MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 luglio 1998 

  Emissione della  seconda tranche dei  buoni ordinari del  Tesoro al
portatore a trecentosessantacinque giorni.
(GU n.173 del 27-7-1998)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto  ministeriale 15 settembre 1997 con  il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 22 settembre 1997;
  Visto il  decreto ministeriale  27 novembre 1997  recante modifiche
all'art. 7 del succitato decreto 15 settembre 1997;
  Visto l'art.  3, comma  5, della  legge 27  dicembre 1997,  n. 453,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1998, che fissa in miliardi  64.400l'importo massimo di emissione dei
titoli  pubblici, in  Italia  e  all'estero, al  netto  di quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici al 15 luglio 1998
e' pari a 56.389 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31 luglio 1998  e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, della seconda  tranche dei buoni ordinari del Tesoro
al portatore  a trecentosessantacinque  giorni con durata  residua di
trecentoquarantanove giorni e con scadenza  il 15 luglio 1999 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1999.
  L'assegnazione  e l'aggiudicazione  dei buoni  ordinari del  Tesoro
avverra' con  le modalita'  indicate negli  articoli 2,  13 e  14 del
decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le  ore 13 del  giorno 28  luglio 1998, con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8   e  9  del  citato  decreto
ministeriale 15 settembre 1997.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 1998
                                      p. Il direttore generale: Zodda