MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 16 luglio 1998, n. 93 

  Disposizioni per la  messa a regime delle norme di  cui all'art. 16
della legge n. 196 del 24  giugno 1997 in materia di formazione degli
apprendisti.
(GU n.170 del 23-7-1998)
 
 Vigente al: 23-7-1998  
 

  In relazione a  quanto previsto dall'art. 16, comma  2, della legge
n. 196  del 24 giugno 1997,  si rende necessario indicare  per i vari
soggetti  interessati, le  modalita' attraverso  le quali  si intende
garantire  la  messa a  regime  delle  nuove norme  sulla  formazione
esterna  degli apprendisti.  Tale  obiettivo  puo' essere  perseguito
prevedendo  una  fase  di  transizione che  consenta  di  adottare  i
necessari accorgimenti  utili a sviluppare la  necessaria gradualita'
delle azioni da realizzare.
   Pertanto:
  a) le iniziative di  formazione esterne all'azienda saranno rivolte
a tutti i lavoratori assunti in qualita' di apprendisti a partire dal
19 luglio  1998. Le iniziative  di formazione relative al  primo anno
potranno essere programmate e attuate entro 12 mesi dall'assunzione;
  b)  sulla base  di quanto  stabilito  dall'art. 1  del decreto  del
Ministro del  lavoro e  della previdenza sociale  8 aprile  1998, gli
schemi di  decreto per la  definizione dei contenuti  delle attivita'
formative e  delle competenze da conseguire  mediante l'esperienza di
lavoro,  saranno elaborati  entro  il mese  di  ottobre dell'anno  in
corso;
  c)  in   attesa  dell'adozione  dei  decreti   sopramenzionati,  le
attivita'  formative  cofinanziate dal  Fondo  sociale  europeo e  la
partecipazione degli apprendisti a  tali attivita', sono da ritenersi
comunque  valide ai  fini  dell'applicazione dell'art.  16, comma  2,
della legge  n. 196 del  24 giugno  1997, in materia  di agevolazioni
contributive;
  d)  le  regioni  individueranno   con  propri  provvedimenti  -  da
adottarsi  in  via  transitoria  in  attesa  della  emanazione  delle
disposizioni  sull'accreditamento delle  strutture formative  e sulla
certificazione  dei crediti  formativi  previste  dall'art. 17  della
legge n. 196 del 24 giugno  1997 - le strutture regionali pubbliche e
private di formazione  professionale di cui all'art. 2,  comma 2, del
decreto  8 aprile  1998, presso  le quali  dovranno essere  svolte le
attivita'  formative  esterne  all'azienda  ed  emaneranno  le  altre
disposizioni  attuative  previste  dal  decreto  citato.  Le  regioni
trasmetteranno  tempestivamente  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  copia dei  provvedimenti  adottati  entro il  31
ottobre  1998.  Le  strutture  pubbliche  e  private  di  formazione,
rientranti  nelle  sperimentazioni  di  cui all'art.  6  del  decreto
citato,  sono da  ritenersi  comunque idonee  allo svolgimento  delle
attivita' formative previste;
  e)   per   promuovere   la  realizzazione   delle   sperimentazioni
cofinanziate  dal Fondo  sociale  europeo nel  settore artigiano,  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  le  regioni
definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto quadro nazionale
di formazione esterna  sulla base della nuova  normativa. Il progetto
verra'  attuato  tramite  trasferimento  delle  risorse  nazionali  e
comunitarie alle regioni interessate;
  f) la verifica sull'andamento delle  azioni predisposte ai sensi di
legge e sull'opportunita' di adottare ulteriori eventuali dispositivi
per garantirne  l'efficacia, verra'  svolta entro  il mese  di maggio
dell'anno 1999.
  Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori Vittore