso  l'azione  repressiva  dei reati, una funzione di garanzia
 dei diritti dell'uomo e dell'inviolabilita' della liberta' personale,
 dal momento che la sospensione del procedimento imposta  dalla  norma
 impugnata  impedirebbe  in  casi  come  quello  di  specie, in cui si
 procede per omicidio volontario, l'accertamento della responsabilita'
 in ordine a reati di notevole allarme  sociale,  con  il  conseguente
 venir meno della predetta funzione di garanzia;
     che  il  giudice  a quo, denuncia altresi' il contrasto dell'art.
 371-bis, secondo comma, cod. pen. con il principio sancito  nell'art.
 112  della  Costituzione,  in  quanto  tale  norma,  subordinando  la
 procedibilita' per il delitto di cui  al  comma  primo  della  stessa
 disposizione  all'esito del procedimento nel quale sono state rese le
 dichiarazioni,  introduce  una  "notevole  restrizione  del  precetto
 dell'obbligatorieta' dell'azione penale";
     che   la   norma   censurata  violerebbe  infine,  a  parere  del
 remittente, il principio di  economia  processuale  e  il  "principio
 internazionale  della  speditezza  dei  processi"  di cui all'art. 6,
 della  convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti   dell'uomo,
 ratificata  con legge 4 agosto 1955, n. 848; principio, quest'ultimo,
 che secondo il giudice a quo "ha assunto una  valenza  costituzionale
 anche  nell'ambito  del  nostro  ordinamento";  di  qui  la  presunta
 violazione dell'art. 10  Cost.,  esplicitamente  evocato  nella  sola
 parte motiva dell'ordinanza di rimessione;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 rilevando in via preliminare che la medesima questione era gia' stata
 sollevata  dallo  stesso  giudice  per le indagini preliminari ed era
 stata  dichiarata  manifestamente  inammissibile  dalla   Corte   con
 l'ordinanza  n.  300  del  1997,  in  quanto  il  giudice rimettente,
 respingendo la richiesta di  custodia  cautelare,  aveva  gia'  fatto
 applicazione  della  norma impugnata, esaurendo la propria cognizione
 relativa alla  fase  cautelare  nell'ambito  della  quale  era  stata
 sollevata la questione;
     che  l'Avvocatura dello Stato chiede che anche la nuova questione
 venga dichiarata inammissibile per difetto di  rilevanza,  in  quanto
 proposta in un procedimento gia' sospeso, e comunque non fondata.
   Considerato  che  lo stesso giudice rimettente aveva gia' sollevato
 identica questione con riferimento al medesimo fatto di reato e  alla
 medesima  persona sottoposta alle indagini, dichiarata manifestamente
 inammissibile da questa Corte con  ordinanza  n.  300  del  1997,  in
 quanto  il  giudice,  avendo  gia'  fatto  applicazione  della  norma
 impugnata, aveva esaurito la propria cognizione  relativa  alla  fase
 cautelare nell'ambito della quale era stata sollevata la questione;
     che  ora  il  rimettente solleva la questione senza provvedere in
 merito alla richiesta di applicazione  della  misura  della  custodia
 cautelare in carcere nuovamente presentata dal pubblico ministero;
     che,  secondo  quanto stabilito dall'art. 371-bis, secondo comma,
 cod. pen., il procedimento  penale  per  tale  reato  avrebbe  dovuto
 essere sospeso, e conseguentemente avrebbe dovuto esserne disposta la
 separazione  a  norma  dell'art.  18, comma 1, lettera b), cod. proc.
 pen., mentre dall'ordinanza di rimessione  risulta  che  il  pubblico
 ministero  continua  impropriamente a procedere congiuntamente per il
 delitto di cui all'art.  371-bis, primo comma, cod. pen. e per i piu'
 gravi delitti di omicidio e di porto illegale di arma;
     che per effetto della diminuzione del limite edittale della  pena
 prevista  per il delitto di false informazioni al pubblico ministero,
 introdotta dall'art. 25, della legge n. 332 del 1995, competente  per
 tale reato e' ora il pretore;
     che  la  competenza  del  tribunale  potrebbe ipotizzarsi solo in
 forza di un eventuale vincolo di connessione ex art.  12  cod.  proc.
 pen.,  aspetto  su  cui,  peraltro,  nell'ordinanza di rimessione non
 viene svolta alcuna considerazione;
     che,  anche  a voler prescindere dall'incidenza di questi profili
 sull'ammissibilita'  della  questione,  il  giudice  rimettente,  nel
 motivare  sulla  rilevanza,  fa  riferimento alla utilizzazione delle
 dichiarazioni che potrebbero essere rese dall'indagato del delitto di
 false  informazioni  in  ordine  all'imputazione  di  omicidio,   che
 peraltro  non forma oggetto della domanda cautelare, argomentando che
 l'esito del procedimento per tale reato "dipende  dalla  possibilita'
 di interrogare l'indagato del delitto di cui all'art. 371-bis c.p.";
     che  il  rimettente  vorrebbe  dunque ricorrere alla misura della
 custodia  cautelare  in  carcere  per  sottoporre  ad  interrogatorio
 l'indiziato  del delitto di false informazioni al pubblico ministero,
 cosi' mostrando di attribuire all'istituto del c.d. interrogatorio di
 garanzia  disciplinato  dall'art.  294  cod.  proc.  pen.   improprie
 finalita'   di  mezzo  di  ricerca  della  prova,  per  di  piu'  con
 riferimento ad ipotesi accusatoria diversa rispetto a quella  oggetto
 della domanda cautelare;
     che  invece,  per  raggiungere  il  fine, dichiarato dallo stesso
 rimettente, di acquisire nel procedimento per omicidio fonti di prova
 mediante  l'interrogatorio  dell'indagato  del   delitto   di   false
 informazioni,   il   pubblico   ministero   ben   potrebbe   assumere
 l'interrogatorio di tale soggetto  in  qualita'  di  indagato  in  un
 procedimento probatoriamente collegato;
     che,  sulla base di tali considerazioni, la questione si presenta
 palesemente   priva   di   rilevanza   e   va   pertanto   dichiarata
 manifestamente  inammissibile,  rimanendo  cosi'  assorbiti gli altri
 concorrenti profili di inammissibilita' sopra evidenziati.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  371-bis,  secondo  comma,  del
 codice  penale,  sollevata,  in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112
 della Costituzione, dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
 tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
 Il Presidente: Vassalli
 Il redattore: Neppi Modona
 Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
 Il cancelliere: Fruscella
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