N. 289 SENTENZA 7 - 18 luglio 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Tribunale  di Bergamo e
 Camera  dei  deputati  -  Opinioni  espresse  dal  deputato   Roberto
 Calderoli  -  Insindacabilita'  delle  medesime  - Non spettanza alla
 Camera  dei  deputati  tale  dichiarazione   -   Annullamento   della
 deliberazione  adottata  dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996
 nella parte in cui si riferisce al  procedimento  civile  davanti  al
 predetto tribunale.
 
(GU n.29 del 22-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof.   Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.    Guido  NEPPI  MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  del  Tribunale   di   Bergamo,
 notificato  il  20  gennaio  1998,  depositato  in  Cancelleria  il 9
 febbraio 1998 per conflitto di attribuzione  sorto  a  seguito  della
 delibera  adottata  il  31  gennaio  1996  dalla  Camera dei deputati
 relativamente alla insindacabilita', ai  sensi  dell'art.  68,  primo
 comma,  della  Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Roberto
 Calderoli, oggetto del giudizio civile  promosso  dal  dott.  Tommaso
 Buonanno  dinanzi  al  Tribunale  di  Bergamo ed iscritto al n. 6 del
 registro conflitti 1998.
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice  relatore
 Fernanda Contri;
   Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Tribunale  di Bergamo, con ordinanza emessa il 29 maggio
 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri  dello  Stato
 nei  confronti  della Camera dei deputati in relazione alla delibera,
 adottata il 31 gennaio 1996, con  la  quale  e'  stata  approvata  la
 proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare
 che i fatti per i quali e' in corso un procedimento civile davanti al
 Tribunale  di  Bergamo  nei  confronti del deputato Roberto Calderoli
 riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue
 funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   Il  Tribunale  di  Bergamo   ritiene   menomate   le   attribuzioni
 costituzionali  del potere giudiziario a causa di un uso non corretto
 del potere, spettante alla Camera di  appartenenza,  di  decidere  in
 ordine  alla  sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art.
 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai comportamenti
 per i quali il deputato Calderoli e' chiamato a rispondere davanti al
 Tribunale ricorrente dal dott. Tommaso Buonanno.
   Il  giudizio  di  responsabilita'  iniziato  da  quest'ultimo   nei
 confronti  di  Roberto  Calderoli  verte  su  dichiarazioni  ritenute
 diffamatorie rese dal deputato nei  riguardi  dell'attore,  all'epoca
 dei  fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
 di Bergamo e procuratore della Repubblica facente funzioni, che aveva
 firmato una informazione di  garanzia,  ricevuta  dal  Calderoli  l'8
 novembre  1993, nella quale si ipotizzava il reato previsto dall'art.
 278 cod. pen., per avere  quest'ultimo,  nel  corso  di  un  comizio,
 qualificato  il  Presidente della Repubblica "sagrestano" e per avere
 incitato i bergamaschi a fischiare lo stesso Presidente quando,  dopo
 qualche giorno, sarebbe giunto in visita a Bergamo.
   In  ordine  ai  fatti  dai quali trae origine l'ipotesi di reato di
 offesa all'onore e al prestigio del Presidente della  Repubblica,  la
 Camera,  con  altra  delibera  adottata  nella  stessa  seduta del 31
 gennaio 1996,  ha  dichiarato  trattarsi  di  opinioni  espresse  dal
 deputato  nell'esercizio delle sue funzioni, ma tale dichiarazione di
 irresponsabilita' rimane estranea al presente conflitto, che concerne
 unicamente il procedimento civile iniziato dal dott. Buonanno. Questi
 citava in giudizio il deputato Calderoli per  dichiarazioni  rese  in
 una serie di interventi pubblici (una conferenza stampa, una serie di
 trasmissioni  televisive,  un  comizio),  nel  corso  dei quali, come
 espone il Tribunale  ricorrente,  il  convenuto  rivolgeva  al  dott.
 Buonanno personalmente od estesa alla Procura della Repubblica presso
 il  Tribunale  di  Bergamo,  l'accusa  di  fare, anche per ragioni di
 carriera,  un  uso  strumentale  e   politico   dell'azione   penale,
 "perdonando  alcuni  pubblici amministratori o potenti, in forza o in
 ossequio ai  rapporti  di  amicizia  o  sudditanza  o  peggio  ...  e
 perseguendo  invece ingiustamente gli esponenti politici appartenenti
 alla  Lega  Lombarda".  Il  convenuto,  si  legge  ancora   nell'atto
 introduttivo  del  presente  giudizio,  muoveva  altresi'  all'attore
 accuse di incapacita' professionale, ignoranza e inefficienza.
   Con  ordinanza  depositata  il  16  maggio   1995,   il   Tribunale
 dichiarava,  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 13 marzo 1995,
 n.  69,  la   manifesta   infondatezza   della   questione   relativa
 all'applicabilita',  eccepita  dal  convenuto,  dell'art.  68,  primo
 comma, della Costituzione, e disponeva la  trasmissione  alla  Camera
 dei deputati dell'ordinanza e degli atti di parte.
   La delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha
 approvato  la  proposta  della Giunta e dichiarato l'insindacabilita'
 delle opinioni espresse  dal  deputato  Calderoli,  risulta  motivata
 attraverso il rinvio alle considerazioni svolte nella relazione della
 Giunta  dal  relatore Giuseppe Scozzari. In tale relazione si osserva
 che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla  sua
 posizione  di  parlamentare  e  di  leader  locale  della  Lega Nord,
 ritenendosi evidente il collegamento tra  gli  apprezzamenti  critici
 rivolti  tanto  nei  confronti del Presidente della Repubblica quanto
 nei   confronti   della   magistratura   bergamasca   e   l'attivita'
 parlamentare  svolta  dal deputato citato in giudizio, in quanto, tra
 l'altro, " i temi trattati sono tipici e  caratteristici  del  gruppo
 parlamentare al quale il deputato appartiene".
   2.  - Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
 il  Tribunale  di  Bergamo  insiste  nel  ritenere  insussistente  il
 collegamento  delle  opinioni  espresse  dal deputato con le funzioni
 parlamentari.   Anche alla  luce  di  una  interpretazione  lata  del
 requisito  del collegamento con le funzioni parlamentari, l'attivita'
 politica e di partito svolta extra moenia, ad avviso del  ricorrente,
 "puo'  dirsi riconducibile alle funzioni parlamentari immuni ai sensi
 dell'art. 68, primo comma, della Costituzione solo allorche' sussista
 comunque una connessione con le funzioni tipiche e con l'espletamento
 del mandato elettorale".
   La valutazione della Giunta e dell'Assemblea appaiono al  Tribunale
 ricorrente  arbitrariamente  fondate sull'asserita connessione tra le
 espressioni rivolte al Capo dello Stato - per le  quali  il  deputato
 Calderoli  ricevette  un'informazione  di  garanzia - ed i successivi
 apprezzamenti diffamatori formulati nei confronti del dott. Buonanno,
 dei quali comunque sfugge, ad avviso del  Tribunale  di  Bergamo,  il
 diretto  collegamento  con  l'attivita'  svolta  in sede parlamentare
 dall'on. Calderoli e dal suo Gruppo.
   Il Tribunale ricorrente osserva che "la sola attivita' parlamentare
 pertinente ... e' rappresentata dall'interrogazione presentata  dallo
 stesso on. Calderoli il 22 giugno 1994, dalla quale non puo' in alcun
 modo  farsi discendere il giudizio di insindacabilita' delle opinioni
 espresse dal convenuto  ...  in  primo  luogo,  perche'  trattasi  di
 iniziativa  assunta ben dopo i fatti di causa ... ed inoltre perche',
 seppure interpellanze ed interrogazioni costituiscano atti tipici del
 parlamentare  insindacabili  ex  art.  68  della  Costituzione,   non
 altrettanto  puo'  dirsi per l'attivita' extraparlamentare che non si
 limiti alla diffusione del contenuto di esse".
   Il Tribunale di Bergamo  solleva  il  conflitto  ritenendo  che  la
 delibera  adottata  dalla  Camera  il  31  gennaio  1996  inibisca la
 prosecuzione  del  giudizio  di   responsabilita',   nonostante   sia
 intervenuta  oltre  il termine di novanta giorni introdotto dall'art.
 3, comma 2, del d.-l. 14 gennaio 1994, n. 23, poi decaduto.
   3. - Con l'ordinanza n. 442 del 1997, questa  Corte  ha  dichiarato
 l'ammissibilita'  del conflitto proposto dal Tribunale di Bergamo nei
 confronti della Camera dei deputati.
   4. - Si e' costituita nel presente giudizio la Camera dei deputati,
 per chiedere il rigetto del ricorso.
   La difesa della Camera premette che alla notifica dell'informazione
 di  garanzia  per  il  reato  di  vilipendio  del  Presidente   della
 Repubblica  -  subito  divenuta  di  pubblico  dominio  - il deputato
 Calderoli ha dovuto rispondere per tutelare la  propria  credibilita'
 di  fronte  agli  elettori,  compromessa da un'iniziativa giudiziaria
 conseguente ad un'espressione critica nei confronti  del  Capo  dello
 Stato  - "il sagrestano non ascolta la gente che vuole le elezioni" -
 concernente "momenti  essenziali  del  sistema  rappresentativo,  del
 quale ogni rappresentante del popolo deve essere geloso custode".
   Insistendo  sulla  stretta  correlazione tra la vicenda che ha dato
 occasione all'informazione di garanzia ed i comportamenti successivi,
 per i quali il deputato e' stato  chiamato  a  rispondere  dal  dott.
 Buonanno  davanti al giudice civile, la difesa dell'organo resistente
 qualifica  le  affermazioni  in  relazione  alle  quali  il  pubblico
 ministero  ha  ipotizzato il reato di offesa all'onore o al prestigio
 del   Presidente   della   Repubblica    "manifestazioni    politiche
 caratterizzate   dall'ambiente   in   cui   avvengono",  ed  esclude,
 nonostante i "pur auspicabili affinamenti di forme sia  organizzative
 che espressive", qualsiasi intenzione offensiva nei riguardi del Capo
 dello Stato.
   Nell'atto  di  costituzione,  la  difesa  della Camera dei deputati
 richiama la giurisprudenza di questa Corte sulle limitate  condizioni
 di  controllabilita' della dichiarazione d'insindacabilita' spettante
 alla Camera di appartenenza del parlamentare  a  norma  dell'art.  68
 della  Costituzione,  per  escludere che "possa parlarsi di manifesta
 estraneita' della condotta del parlamentare ai concetti di "opinioni"
 e di "esercizio delle funzioni", quando nella specie l'on.  Calderoli
 si  e'  doluto  del  mancato  scioglimento  delle  Camere  ...  e nei
 confronti del  pubblico  ministero  ha  censurato  l'informazione  di
 garanzia  che  gli dava notizia di un procedimento ai sensi dell'art.
 278 c.p. ...    per  le  critiche  rivolte  in  ordine  alla  mancata
 convocazione  dei  comizi elettorali". La difesa della Camera ritiene
 non  estraneo  al  rapporto  elettori-eletti  e,  quindi,  al mandato
 parlamentare, "l'uso di mezzi di comunicazione sociale per  criticare
 e  svalutare il fatto che possa sminuire l'immagine del parlamentare:
 cio' tanto piu' quando non sia seriamente contestabile la  pertinenza
 dell'argomento in discussione (nuove elezioni) alle materie oggetto e
 causa del mandato parlamentare".
   Nell'atto  di  costituzione  si afferma altresi' che le valutazioni
 operate  dalla  Giunta  per   le   autorizzazioni   a   procedere   e
 dall'Assemblea per qualificare i comportamenti del deputato Calderoli
 non sono affatto arbitrarie e sono percio' impeditive di ogni tipo di
 azione giudiziaria.  Su questo punto, si legge: "Non si vede che cosa
 altro  avrebbe  potuto  dire  la  Giunta  una  volta stabilita: a) la
 concatenazione e, b) la localizzazione  dei  fatti,  nonche',  c)  la
 connessione  di  essi  con la qualita' del Calderoli di leader locale
 della Lega Nord, infine, d) il  collegamento  tra  gli  apprezzamenti
 critici  ...  verso  il Presidente della Repubblica e la Magistratura
 bergamasca e l'attivita'  da  lui  svolta  in  sede  parlamentare  in
 quanto,  tra l'altro, e) i temi trattati sono tipici e caratteristici
 del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".
   Riformulando principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale,
 la difesa della Camera  insiste  nel  ricordare  che,  a  tutela  del
 principio  di  indipendenza  ed  autonomia del potere legislativo nei
 confronti degli altri organi e poteri dello Stato,  l'art.  68  della
 Costituzione  sacrifica  il  diritto  alla tutela giurisdizionale del
 cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita
 da opinioni espresse da un senatore o deputato  nell'esercizio  delle
 sue  funzioni.    La  non  interferenza  dell'autorita' giudiziaria -
 aggiunge la difesa della Camera, richiamando la  sentenza  di  questa
 Corte  n.  379  del 1996 - e' finalizzata al soddisfacimento del bene
 protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: "la garanzia del
 libero agire del Parlamento nell'ambito  suo  proprio  e  l'esclusiva
 competenza  di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro
 gli atti ed i comportamenti che incidono negativamente sulle funzioni
 dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto  svolgimento
 dei lavori".
   5.  -  Fuori termine, ha depositato atto di intervento nel presente
 giudizio il dott. Tommaso Buonanno.
   6. - In  prossimita'  dell'udienza,  il  Tribunale  di  Bergamo  ha
 depositato  una  memoria  per contestare il duplice assunto dal quale
 muove la Camera dei deputati, secondo la quale, da un lato, anche  le
 opinioni  rese  dal  parlamentare  extra moenia sono insindacabili ai
 sensi dell'art.  68, primo comma, della Costituzione, e,  dall'altro,
 le  dichiarazioni  critiche  nei  confronti  del dott. Buonanno "sono
 strettamente  collegate  con  la  vicenda  delle  frasi  rivolte   al
 Presidente della Repubblica".
   Premesso  che  la  Corte  e'  chiamata ad accertare se in occasione
 della contestata dichiarazione d'insindacabilita' "sia stato  seguito
 un  procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta
 dichiarazione ... o se tali presupposti siano  stati  arbitrariamente
 valutati",  il  Tribunale  di  Bergamo,  in punto di fatto, eccepisce
 quanto segue.
   La notificazione dell'informazione di garanzia  "a  piena  garanzia
 della   riservatezza   e'   stata  eseguita  a  mezzo  della  polizia
 giudiziaria, e  l'onorevole  Calderoli  ha  immediatamente  convocato
 presso  una  sala  del Municipio la conferenza stampa nel corso della
 quale  ... ha tratto spunto e pretesto per aggredire verbalmente - ad
 una settimana dalle elezioni amministrative - il  dottor  Buonanno  e
 l'ufficio  giudiziario di appartenenza, e non certo per illustrare al
 pubblico  le  buone  ragioni  della  sua  richiesta  di  scioglimento
 anticipato delle Camere".
   Il  Tribunale  aggiunge  che  il  deputato  Calderoli,  "nelle piu'
 diverse sedi eccettuate quelle parlamentari e ancora a distanza di un
 anno dalla notificazione dell'informazione di garanzia", ha descritto
 ad  un  vasto  pubblico  il  dott.  Buonanno  "come   un   magistrato
 professionalmente   incapace,   e   che  abusa  del  proprio  ufficio
 strumentalizzandolo  a  finalita'  politiche  e  di  carriera",   con
 argomenti  estranei  al  merito  dell'informazione  di garanzia e non
 riconducibili  al  proposito  di  "fare   chiarezza   illustrando   e
 contrastando  l'opera  di  chi incide sulla sua posizione e sulle sue
 iniziative politiche".
   Secondo   il   ricorrente,   "quand'anche   l'inesistente   stretto
 collegamento funzionale con la richiesta di scioglimento delle Camere
 e  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  fosse  ravvisabile,  le
 dichiarazioni rese nell'una  e  nell'altra  occasione  dall'onorevole
 Calderoli   sono   al   piu'   riconducibili  all'attivita'  politica
 extraparlamentare  del  deputato".  Il  Tribunale  invoca  a   questo
 proposito  l'orientamento  della dottrina costituzionalistica e della
 giurisprudenza ordinaria, secondo cui la prerogativa di cui si tratta
 sarebbe posta ad esclusiva tutela della funzione, non  della  persona
 del  parlamentare,  e  richiama  altresi' la giurisprudenza di questa
 Corte per ribadire  che  "sono  coperti  da  immunita'  non  tutti  i
 comportamenti  dei  membri  delle Camere, ma solo quelli strettamente
 funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie  del
 potere legislativo".
   Il  Tribunale  di  Bergamo  conclude  affermando  che  l'arbitraria
 estensione delle prerogative  previste  dall'art.  68,  primo  comma,
 della   Costituzione  a  comportamenti  non  strettamente  funzionali
 all'esercizio     delle     attribuzioni     parlamentari     importa
 l'ingiustificata   menomazione   della   sfera   delle   attribuzioni
 costituzionali dell'autorita' giudiziaria e del diritto di  ognuno  a
 far  valere  in  giudizio la lesione del proprio diritto all'onore ed
 alla  reputazione,  e  ribadisce  che  nessun  rapporto  di   stretta
 funzionalita'  puo'  ravvisarsi  nell'attivita'  che  il parlamentare
 svolga extra moenia come uomo di partito o come privato cittadino.
   7. - In prossimita' dell'udienza, anche la Camera dei  deputati  ha
 depositato  una  memoria  per  sviluppare  ulteriormente  quanto gia'
 dedotto con l'atto di costituzione, e  per  illustrare  il  contenuto
 della  richiesta  di  archiviazione della Procura della Repubblica di
 Bergamo in data 26 febbraio 1996 ed  il  conforme  provvedimento  del
 giudice  per  le  indagini preliminari di Bergamo del 16 marzo 1996 -
 entrambi allegati alla memoria - confermativi della deliberazione  di
 insindacabilita' della Camera.
   La  difesa  della  Camera  richiama  la  motivazione del decreto di
 archiviazione  -  "il  fatto  e'  stato  commesso  dal   parlamentare
 nell'esercizio  della  sue funzioni" - e sottolinea che "la richiesta
 di archiviazione riguarda  sia  l'accusa  di  vilipendio  dell'ordine
 giudiziario che l'offesa al Presidente della Repubblica", cio' che ad
 avviso  dell'organo  resistente configura un "conflitto tra autorita'
 giudiziarie".
   In  aggiunta alle deduzioni gia' svolte in sede di costituzione nel
 presente giudizio, la memoria  della  Camera  riporta  ampi  passaggi
 della recente sentenza di questa Corte n. 375 del 1997.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  Corte costituzionale e' chiamata a decidere se la Camera
 dei deputati -  deliberando, il 31 gennaio 1996, che i  fatti  per  i
 quali  e'  in  corso  un  procedimento civile davanti al Tribunale di
 Bergamo nei  confronti  del  deputato  Roberto  Calderoli  riguardano
 opinioni  espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni,
 ai sensi dell'art 68, primo comma, della Costituzione -  abbia  fatto
 un  uso  non  corretto  del  potere  ad essa spettante di decidere in
 ordine alla sussistenza dei presupposti di  applicabilita'  dell'art.
 68,  primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del necessario
 collegamento delle opinioni espresse dal  deputato  con  le  funzioni
 parlamentari  e,  conseguentemente,  se  debba  essere  annullata  la
 deliberazione di insindacabilita' adottata il 31 gennaio 1996.
   2. - Con la deliberazione adottata il 31 gennaio 1996 la Camera  ha
 approvato  la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
 e dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal  deputato
 Calderoli.   Nella   relazione   della   Giunta  si  osserva  che  le
 affermazioni  del  deputato  Calderoli  traggono  spunto  dalla   sua
 posizione  di  parlamentare  e  di  leader  locale  della  Lega Nord,
 apparendo evidente alla Giunta "il collegamento tra gli apprezzamenti
 critici rivolti tanto nei confronti del Presidente  della  Repubblica
 quanto  nei  confronti  della  magistratura  bergamasca e l'attivita'
 parlamentare svolta dal deputato convenuto in  giudizio,  in  quanto,
 tra  l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo
 parlamentare al quale il deputato appartiene".
   3. - Ancora preliminarmente, va poi dichiarato inammissibile l'atto
 di  intervento  nel  presente  giudizio  del   dottor   Buonanno.   A
 prescindere  da  ogni considerazione sulla sua legittimazione a esser
 parte del presente giudizio, il suo atto di  intervento  e'  comunque
 tardivo.
   4.   -   Occorre,  innanzitutto,  confermare  l'ammissibilita'  del
 conflitto di attribuzione in questione,  che  questa  Corte  ha  gia'
 dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza
 n. 442 del 1997.
   Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Bergamo e' legittimato
 a  sollevare  il  conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
 definitivamente la volonta' del potere  cui  appartiene,  nell'ambito
 delle  funzioni  giurisdizionali  da  esso esercitate per definire il
 giudizio di  responsabilita'  promosso  nei  confronti  del  deputato
 Calderoli,  in  accordo  con  il principio ripetutamente affermato da
 questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali,  svolgendo
 le    loro    funzioni    in   posizione   di   piena   indipendenza,
 costituzionalmente  garantita,  sono  legittimati  -  attivamente   e
 passivamente  -  ad  essere parte nei conflitti di attribuzione tra i
 poteri dello Stato (v. ordinanze nn. 254 e 177  del  1998,  nn.  325,
 251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze
 nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231 del 1975).
   Sotto  il medesimo profilo, anche la legittimazione a resistere nel
 presente conflitto deve essere riconosciuta alla Camera dei deputati,
 in quanto organo competente, al pari del Senato della  Repubblica,  a
 dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in
 ordine   all'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,  della
 Costituzione (v. ordinanze nn. 254, 177 e 37 del 1998, 325 e 251  del
 1997,  n.   339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del
 1996, n.  443 del 1993, n. 1150 del 1988).
   Anche sotto il profilo oggettivo il conflitto  e'  ammissibile,  il
 Tribunale di Bergamo lamentando la menomazione della propria sfera di
 attribuzioni,  costituzionalmente  garantita,  in  conseguenza  di un
 esercizio  ritenuto  illegittimo,   per   erronea   valutazione   dei
 presupposti,  del  potere,  spettante alla Camera di appartenenza del
 parlamentare, di  dichiarare  l'insindacabilita'  delle  opinioni  di
 quest'ultimo,  a  norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione
 (v. ordinanze n. 254 del 1998, nn. 469, 325, 251 e 132 del  1997,  n.
 339  del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del 1988, n. 443 del
 1993, n. 129 del 1996; nn. 375 e 265 del 1997).
   5. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
   5.1. - Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa  Corte,
 il  giudice  costituzionale,  che  non  e' chiamato a riesaminare nel
 merito la valutazione compiuta dalla Camera, deve  verificare  se  vi
 sia  stato un corretto esercizio del potere, riservato alla Camera di
 appartenenza,  di  dichiarare  l'insindacabilita'  del  comportamento
 contestato  al  membro  del  Parlamento, anche sotto il profilo della
 sussistenza e della non arbitraria  valutazione  dei  presupposti  ai
 quali   il  primo  comma  dell'art.  68  condiziona  l'operare  della
 prerogativa di irresponsabilita'. Sotto questo  profilo,  il  giudice
 del  conflitto  deve  accertare  se  l'esercizio di tale potere abbia
 determinato la lamentata illegittima interferenza nelle  attribuzioni
 dell'autorita'  giudiziaria  (v. le sentenze nn. 375, e 265 del 1997,
 n. 129 del 1996, n. 1150 del 1988).
   Nell'ambito del sindacato sul corretto esercizio,  da  parte  delle
 Camere,  del potere loro spettante di qualificare i comportamenti dei
 parlamentari  alla  stregua  dell'art.   68,   primo   comma,   della
 Costituzione,  costituisce  premessa  ormai  costante  il  principio,
 concernente i presupposti  di  applicabilita'  della  prerogativa  di
 insindacabilita',  per  cui  quest'ultima  non  si  estende a tutti i
 comportamenti di chi sia  membro  delle  Camere,  ma  solo  a  quelli
 funzionali   all'esercizio  delle  attribuzioni  proprie  del  potere
 legislativo (v. spec. le sentenze nn. 375 del 1997 e 379 del 1996).
   Questa Corte ha  recentemente  avuto  occasione  di  precisare  che
 proprio   il   nesso   funzionale   costituisce   il  discrimine  fra
 quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche  -  che  ricorrono
 cosi' di frequente nell'attivita' politica di deputati e senatori - e
 le  opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art.
 68, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 375 del 1997).
   Nella vicenda che ha originato il presente conflitto  non  e'  dato
 ravvisare  -  alla  luce  degli elementi desumibili dalla delibera di
 insindacabilita' e dalla relazione della Giunta in  essa  richiamata,
 nonche'  dalle  deduzioni  svolte  dalla  difesa  della  Camera  - un
 collegamento tra  le  espressioni  contestate  come  diffamatorie  al
 deputato   e   la   sua  attivita'  parlamentare.  Nei  comportamenti
 sottoposti  alla  cognizione  del  Tribunale  di  Bergamo,  in  altri
 termini,  non  e'  possibile  rintracciare  una  connessione con atti
 tipici della funzione, ne' risulta possibile individuare  un  intento
 divulgativo di una scelta o di un'attivita' politico-parlamentare.
   In  particolare,  dalla  relazione  della  Giunta non emerge alcuna
 indicazione idonea ad evidenziare il necessario collegamento  con  le
 funzioni,  richiesto  dall'art.  68 della Costituzione, ma in essa si
 legge semplicemente che "tutte  le  affermazioni  rese  dal  deputato
 Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di deputato e di leader
 locale della Lega Nord".
   Ne'  alcun  elemento chiarificatore puo' trarsi dal seguito della -
 per  altro  molto  sintetica  -  relazione  della   Giunta   per   le
 autorizzazioni  a  procedere  dove  si legge che "e' apparso evidente
 alla  Giunta  il  collegamento  tra  gli  apprezzamenti  critici  ...
 rivolti,  tanto  nei confronti del Presidente della Repubblica quanto
 nei confronti della magistratura bergamasca, e l'attivita' ... svolta
 nella sede parlamentare, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono
 tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il  deputato
 appartiene".
   Dalla   asserita   omogeneita'   tematica   di  tali  apprezzamenti
 all'attivita' politica del gruppo parlamentare di appartenenza non si
 vede come si possano, mancando l'indicazione di qualsiasi elemento di
 fatto,  derivare  elementi  idonei  a   dimostrare   la   connessione
 funzionale  richiesta come condizione di applicabilita' dell'art. 68,
 primo comma, della Costituzione.
   Quanto  poi  al  collegamento  dei   comportamenti   portati   alla
 cognizione   del  giudice  civile  con  l'  "attivita'  parlamentare"
 richiamata nella relazione della Giunta, e'  da  rilevare  che  nella
 stessa  si  rinviene una pura affermazione apodittica, non suffragata
 da alcun puntuale riferimento.
   5.2. - Sotto questo profilo non puo'  rilevare  una  interrogazione
 presentata   dal   deputato  Calderoli  nel  giugno  1994,  in  epoca
 successiva,  quindi,   al   ricevimento   dell'avviso   di   garanzia
 all'origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato.
   Come  attivita' libera nel fine e di natura generale, ha di recente
 precisato questa Corte, la funzione parlamentare non si risolve  solo
 negli   atti   tipici,   ricomprendendo  anche  quanto  di  essi  sia
 presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si puo' ricondurvi l'intera
 attivita'  politica  svolta  dal  deputato  o  dal   senatore:   tale
 interpretazione  finirebbe  per  vanificare il nesso funzionale posto
 dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di  trasformare
 la prerogativa in un privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997).
   Un  collegamento  funzionale  non  puo'  ravvisarsi tra le ripetute
 allusioni, pronunciate in occasione di comizi,  conferenze  stampa  e
 trasmissioni  televisive,  a  scorrettezze  od illeciti asseritamente
 compiuti da magistrati, ed una interrogazione successivamente rivolta
 al Ministro di grazia e giustizia per chiedere al medesimo se intenda
 promuovere  attivita'  ispettive  volte  ad   accertare   l'effettivo
 compimento delle scorrettezze e degli illeciti stessi.
   Con  indebita  inversione,  si  pretende  in  tal  modo di attrarre
 nell'area dell'insindacabilita' la  divulgazione  di  gravi  addebiti
 nelle   piu'   diverse   occasioni   pubbliche,  ma  non  nella  sede
 parlamentare.
   Diversamente  opinando,  qualsiasi  affermazione,  anche   ritenuta
 gravemente  diffamatoria  e - cio' che conta - estranea alla funzione
 od all'attivita' parlamentare,  potrebbe  diventare  insindacabile  a
 seguito  della  semplice presentazione in data successiva al fatto di
 un'interrogazione ad hoc.
   5.3.  -  Parimenti  inidonea  ad asseverare il nesso funzionale che
 condiziona l'operativita'  della  prerogativa  dell'irresponsabilita'
 per  le opinioni espresse dai membri del Parlamento e' l'affermazione
 - anch'essa contenuta nella relazione della Giunta e non sorretta  da
 alcuna  argomentazione - secondo la quale appare "del tutto evidente"
 come la polemica nei confronti del procuratore  della  Repubblica  di
 Bergamo  "risulti  strettamente  collegata con la vicenda delle frasi
 rivolte al Presidente della Repubblica".
   6. - La palese mancanza di un nesso funzionale intercorrente tra  i
 comportamenti  per  i  quali  il  deputato  Calderoli  e'  chiamato a
 rispondere davanti al Tribunale di Bergamo e l'esercizio -  anteriore
 o  successivo  a  tali  comportamenti  - della funzione parlamentare,
 rende dunque la  deliberazione  di  insindacabilita'  adottata  dalla
 Camera  dei  deputati  il  31  gennaio  1996,  nella  parte in cui si
 riferisce  al  procedimento  civile  pendente  davanti  al  Tribunale
 ricorrente, lesiva delle attribuzioni di quest'ultimo.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  alla  Camera  dei  deputati  dichiarare
 l'insindacabilita',  ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,   della
 Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli,
 secondo  quanto  deliberato  dalla  stessa  Camera dei deputati il 31
 gennaio 1996, in relazione ai fatti per i  quali  e'  stato  promosso
 contro  il  suddetto  un  procedimento civile davanti al Tribunale di
 Bergamo, e conseguentemente annulla la deliberazione  adottata  dalla
 Camera  dei  deputati  il  31  gennaio  1996,  nella  parte in cui si
 riferisce al medesimo procedimento civile.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Contri
 Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
 Il cancelliere: Malvica
 98C0891