Proroga del termine per la formazione delle graduatorie del primo bando semestrale 1998, ai sensi della legge n. 488/1992.(GU n.174 del 28-7-1998)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997; Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1998 con il quale, tra l'altro, e' stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998 al 16 marzo 1998; Considerato che, sulla base della tempistica fissata dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve formare le graduatorie delle domande istruite con esito positivo dalle banche concessionarie per il primo bando del 1998 entro il quarto mese successivo al termine finale di presentazione delle domande fissato con il richiamato decreto ministeriale del 16 febbraio 1998 e, quindi, entro il 16 luglio 1998; Considerato che non e' stato ancora perfezionato il provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992 per i due bandi semestrali del 1998, necessario per la formazione delle graduatorie relative al medesimo anno; Ritenuto di dover assicurare al Ministero medesimo, successivamente al perfezionamento del suddetto provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie, i tempi tecnici necessari per la formazione delle graduatorie; Considerato che l'art. 6, comma 3-bis, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, i termini di formazione delle graduatorie; Decreta: Articolo unico 1. Il termine di formazione delle graduatorie valido per il primo bando semestrale del 1998 della legge n. 488/1992, gia' fissato entro il quarto mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1998, e' prorogato di trenta giorni. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1998 Il Ministro: Bersani