Iscrizioni a ruolo. Visto di conformita' sui riassunti ed indicazione del codice fiscale.(GU n.174 del 28-7-1998)
Vigente al: 28-7-1998
Ai Ministeri Alle regioni Al dipartimento del territorio Al dipartimento delle dogane Alle direzioni regionali delle entrate Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici provinciali IVA Agli uffici del registro All'Associazione nazionali comuni italiani (ANCI) All'Unione province italiane (UPI) Al Consorzio nazionale tra i concessionari della riscossione (CNC) All'Associazione nazionale concessionari del servizio di riscossione tributi (Ascotributi) All'Automobile club d'Italia (ACI) Alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e, per conoscenza: Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate Come e' noto l'art. 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha, tra l'altro, apportato le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, concernente l'esecutorieta' sul ruolo: e' stato previsto che il visto di esecutorieta' sui ruoli da apporsi sul riassunto riepilogativo, che ne costituisce parte integrante, venga apposto direttamente dall'ente ovvero dall'amministrazione che ha emesso il ruolo; art. 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, concernente la formazione ed il contenuto dei ruoli: e' stabilito che, a partire dal mese di settembre 1998, il codice fiscale del contribuente iscritto e' l'elemento essenziale del ruolo, anche ai fini della corretta apposizione da parte degli enti impositori del visto di esecutorieta'. In ordine al primo punto, come gia' chiarito nel comunicatostampa del 13 febbraio 1998, le amministrazioni diverse dal Ministero delle finanze ovvero gli enti impositori titolari di entrate erariali che, in ottemperanza alle citate disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, appongono direttamente il visto di esecutorieta' sui ruoli da essi formati, devono, altresi', provvedere, solo nel caso si tratti di ruoli erariali, all'invio del riassunto (con relativo visto di conformita') alla ragioneria provinciale dello Stato, per il riscontro amministrativocontabile. Per completezza di esposizione, si ritiene utile rammentare, con riferimento ai ruoli emessi dall'amministrazione finanziaria, che il visto di conformita' sul riassunto dei ruoli deve essere apposto direttamente dall'ufficio finanziario che ha formato e reso esecutivi i ruoli; lo stesso ufficio dovra' curare la trasmissione dei predetti riassunti resi conformi alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Per quanto attiene il secondo punto, si chiarisce che la locuzione "a partire dal mese di settembre 1998" deve essere interpretata nel senso che il codice fiscale deve essere inserito nei ruoli che saranno formati a partire da settembre 1998, che hanno quindi la prima scadenza di riscossione il 10 novembre 1998. Pertanto, gli enti impositori dovranno trasmettere al Consorzio nazionale tra i concessionari (CNC) le minute dei ruoli con l'indicazione dei dati anagrafici completi di: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita e, ove in possesso dell'ente, il codice fiscale per le persone fisiche; denominazione e codice fiscale o partita I.V.A. per le persone giuridiche. Nel caso di intestazione del ruolo a piu' soggetti dovranno essere indicati i dati anagrafici completi ed il relativo codice fiscale di almeno uno degli intestatari. Il Consorzio nazionale tra i concessionari provvedera' ad attribuire i codici fiscali eventualmente mancanti utilizzando i dati presenti nell'anagrafe tributaria. Per consentire al Consorzio nazionale tra i concessionari di controllare o ricostruire, ove mancanti, i codici fiscali, le minute dei ruoli dovranno pervenire: almeno sessanta giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su supporti magnetici; almeno settanta giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su carta. Si precisa che le date di emissione dei ruoli sono: 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre, 15 dicembre. Il Consorzio nazionale tra i concessionari, qualora non sia in grado di individuare il codice fiscale per mancanza o inesattezza dei dati richiesti, escludera' dalla formazione dei ruoli le relative minute restituendole all'ente impositore. Le minute dei ruoli che, alla data odierna, fossero gia' state consegnate al Consorzio nazionale tra i concessionari saranno, nel piu' breve tempo possibile, restituite agli enti impositori per la verifica e l'eventuale completamento dei dati anagrafici secondo i criteri sopra illustrati. Per ulteriori chiarimenti gli enti impositori potranno rivolgersi direttamente alle sedi periferiche del Consorzio nazionale tra i concessionari. Gli uffici e gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare, mentre i Ministeri interessati porteranno a conoscenza il contenuto della stessa ai dipendenti uffici ed agli enti impositori da loro dipendenti o vigilati. Agli uffici del dipartimento delle entrate la presente sara' trasmessa mediante il servizio di documentazione tributaria. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano