Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.170 del 23-7-1998)
Con decreto ministeriale n. 24664 del 17 giugno 1998: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1997 al 18 settembre 1998 della ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa metalmeccanica lucana, con sede in Caserta e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza). Parere comitato tecnico del 9 aprile 1998 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa metalmeccanica lucana con sede in Caserta e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 19 settembre 1997. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1998 della ditta S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Napoli e unita' di Arzano (Napoli). Parere comitato tecnico del 9 aprile 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Napoli e unita' di Arzano (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 10 novembre 1997. 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 aprile 1998 con effetto dal 12 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unita' di Pontinia (Latina), per il periodo dal 12 gennaio 1995 all'11 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 12 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24665 del 17 giugno 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996 della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 1 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998, con effetto dal 1 ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio Liccardo con sede in Napoli e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1998 con decorrenza 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24666 del 17 giugno 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997 della ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1996 con decorrenza 25 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24667 del 17 giugno 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1997 al 28 febbraio 1998 della ditta S.p.a. Industrie graniti sardi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie graniti sardi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24668 del 17 giugno 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Schluberger industries - Gruppo Schlumberger, con sede in Milano e unita' di Frosinone e Milano. Parere comitato tecnico del 6 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Schlumberger industries - Gruppo Schlumberger, con sede in Milano e unita' di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1998 al 15 marzo 1998 della ditta S.p.a. Schlumberger industries - Gruppo Schlumberger ora Mira componenti S.r.l., con sede in Milano e unita' di Milazzo (Messina). Parere comitato tecnico del 6 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Schlumberger industries - Gruppo Schlumberger ora Mira componenti S.r.l., con sede in Milano e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 15 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24669 del 17 giugno 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova). Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1997 con decorrenza 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24670 del 17 giugno 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1998 della ditta S.p.a. Alimenta, con sede in Cagliari e unita' di Macomer, localita' Tossillo (Nuoro). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alimenta, con sede in Cagliari e unita' di Macomer, localita' Tossilo (Nuoro), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24671 del 17 giugno 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1999 della ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unita' di Torino e Ozegna (Torino). Parere comitato tecnico del 7 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unita' di Torino e Ozegna (Torino), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24672 del 17 giugno 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24673 del 17 giugno 1998, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997 della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di fil. Grandi magazzini , via Lagrange (Torino). Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di fil. Grandi magazzini, via Lagrange (Torino), per il periodo dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 24 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24674 del 17 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Texas Instruments Controls & Manufacturing Services, con sede in Aversa (Caserta) e unita' di Aversa (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1 settembre 1997; Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 2 marzo 1997. 2) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1996 al 28 agosto 1997 della ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli). Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998 - favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1996 con decorrenza 29 agosto 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24675 del 17 giugno 1998, e' approvato la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 3 giugno 1997 al 2 giugno 1998 della ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Fratte (Salerno). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 3 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24676 del 17 giugno 1998 e' approvato il programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 1998 della ditta S.r.l Compensati Sorbolo, con sede Sorbolo (Reggio Emilia), e unita' di Sorbolo (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Reggio Emilia) e unita' di Sorbolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.