ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.175 del 29-7-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 modificato con decreti
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994;
  Visto  lo statuto  dell'Istituto universitario  navale emanato  con
decreto  rettorale  del  2  maggio 1996  pubblicato  sul  supplemento
ordinario n. 116 alla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1996;
  Visto  il decreto  ministeriale  19 luglio  1996 (emanazione  della
nuova tabella XXXV dell'Ordinamento didattico universitario);
  Visto  il  decreto  ministeriale   14  maggio  1997  (modificazioni
all'Ordinamento didattico relativamente al corso di laurea in scienze
ambientali);
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche  dell'Ateneo (Consiglio  di corso di  laurea in
scienze ambientali - seduta del 16 giugno 1998, Consiglio di facolta'
di scienze nautiche - seduta del  19 giugno 1998, Senato accademico -
seduta del 1 luglio 1998, Consiglio di amministrazione - seduta del 7
luglio 1998);
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                               Decreta:
  Al fine  di adeguare lo statuto  dell'Istituto universitario navale
ai decreti ministeriali indicati in  premessa, l'art. 18 e' soppresso
e sostituito dai  nuovi articoli dal n. 18 al  n. 23, con conseguente
slittamento degli articoli successivi:
                Corso di laurea in scienze ambientali
                              Art. 18.
                    Finalita', afferenze, accesso
  Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura
di laureato caratterizzata da qualita'  e competenze che si esplicano
nell'attivita'  scientificoprofessionale,   e  in   particolare  deve
assicurare:
  a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistemico;
  b) la  capacita' di  individuare e  organizzare le  interazioni fra
specialisti anche di diversi settori;
  c) l'abilita' nella indagine e  nella gestione di un dato processo,
sistema o risorsa ambientale.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
                              Art. 19.
                   Durata e articolazione del corso
  La durata degli studi del corso  di laurea in scienze ambientali e'
fissata  in  cinque  anni,  articolati in  un  triennio  a  carattere
formativo  di base,  ed in  successivi distinti  indirizzi di  durata
biennale che hanno lo scopo  di completare la preparazione dottrinale
e metodologica degli studenti.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree, gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 22.
  Ciascuno  anno di  corso  e' articolato  in  due periodi  didattici
(semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  Ciascun corso di insegnamento e'  costituito da moduli didattici di
40 ore, per un massimo equivalente  a tre moduli o 120 ore, ripartiti
anche  da  piu' docenti  e  con  un  unico  esame finale,  della  cui
commissione fanno parte tutti i docenti del corso.
  Tale attivita' comporta un massimo di  600 ore per anno di lezioni,
esercitazioni, seminari, corsi  monografici, dimostrazioni, attivita'
guidate, ecc.
  Parte dell'attivita'  pratica puo' essere svolta  presso laboratori
e/o centri esterni  sotto la responsabilita' del docente  del corso e
previa stipula di apposite convenzioni.
  L'accertamento  del profitto  puo' aver  luogo, oltre  che mediante
esami formali,  le cui  modalita' sono  determinate dal  consiglio di
corso di laurea,  anche attraverso il sistema  dei crediti didattici,
ai  sensi del  comma  2  dell'art. 11  della  legge  n. 341/1990.  Il
consiglio di  corso di laurea  puo' accorpare due  insegnamenti dello
stesso  settore  scientificodisciplinare  in   un  unico  esame,  nel
rispetto dei contenuti e della continuita' didattica.
  Per accedere all'esame di laurea  lo studente deve aver superato 28
esami.
  Durante  il primo  triennio del  corso di  laurea lo  studente deve
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di una  lingua
straniera  di rilevanza  scientifica.  Le  modalita' di  accertamento
saranno definite dal consiglio di corso di laurea.
  Lo studente deve, infine, superare  l'esame di laurea che comprende
la discussione  dalla tesi  sperimentale. La preparazione  della tesi
comporta la frequenza  per almeno un anno di un  laboratorio sotto la
guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore  in  scienze   ambientali,  indipendentemente  dall'indirizzo
seguito,  del quale  verra'  fatta menzione  soltanto nella  carriera
scolastica.
                              Art. 20.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
il consiglio  di corso  di laurea attua  quanto previsto  dal secondo
comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio:
  a) definisce,  nel rispetto  del monte orario  fissato per  le aree
didattiche di cui all'art. 22, il  piano di studi ufficiale del corso
di  laurea, comprendente  i corsi  da attivare  le cui  denominazioni
devono  essere desunte  dalle  discipline  riportate nel  regolamento
didattico, con eventuali qualificazioni  atte a precisarne il livello
ed i contenuti  (ad es. I, II,  istituzioni, avanzato, esercitazioni,
laboratorio, ecc.);
  b) indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;
  c) indica,  per ogni corso,  la durata complessiva, la  frazione di
ore  da  destinare alle  attivita'  teoricopratiche  e gli  eventuali
accorpamenti  ai fini  degli esami,  indicando altresi'  nel caso  di
corsi integrati,  la durata e  le eventuali denominazioni  dei moduli
didattici ad essi conferenti;
  d)  indica i  corsi  dei  quali lo  studente  dovra' aver  ottenuto
l'attestazione di frequenza  e gli esami e/o i  crediti didattici che
dovra' aver conseguito  al fine di ottenere  l'iscrizione all'anno di
corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  e)  fissa   le  modalita'  di  organizzazione   del  laboratori  di
integrazione  e  le attivita'  teoricopratiche  da  tenersi nel  loro
ambito;
  f) indica i corsi,  i moduli e i crediti didattici  in comune con i
diplomi affini.
                              Art. 21.
                  Articolazione del corso di laurea
  La  formazione dello  studente  alla capacita'  di integrazione  e'
assicurata,   oltre   che   dagli   insegnamenti   e   dai   seminari
interdisciplinari,  dal laboratorio  d'integrazione. Il  laboratorio,
che  dispone di  almeno 120  ore complessive,  di cui  almeno 80  nel
triennio comune, non da' luogo  a titolarita' ed e' caratterizzato da
una  didattica  interdisciplinare  basata sull'analisi  dei  casi.  I
docenti  del  corso  di  laurea nell'ambito  dei  rispettivi  carichi
didattici  orari  sono  tenuti   a  concorrere  alla  attuazione  del
laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  provvede  ad  organizzare  il
laboratorio di integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi
e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento  del   profitto  ha   luogo,  per  ogni   corso  del
laboratorio d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.
  I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
                              Art. 22.
                        Aree didattiche comuni
  Il monte orario  di attivita' didattiche per il  triennio assomma a
non  meno  di  1600 ore,  di  cui  almeno  80  ore sono  dedicate  al
laboratorio d'integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti
del triennio secondo lo schema seguente:
  1 Anno:
   Istituzioni di Matematica I (A04A) - 2 mod.
   Fisica generale I (B01A) - 2 mod.
   Chimica generale e inorganica (C03X) - 2 mod.
   Biologia vegetale (E01A) esame integrato con 2 mod.
   Sistematica delle alghe (E01B) - 1 mod.
   Litologia e geologia (D01B) - 2 mod.
  Laboratorio di programmazione e calcolo I (A04A) - 1 mod.
  Laboratorio  di  integrazione (lingua  inglese)  (*)  - 1  mod.  (1
accertamento).
  12 moduli = 480 ore = 6 esami + 1 modulo di accertamento.
   (*) da sostenere entro il 2 anno.
  2 Anno:
   Istituzioni di Matematica II (A04A) - 2 mod.
   Fisica generale II (B01A) esame integrato con 1,5 mod.
   Laboratorio di Fisica generale (B01A) - 1,5 mod.
   Chimica organica (C05X) - 1,5 mod.
   Biologia animale (E02A) - 1,5 mod.
   Ecologia (E03A) - 2 mod.
   Topografia e tecniche cartografiche (H05X) - 1,5 mod.
   Zoologia marina (E02A) - 1,5 mod.
   13 moduli = 520 ore = 7 esami.
  3 Anno:
   Chimica analitica (C01A) - 2 mod.
   Chimica fisica (C02X) - 1,5 mod.
   Diritto dell'ambiente (N10X) - 2 mod.
   Economia dell'ambiente (P01B) - 2 mod.
   Oceanografia fisica (D04C) esame integrato con 1,5 mod.
   Misure oceanografiche (D04C) - 1 mod.
   Ecologia applicata (E03A) esame integrato con 1 mod.
   Laboratorio di Ecologia applicata (E03A) - 1 mod.
   Biochimica (E05A) - 1 mod.
  Laboratorio  di  integrazione  (fondamenti di  analisi  di  sistemi
ecologici) (E03A) - 1 mod. (1 accertamento).
  13 moduli = 520 ore = 7 esami + 1 modulo di accertamento.
  Per l'indirizzo atmosferico viene adottata la stessa organizzazione
didattica con le seguenti variazioni:
  2 Anno:
  Fisica terrestre (D04A) - 1,5 mod. al posto di zoologia marina.
  3 Anno:
  Climatologia e meteorologia (D04C) -  1,5 mod., esame integrato con
laboratorio di  fisica dell'ambiente  al posto di  oceanografia esame
integrato con misure oceanografiche.
Indirizzi:
  Sono istituiti gli indirizzi marino e atmosferico.
  L'accesso  all'indirizzo  e'  regolato  dalle  condizioni  e  dalle
propedeuticita' fissate nella sede.
  L'insegnamento per indirizzi ha luogo  in prevalenza nel biennio di
applicazione, ma alcuni dei  relativi corsi possono essere anticipati
al secondo e al terzo anno.
  Il biennio  di indirizzo prevede il  superamento di 8 esami  con un
numero di ore di  lezioni non inferore a 640 e  di un accertamento di
un laboratorio di integrazione di 40 ore.
  L'organizzazione didattica  prevede 4 esami indicati  dal consiglio
di corso di  laurea e 4 esami  a scelta dello studente  sulla base di
raggruppamenti omogenei definiti.
  Viene di  seguito riportata l'organizzazione didattica  del biennio
per indirizzo.
 a) Indirizzo marino:
  I corsi obbligatori per l'indirizzo marino sono:
   Oceanografia costiera (D04C) - 2 mod.
   Oceanografia biologica (E03A) - 2 mod.
  Matematica computazionale (A04A) esame integrato con 1 mod.
  Laboratorio di programmazione e calcolo II (A04A) - 1 mod.
   Climatologia e meteorologia (D04C) - 1 mod.
  Laboratorio  di integrazione  (metodi probabilistici,  statistici e
processi stocastici) (A02B) - 1 mod. (1 accertamento).
 b) Indirizzo atmosferico:
  I corsi obbligatori per l'indirizzo atmosferico sono:
   Chimica fisica dell'atmosfera (C11X) - 2 mod.
   Chimica dell'inquinamento (C11X) - 2 mod.
   Telerilevamento dell'atmosfera (D04C) - 2 mod.
  Matematica computazionale esame integrato con (A04A) - 1 mod.
  Laboratorio di programmazione e calcolo II (A04A) - 1 mod.
  I corsi  finalizzanti per lo  svolgimento delle tesi di  laurea per
entrambi gli indirizzi vengono scelti dallo studente tra i seguenti:
   Analisi e valutazione ambientale (H14A) - 1,5 mod.
   Chimica fisica ambientale (C11X) - 1 mod.
  Conservazione della natura e delle sue risorse (E03A) - 1 mod.
   Diritto del mare (N14X) - 1,5 mod.
   Ecologia degli ambenti costieri (E03A) - 1 mod.
   Ecologia marina (E03A) - 1 mod.
   Economia aziendale (P02A) - 1 mod.
   Economia e gestione delle imprese (P02B) - 1 mod.
   Fisica dell'atmosfera (D04C) - 1,5 mod.
   Fisica terrestre (D04A) - 1,5 mod.
   Fitoecologia marina (E01D) - 1 mod.
   Fotogrammetria (H05X) - 1,5 mod.
   Geodesia (D04C) - 1,5 mod.
   Geologia marina (D01B) - 1,5 mod.
   Idrobiologia (E03A) - 1,5 mod.
   Meteorologia II (D04C) - 1 mod.
   Microbiologia marina (E12X) - 1 mod.
   Navigazione I (H05X) - 1,5 mod.
   Oceanografia chimica (C11X) - 1,5 mod.
   Planctologia (E03A) - 1,5 mod.
  Recupero e riqualificazione ambientale urbana e territoriale (H14B)
- 1,5 mod.
   Regime e protezione dei litorali (H01C) - 1,5 mod.
  Requisiti ambientali del prodotto industriale (H09C) - 1 mod.
   Sedimentologia (D01B) - 1,5 mod.
   Telerilevamento (H05X) - 1 mod.
                              Art. 23.
                          Norme transitorie
  Il  consiglio di  corso di  laurea stabilira'  le modalita'  per la
convalida di tutti  gli esami sostenuti, qualora  gli studenti optino
per il nuovo ordinamento.
  L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad
un termine pari alla durata legale del corso di studi.
  Con  l'anno   accademico  1998/1999  viene  attivato   il  triennio
formativo di cui ai precedenti articoli.
  Agli studenti che si iscrivono al II  e III anno e che abbiano gia'
superato l'esame di  biologia I, viene riconosciuto  anche l'esame di
sistematica delle alghe.
  Per gli  studenti del II  e III anno  e' previsto, solo  per l'anno
accademico  1998/1999,  un  corso  supplementare  di  laboratorio  di
programmazione e calcolo I.
  Agli  studenti che  si iscrivono  al III  anno e  che abbiano  gia'
superato l'esame di biologia II,  viene riconosciuto anche l'esame di
zoologia marina previo colloquio.
  Rimangono  attivati per  l'anno  accademico 1998/1999  i corsi  di:
oceanografia  biologica,   oceanografia  chimica   e  sedimentologia,
previsti dal nuovo ordinamento nel biennio di indirizzo.
  All'atto dell'iscrizione  al II  anno lo  studente puo'  optare per
l'indirizzo  atmosferico, seguendo  l'iter didattico  organizzato per
questo indirizzo.
  Per l'anno  accademico 1998/1999 rimane in  vigore l'organizzazione
del IV e V anno prevista dalla vecchia tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 14 luglio 1998
                                                  Il rettore: Ferrara