MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMUNICATO

Comunicato  rivolto  ad  assicurare trasparenza  e  pubblicita'  alle
  modalita'  e  ai  criteri  relativi alle  attivita'  di  assistenza
  tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area.
(GU n.175 del 29-7-1998)

  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Vista  la   delibera  CIPE  del   21  marzo  1997  in   materia  di
programmazione negoziata;
  Viste le  convenzioni per la  regolamentazione dei rapporti  tra il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
le societa'  di servizi  di cui  alla comunicazione  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1998 e successive integrazioni;
  Considerato che il CIPE nella seduta  del 9 luglio 1998 ha ritenuto
di  demandare  al   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione economica la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
apposito  comunicato per  assicurare trasparenza  e pubblicita'  alle
modalita' e ai criteri relativi  alle attivita' di assistenza tecnica
e di istruttoria dei patti  territoriali e contratti d'area contenuti
nelle menzionate convenzioni;
  Comunica  qui'  di  seguito  le   modalita'  e  i  criteri  per  lo
svolgimento delle  attivita' di  assistenza tecnica e  di istruttoria
per i patti territoriali e i contratti d'area:
                      1. ATTIVITA' DI SUPPORTO
             E ASSISTENZA TECNICA DEI PATTI TERRITORIALI
  1.1.  La  societa'  convenzionata  svolge  tutte  le  attivita'  di
assistenza  e di  supporto tecnico  e amministrativo  necessarie alla
predisposizione di ciascun patto territoriale per il quale i soggetti
promotori, a seguito della stipula  del protocollo d'intesa di cui al
punto 2.10.1, lettera a) della delibera CIPE, richiedano ed ottengano
l'assenso del Ministero ad avvalersi della societa' stessa ai sensi e
per le  finalita' di  cui al punto  2.10.1, secondo  capoverso, della
medesima delibera.
  1.2. Tali  attivita' sono  rivolte a fornire  le indicazioni  e gli
elementi   necessari  ad   assicurare   la   rispondenza  del   patto
territoriale ai requisiti  stabiliti dalla delibera CIPE  ai fini del
relativo finanziamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
  a)  corretto inquadramento  programmatico  del patto  territoriale,
come tale  intendendosi la  coerenza complessiva  del patto  stesso e
delle singole iniziative  in esso contenute con le linee  e i metodi,
anche finanziari, di attuazione della programmazione regionale;
  b) validita'  ed efficacia  delle singole iniziative  contenute nel
patto  territoriale in  relazione agli  obiettivi di  sviluppo locale
perseguiti,    anche   in    termini   di    incremento   complessivo
dell'occupazione;
  c) coerenza ed integrazione, sia sul piano funzionale che su quello
temporale,   tra   le   diverse  iniziative   contenute   nel   patto
territoriale;
  d) fattibilita' giuridica ed amministrativa del patto territoriale,
anche  attraverso  l'inventario di  tutti  gli  atti e  le  procedure
occorrenti ai fini dell'avvio, della realizzazione e della entrata in
funzione delle singole iniziative, nonche' l'inidividuazione di tutti
i  soggetti   pubblici  che,  in  quanto   necessariamente  coinvolti
nell'attuazione del patto, dovranno  essere chiamati a sottoscriverlo
una volta approvato;
  e) completezza,  concretezza e coerenza dell'insieme  degli impegni
ed  obblighi di  ciascuno dei  soggetti chiamati  a sottoscrivere  il
patto territoriale una volta approvato;
  f)  compatibilita'   del  patto   territoriale  con   uno  sviluppo
ecosostenibile, in termini sia  di salvaguardia che di valorizzazione
delle risorse ambientali.
  1.3. Qualora i soggetti promotori ne facciano espressa richiesta al
Ministero, ottenendone  l'assenso, la  societa' fornira'  ai soggetti
titolari  dei singoli  interventi  previsti  nel patto  territoriale,
sulla base  di apposite  convenzioni da stipulare  con gli  stessi, e
senza alcun onere sulla finanza di patto, supporto tecnico in ordine:
  a) alla  progettazione, anche finanziaria, di  interventi contenuti
nel patto territoriale nei  limiti consentiti dalle vigenti normative
comunitarie e nazionali ove applicabili;
  b)   in   alternativa   a   quanto  previsto   alla   lettera   a),
all'espletamento degli adempimenti  richiesti dalle vigenti normative
comunitarie  e  nazionali,  ove  applicabili,  per  l'affidamento  di
incarichi relativi  sia alla progettazione che  alla realizzazione di
interventi previsti nel patto territoriale;
  c)   al  reperimento   delle   risorse  finanziarie   eventualmente
occorrenti  per la  progettazione  di interventi  previsti nel  patto
territoriale anche  attraverso il  ricorso al  Fondo rotativo  per la
progettualita' di cui all'art. 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
  1.4. In  relazione a  ciascun patto territoriale  per il  quale sia
intervenuto  l'assenso del  Ministero  alla  richiesta di  assistenza
tecnica,  comunicato  tramite  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ritorno  ai   soggetti  promotori  ed  alla   societa',  quest'ultima
predispone,  entro   quindici  giorni   dalla  data   di  ricevimento
dell'assenso, il programma operativo  delle attivita' da svolgere con
indicazione  dei  tempi  previsti  e delle  risorse  organizzative  e
professionali utilizzate per la sua attuazione.
  Nella  richiesta di  assenso  alla assistenza  tecnica, i  soggetti
promotori e la societa' convenzionata da questi prescelta, indicano i
rispettivi  rappresentanti ed  eventuali  sostituti  nel comitato  di
verifica e coordinamento di cui al successivo punto 1.7.
  Nell'ambito della comunicazione dell'assenso all'assistenza tecnica
il  Ministero  comunica  altresi'  la costituzione  del  comitato  di
verifica e coordinamento.
  Entro venti giorni  a far data dal  ricevimento della comunicazione
dell'assenso,  la  societa'  trasmette  al Ministero  e  ai  soggetti
promotori  il  programma operativo  delle  attivita'  da svolgere  da
sottoporre all'approvazione del comitato di verifica e coordinamento.
Il termine  anzidetto potra' essere prorogato,  su motivata richiesta
della societa', per  ulteriori venti giorni, alla  scadenza dei quali
la   mancata   trasmissione   del   programma   operativo   determina
l'automatica revoca dell'assenso comunicato dal Ministero.
  1.5.  Tenendo conto  delle indicazioni  e specificazioni  operative
richieste nella relazione finale  sulle attivita' svolte, le proposte
di programma operativo  vanno presentate con il corredo  di una serie
di prospetti analitici, specifici e generale di riepilogo, articolati
sui seguenti aspetti:
  l'indicazione delle diverse fasi in  cui si articola l'attivita' di
assistenza e dei  tempi specifici e globali previsti,  che di massima
non potranno eccedere dieci mesi  a partire dalla data di ricevimento
dell'assenso;
  una descrizione  quantitativa e  funzionale delle  figure impegnate
nella   struttura    tecnicoorganizzativa   specificamente   dedicata
all'assistenza,  comprendente il  numero  e  le figure  professionali
coinvolte e i tempi previsti per il loro impiego;
  una descrizione delle altre attivita' previste, con indicazione dei
tempi e delle relative quantita'.
  1.6. Lo stato di avanzamento  del programma operativo e' verificato
almeno ogni quindici giorni dal comitato di verifica e coordinamento,
sulla base della documentazione  trasmessa dalla societa' ai soggetti
promotori e al Ministero. Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente e comunque con cadenza trimestrale.
  1.7.  Il comitato  di verifica  e coordinamento  e' composto  da un
rappresentante del  Ministero, che lo presiede,  da un rappresentante
dei soggetti  promotori e da  un rappresentante della societa',  e ad
esso sono affidati compiti di verifica dello stato di avanzamento del
programma  operativo ed  il coordinato  svolgimento dello  stesso. Il
rappresentante della  societa' e'  escluso dall'esprimere  il proprio
parere ai fini dell'approvazione del  programma operativo. In caso di
mancato raggiungimento  della maggioranza  il programma  operativo si
da' per non approvato.
  1.8. Entro i  termini previsti dal programma  operativo la societa'
predispone  la  relazione  finale sulle  attivita'  svolte  elaborato
secondo  lo  schema  predisposto   dal  Ministero,  e  lo  trasmette,
acquisito  il parere  del comitato  di verifica  e coordinamento,  al
Ministero e ai soggetti promotori.
  1.9. Nel  caso in cui  vengano trasmessi all'istruttoria  patti che
non abbiano beneficiato dell'assistenza  tecnica convenzionata con il
Ministero, i soggetti  promotori sono comunque tenuti  a fornire alle
societa' convenzionate per l'istruttoria una relazione articolata sui
seguenti punti:
  a)  sintetica  esposizione  della situazione  socioeconomica  della
specifica area di intervento  (squilibri e potenzialita' direttamente
affrontati dal patto, quali ad esempio: livelli di reddito, dotazione
infrastrutturale,  mercato del  lavoro, livello  medio di  istruzione
nelle  aree interessate,  ecc.) delle  finalita' generali  perseguite
(crescita,  occupazione, ecc.)  dei soggetti  coinvolti (associazioni
imprenditoriali  e  sindacali,  singoli   gruppi  di  imprenditori  e
associazioni locali portatori di interesse, rappresentanze di base di
disoccupati e di lavoratori, istituzioni  ed enti locali, societa' ed
istituti di credito, societa' di sviluppo locale, ecc.);
  b) descrizione  degli obiettivi individuati (ad  esempio: riduzione
della   disoccupazione,  utilizzo/emersione   del  lavoro   sommerso,
crescita dei  flussi turistici, sviluppo e/o  razionalizzazione della
base produttiva  del settore interessato, riduzione  di diseconomie o
sviluppo  di   economie  esterne   specifiche,  anche   di  carattere
ambientale, culturale, ecc.);
  c) indicazione delle linee di intervento specificamente individuate
(investimenti produttivi, in  infrastrutture, sul patrimonio naturale
e  storicoculturale,   ecc.),  e  descrizione  dei   loro  principali
contenuti operativi e della loro coerenza con gli obiettivi;
  d)  elencazione   delle  iniziative  trasmesse  in   istruttoria  e
indicazione  dei loro  principali contenuti  e delle  loro principali
caratteristiche  economiche   e  realizzative   (costi,  occupazione,
dimensione  fisica, tempi  e  modalita'  attuative), comprese  quelle
relative ad eventuali impatti ambientali;
  e) coerenza e integrazione (funzionale  e temporale) tra le diverse
iniziative e validita' complessiva del patto;
  f)   indicazione  della   tempistica  necessaria   all'avvio,  alla
realizzazione ed all'entrata a regime degli investimenti.
  1.10.  Non  potra'  comunque   essere  ammesso  all'istruttoria  un
complesso di iniziative che comporti  un finanziamento a valere sulle
risorse  destinate  dal CIPE  eccedente  del  20% il  limite  massimo
previsto  (cioe'  da 100  a  120  miliardi  di lire)  e/o  iniziative
infrastrutturali per un importo superiore  del 50% il relativo limite
massimo (cioe' da 30 a 45 miliardi di lire).
  A  tale  scopo e'  opportuno  che  la  presentazione del  patto  in
istruttoria sia accompagnata dalla  lista delle iniziative secondo un
ordine   di  preferenza,   distinto  tra   iniziative  produttive   e
infrastrutturali, predisposto dai soggetti promotori.
        2. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA PER I PATTI TERRITORIALI
  2.1.  All'istruttoria delle  societa' convenzionate  possono essere
ammessi unicamente i patti territoriali corredati da:
  1) richiesta di istruttoria sottoscritta dal soggetto responsabile,
ove  costituito,  ovvero  dal   legale  rappresentante  del  soggetto
delegato da tutti i promotori;
  2) copia  del protocollo d'intesa del  patto territoriale stipulato
ai sensi e per gli effetti di  cui al punto 2.10.1, lettera a), della
delibera   CIPE  del   21  marzo   1997,  corredato   dalla  seguente
documentazione esplicativa del contenuto del patto:
  a)  l'ambito territoriale  di riferimento  del patto  con sintetica
esposizione della relativa situazione socioeconomica;
  b)  le specifiche  finalita'  di sviluppo  locale individuate,  con
l'indicazione   delle  iniziative   produttive  e   degli  interventi
infrastrutturali,  coerenti   con  le  finalita'   di  programmazione
regionale, che si intendono realizzare, nonche' integrati tra di loro
e coerenti con la validita' complessiva del patto;
  c) gli impegni assunti tra i soggetti pubblici per l'attuazione, ai
sensi del punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997;
  d) gli impegni  e gli obblighi assunti  dai soggetti sottoscrittori
coinvolti;
  e)  la  stima  di  massima delle  complessive  risorse  finanziarie
occorrenti  a   valere  su  quelle   destinate  dal  CIPE   ai  patti
territoriali  o  su  altre   risorse  statali,  regionali,  locali  e
comunitarie,   nonche'  i   relativi   piani   temporali  di   avvio,
realizzazione ed entrata a regime degli interventi;
  f) l'eventuale  inserimento del patto in  programmi di cooperazione
regionale nordsud;
  g) l'indicazione  del soggetto  responsabile ovvero, se  non ancora
costituito, del soggetto delegato dai promotori;
  3)  i  singoli progetti  di  investimento  produttivo e  interventi
infrastrutturali, corredati dalla  necessaria documentazione, nonche'
dalla  dichiarazione  sottoscritta  dal legale  rappresentante  sulle
modalita' prescelte per la  percezione dell'agevolazione (ordinaria o
sotto forma di credito d'imposta ex art. 7, della legge n. 449/1997);
  4)  specifica   relazione  finale   trasmessa  dalla   Societa'  di
assistenza tecnica  che ha  svolto in  favore del  patto territoriale
l'attivita' prevista  ai sensi  del punto  2.10.1, lettera  b), della
delibera CIPE  21 marzo 1997, eventualmente  accompagnata dalla lista
delle iniziative secondo l'ordine di  preferenza di cui al precedente
punto 1.10. Nel  caso in cui vengano  trasmessi all'istruttoria patti
che non abbiano beneficiato dell'assistenza tecnica convenzionata con
il Ministero, i soggetti promotori  sono comunque tenuti a fornire la
relazione di cui al  precedente punto 1.9, eventualmente accompagnata
dalla lista delle iniziative secondo l'ordine di preferenza di cui al
precedente punto 1.10.
  5)  copia  della   documentazione  comprovante  il  soddisfacimento
dell'obbligo   di   comunicazione    dell'iniziativa   alla   regione
interessata, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE;
  6)  l'impegno  incondizionato di  tutti  i  soggetti interessati  a
pervenire, nel caso di approvazione  del patto territoriale, alla sua
sottoscrizione entro sessanta giorni dall'approvazione stessa.
  2.2.  Il patto  territoriale  non puo'  prevedere,  a valere  sulle
specifiche risorse destinate dal  CIPE, l'utilizzo di somme superiori
a  100 miliardi  di lire.  A1 finanziamento  del medesimo  patto, nei
limiti per ciascun intervento,  previsti dalla normativa del settore,
possono inoltre concorrere,  in aggiunta a risorse  di privati, anche
ulteriori risorse  comunitarie, statali,  regionali e locali,  per le
quali sia accertata la  disponibilita' da parte delle amministrazioni
competenti.   La   quota   dei    mezzi   propri   nelle   iniziative
imprenditoriali, determinata  secondo i criteri e  le modalita' della
legge  n. 488/1992,  non puo'  essere inferiore  al 30%  del relativo
investimento.
  Fermo  restando  l'onere  a  carico  dello  Stato  sopra  indicato,
possono,  comunque,  essere  ammessi all'istruttoria  della  societa'
convenzionata anche i patti  territoriali che presentano richieste di
finanziamento entro i limiti di cui al precedente punto 1.10, secondo
capoverso.
  Ove a  seguito dell'istruttoria  svolta permanga il  superamento di
uno o  di entrambi i predetti  limiti e non sia  stata predisposta la
lista  di  cui   al  precedente  punto  1.10,  la   societa'  ne  da'
comunicazione  ai   soggetti  promotori   sospendendo  l'istruttoria.
Qualora i soggetti promotori non  provvedano entro sessanta giorni da
tale  comunicazione ad  adeguare  il patto  territoriale ai  predetti
limiti,  la  societa'  conclude negativamente  l'istruttoria  dandone
comunicazione al Ministero e ai soggetti promotori.
  Nel caso  in cui  sia stata predisposta  la lista  delle iniziative
secondo  l'ordine di  preferenza  di cui  al  precedente punto  1.10,
qualora   nel  corso   dell'istruttoria  la   societa'  convenzionata
verifichi  l'inammissibilita' o  rinuncia al  finanziamento di  una o
piu'  iniziative  produttive  e/o infrastrutturali,  ne  da'  formale
comunicazione  al   soggetto  responsabile  ovvero,  se   non  ancora
costituito,   al  soggetto   delegato   dai   promotori  e   provvede
direttamente   ad   istruire    altra   iniziativa   produttiva   e/o
infrastrutturale individuata nella  lista preventivamente predisposta
dai  soggetti  promotori ai  sensi  del  precedente punto  1.10,  nel
rispetto dell'ordine di preferenza evidenziato.
  2.3.  All'atto  di ricevimento  della  domanda  relativa a  ciascun
patto,  e  comunque entro  dieci  giorni  lavorativi dal  ricevimento
stesso,  la societa'  convenzionata trasmettera'  al Ministero  copia
della stessa domanda protocollata.
  La  Societa'   convenzionata,  verificata   l'ammissibilita'  della
domanda,    dara'    comunicazione     al    Ministero    dell'inizio
dell'istruttoria  entro e  non  oltre trenta  giorni  dalla data  del
ricevimento.  Entro  lo  stesso  termine  la  societa'  convenzionata
comunichera' al  Ministero delle finanze  e al Ministero  del tesoro,
del bilancio  e della programmazione  economica le iniziative  per le
quali l'imprenditore  abbia optato per l'agevolazione  sotto forma di
credito di imposta.
  Tutte le  attivita' istruttorie dovranno essere  svolte nel termine
di novanta giorni dalla data di inizio dell'istruttoria. Tale termine
puo' essere sospeso  una sola volta, con  comunicazione al Ministero,
per  non  piu'  di  sessanta  giorni, entro  i  quali  devono  essere
presentate eventuali integrazioni  delle documentazioni relative alle
singole iniziative  o interventi  da parte dei  soggetti beneficiari,
sulla  base  delle indicazioni  agli  stessi  fornite dalla  societa'
convenzionata.
  La  Societa' fornira'  al Ministero  ogni eventuale  documentazione
richiesta.
  2.4. L'istruttoria  dei patti territoriali dovra'  essere diretta a
fornire motivati elementi di valutazione in ordine alla coerenza, sul
piano sia funzionale che temporale, delle diverse iniziative proposte
alle finalita' ed agli obiettivi  del patto, anche con riferimento ai
programmi  di cooperazione  regionale  Nord-Sud, di  cui all'art.  1,
comma 73, della legge n. 549/1995,  nonche' al rispetto dei limiti di
finanziamento di  cui al punto 2.9,  lettere a) e c),  della delibera
CIPE del 21 marzo 1997.
  Oltre alla valutazione della coerenza  del patto nel suo complesso,
dovra'   essere  svolta   l'istruttoria   delle  singole   iniziative
imprenditoriali  e dei  singoli interventi  infrastrutturali pubblici
sulla base dei criteri sotto riportati.
  A) Istruttoria singole iniziative imprenditoriali.
  Sono ritenute  ammissibili ai finanziamenti le  iniziative proposte
da imprese operanti nei settori  ammessi dal decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992,  n.  488  e  successive   modifiche  ed  integrazioni  e  dalle
successive  disposizioni attuative,  nonche'  dall'art.  9, comma  1,
della legge  27 dicembre  1997, n.  449, o da  altri regimi  di aiuto
nazionale o  regionale previsti  per i  settori di  cui al  punto 2.1
della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e approvati dalla U.E.
  Per   le   spese  ammissibili   e   per   le  relative   iniziative
imprenditoriali sono  applicati i criteri previsti  per le iniziative
imprenditoriali  disciplinati dalla  legge n.  488/1992 e  successive
modificazioni   e   integrazioni   e  dalle   relative   disposizioni
applicative.
  Ai  fini della  decorrenza dell'ammissibilita'  delle spese,  fermo
restando quanto  previsto per le iniziative  disciplinate dalla legge
n. 488/1992, il  termine di riferimento e' quello  relativo alla data
di  inizio  dell'istruttoria comunicata  al  Ministero  ai sensi  del
precedente punto 2.3, secondo capoverso.
  Sono ammesse  alle agevolazioni anche  le spese per  beni acquisiti
tramite locazione  finanziaria, purche' il bene  oggetto di locazione
venga   utilizzato  dall'impresa   durante   tutto   il  periodo   di
realizzazione   dell'investimento  e   fermo   restando  il   vincolo
quinquennale  di   destinazione  del  bene   stesso  all'investimento
agevolato.  Le  spese ammesse  ad  agevolazione  a tale  titolo  sono
pertanto  quelle relative  ai canoni  pagati dall'impresa  durante il
periodo di  realizzazione dell'investimento,  al netto  di interessi,
spese ed eventuali quote  riferite alla manutenzione e all'assistenza
tecnica contenute nel canone.
  Ai  fini   dell'erogazione  del  contributo  relativa   alla  parte
acquisita   tramite  locazione   finanziaria,   e'  sufficiente   che
l'ammontare  dei canoni  (al netto  dell'IVA) pagati  fino alla  data
dell'erogazione sia non  inferiore al 30% del costo  dei beni oggetto
dell'agevolazione.
  A  tal  fine  la   societa'  di  locazione  finanziaria  rilascera'
all'impresa    beneficiaria    apposita   dichiarazione    attestante
l'ammontare dei canoni, con la specificazione di cui sopra, (al netto
dell'IVA) pagati alla data.
  Le  spese stesse  dovranno  essere sostenute  entro  il termine  di
quarantotto  mesi dalla  data  di inizio  dell'istruttoria del  patto
territoriale.
  In   relazione  alla   prevista   tempistica  degli   investimenti,
l'erogazione  delle agevolazioni  potra' avvenire  in 2,  3, 4  quote
annuali di pari importo.
  Il livello dell'apporto dei mezzi  propri da parte dell'impresa, da
dimostrare all'atto della richiesta  di ogni singola erogazione delle
agevolazioni,  resta  stabilito nei  termini  di  cui al  punto  2.9,
lettera d), della delibera CIPE.
  La parte descrittiva  del business plan, cosi'  come previsto nella
documentazione    richiesta,     dovra'    contenere    espressamente
l'indicazione  sulla funzionalita'  e  coerenza dell'iniziativa  alle
finalita' e agli obiettivi del patto al suo complesso.
  Le  domande   relative  alle  iniziative   imprenditoriali  saranno
presentate sottoscritte  dal legale rappresentante dell'impresa  o da
suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15,  e corredate della documentazione  e delle dichiarazioni
richieste,   utilizzando   l'apposito   modulo  in   originale   reso
disponibile presso le Societa' convenzionate per l'istruttoria.
  B) Istruttorie relative a interventi infrastrutturali.
   Potranno essere istruiti unicamente interventi:
  a)  strettamente funzionali  alle  finalita' e  agli obiettivi  del
Patto territoriale;
  b) proposti  dai soggetti di cui  all'art. 2, comma 2,  lettera a),
della  legge 11  febbraio 1994,  n.  109, e  successive modifiche  ed
integrazioni,  ed ubicati  nelle aree  individuate dalla  Commissione
dell'Unione  europea,  obiettivi  1,  2  e 5  b,  nonche'  in  quelle
rientranti nella fattispecie  di cui all'art. 92.3.C  del trattato di
Roma;
  c)  per i  quali venga  predeterminato  il soggetto  gestore ed  il
soggetto   destinatario  delle   opere  pubbliche,   a  norma   delle
disposizioni vigenti.
  Ai fini della verifica del limite di cui al punto 2.9, lettere a) e
c),  della  delibera  CIPE  del 21  marzo  1997  saranno  considerate
ammissibili al  finanziamento, totale  o parziale, solo  le tipologie
d'investimento che  corrispondono alle  attivita' di cui  all'art. 2,
comma 1, della legge n. 109/1994.
  I progetti,  ai fini  del completamento  dell'istruttoria, dovranno
essere  costituiti dagli  elaborati previsti  dall'art. 16,  comma 4,
della legge  n. 109/1994,  e successive  modifiche ed  integrazioni e
riportati  nell'apposita scheda  di  sintesi, utilizzando  l'apposito
modulo in originale reso disponibile presso le Societa' convenzionate
per l'istruttoria, nonche' corredati  dal quadro delle esigenze cosi'
come definito dall'articolo 16, comma 3, della medesima legge e dalla
documentazione richiesta.
  I   singoli   progetti   dovranno  essere   accompagnati   da   una
dichiarazione  del  responsabile  unico   del  procedimento,  di  cui
all'art.  7, commi  1  e  2, della  legge  n.  109/1994 e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   da  cui   risulti   la   conformita'
dell'intervento   a  quanto   disposto  dalle   specifiche  normative
regionali di settore e dalla pianificazione regionale.
  Nel caso di progetti proposti da amministrazioni ed enti pubblici i
costi di  investimento ammissibili  sono comprensivi  dell'IVA, fatta
salva  la successiva  restituzione delle  relative poste  in caso  di
mancato utilizzo ai sensi della vigente normativa fiscale.
  2.5. La societa' convenzionata, effettuata l'istruttoria, trasmette
al  Ministero  una   relazione  istruttoria  conclusiva,  utilizzando
l'apposito schema, contenente i seguenti aspetti:
    Per le iniziative imprenditoriali:
      a) informazioni generali sull'iniziativa;
  b) capacita'  imprenditoriale del proponente e  affidabilita' nella
realizzazione dell'iniziativa;
  c) consistenza patrimoniale e  finanziaria dell'impresa o, nel caso
di  impresa  di nuova  costituzione,  dei  soggetti  che ne  siano  i
promotori;
  d) validita' tecnica, economica  e finanziaria dell'iniziativa, con
specifico  riferimento  alla   dimensione  degli  investimenti,  alla
redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario, con
particolare  evidenza della  tempestivita'  e  della adeguatezza  dei
mezzi propri;
  e) funzionalita' e coerenza  dell'iniziativa alle finalita' ed agli
obiettivi del patto;
  f)  caratteristiche rilevanti  di  compatibilita'  con lo  sviluppo
ecosostenibile;
  g)  eventuali  investimenti  agevolati preesistenti  alla  data  di
inizio  dell'istruttoria   e  solo  se  collegati   all'iniziativa  e
significativi per la sua realizzazione;
  h) sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;
      i) ammissibilita' delle spese e congruita' dei costi;
  j) pertinenza e  coerenza del piano finanziario  di copertura degli
investimenti e dell'impiego dei mezzi propri;
  k) attendibilita'  dei tempi  dichiarati di avvio  a realizzazione,
ultimazione  e  di  entrata  a  regime e  coerenza  con  i  tempi  di
realizzazione del Patto;
  l) elencazione degli atti  necessari all'avvio, alla realizzazione,
all'ultimazione ed all'entrata a regime degli investimenti.
    Per le iniziative infrastrutturali:
  a) natura pubblica dei soggetti che propongono gli interventi (art.
2,  comma 2,  lettera a),  della legge  n. 109/1994),  applicabilita'
della disciplina vigente sugli appalti pubblici, localizzazione nelle
zone ammesse dalla normativa sulle aree depresse;
  b)  individuazione  del soggetto  destinatario  delle  opere e  del
soggetto gestore;
  c)  validita'  tecnicoeconomica   in  riferimento  alle  dimensioni
fisiche  e finanziarie  dell'intervento, tramite  una verifica  degli
indicatori  fisici,  economici, finanziari  e  tecnicoamministrativi,
mirata anche al riscontro della cantierabilita' dichiarata;
  d) funzionalita'  e coerenza dell'intervento alle  finalita' e agli
obiettivi del patto e benefici economici perseguiti;
  e) caratteristiche rilevanti per la compatibilita' con uno sviluppo
ecosostenibile (compatibilita' o impatto);
  f)   equilibrio  del   piano  finanziario   dell'investimento,  con
particolare riferimento alle modalita'  di utilizzo delle altre fonti
(pubbliche, private o comunitarie);
  g)  sussistenza delle  condizioni  amministrative e  programmatiche
necessarie alla realizzazione  dell'intervento, con indicazione delle
eventuali condizioni di  realizzabilita' e di accordi  tra i soggetti
pubblici interessati;
  h) equilibrio economico della gestione, con particolare riferimento
alle fonti di copertura ed alla loro disponibilita';
  i)  attendibilita' dei  tempi  dichiarati di  cantierabilita' e  di
realizzazione e coerenza con i tempi di realizzazione del patto;
  j) elencazione degli atti necessari all'avvio, alla realizzazione e
all'entrata in regime degli investimenti;
  k) eventuali condizioni cui  i singoli interventi devono sottostare
per  garantire  la  realizzabilita' dell'iniziativa,  anche  ai  fini
dell'accordo di soggetti pubblici, di cui al punto 2.8 della delibera
CIPE del 21 marzo 1997.
  Per l'individuazione della coerenza complessiva del patto:
  a) capacita' di promozione dello  sviluppo locale, coerenza tra gli
obiettivi  perseguiti ed  eventuale  raccordo  con la  programmazione
regionale;
  b) capacita'  ed affidabilita' del soggetto  responsabile, ove gia'
individuato;
  c) capacita'  imprenditoriale o tecnicoamministrativa  dei soggetti
attuatori   delle   iniziative    produttive   o   degli   interventi
infrastrutturali;
  d) coerenza degli impegni gia' assunti e fattibilita' degli impegni
da  assumere  da  parte  di firmatari  del  protocollo  d'intesa  per
l'attuazione del patto.
  2.6. Entro i termini previsti  dal precedente punto 2.3 la societa'
consegnera' al Ministero  le risultanze dell'istruttoria, indicandone
specificamente l'esito, trasmettendo quanto segue:
     a) il modulo di domanda di istruttoria del patto;
  b)  la  relazione  istruttoria conclusiva,  comprensiva  di  quelle
relative a ciascuna iniziativa  imprenditoriale, a ciascun intervento
infrastrutturale e a quella complessiva di coerenza al patto;
  c) l'elenco delle  iniziative e degli interventi  per singolo patto
territoriale,   con  l'indicazione,   per   ciascuna  iniziativa   ed
intervento, della denominazione dei soggetti proponenti, dell'importo
complessivo  delle  spese  ritenute ammissibili,  dell'importo  delle
agevolazioni, della nuova  occupazione e di quella  mantenuta e della
validita' tecnicoeconomica;
  d)  l'elenco   delle  iniziative  e  degli   interventi  con  esito
istruttorio negativo, con l'indicazione del motivo di non ammissione;
  e) tempi e modalita' di realizzazione del patto, piano temporale di
spesa e piano finanziario del patto;
  f) descrizione delle  eventuali modificazioni intervenute (rispetto
a  quanto  e'  emerso  dalla   assistenza  tecnica  o  rispetto  alla
presentazione della  domanda) sulla coerenza complessiva  del patto a
seguito dell'istruttoria.
  2.7. Il Ministero, approvato con  decreto il patto da stipulare, ne
da'   comunicazione  al   soggetto  responsabile   ovvero,  ove   non
costituito, al soggetto delegato dai soggetti promotori.
  2.8.  Con   esclusione  delle   imprese  che  abbiano   optato  per
l'agevolazione sotto forma  di credito d'imposta e  fermo restando le
disposizioni previste al punto 2.11  della delibera CIPE del 21 marzo
1997  e nel  decreto  del  Ministro del  tesoro  del  4 agosto  1997,
relative  alle erogazioni  dei  finanziamenti, prima  dell'erogazione
dell'ultimo rateo del finanziamento  previsto per ciascuna iniziativa
ed  intervento,  la  societa'   convenzionata  dovra'  verificare  la
documentazione  finale  di spesa  relativa  a  ciascuna iniziativa  e
intervento predisposta dal soggetto responsabile del patto.
   Tale documentazione di spesa sara' costituita:
  a) per  le iniziative  imprenditoriali, dalle  specifiche relazioni
finali di spesa corredate  della documentazione e delle dichiarazioni
previste dalle  disposizioni normative e procedurali  che regolano le
iniziative agevolate dalla legge  n. 488/1992, e successive modifiche
ed integrazioni;
  b) per  gli interventi  infrastrutturali pubblici,  dalle relazioni
finali  di   spesa  redatte  dai  soggetti   attuatori  dei  progetti
finanziati  e corredate  dal  certificato di  collaudo approvato,  ai
sensi   della  legge   n.   109/1994,  e   successive  modifiche   ed
integrazioni.
  Tali   documentazioni  dovranno   essere  integrate   da  eventuali
prescrizioni  stabilite   dal  decreto  di  approvazione   del  patto
territoriale o da protocolli aggiuntivi.
  2.9. Sulla  base della documentazione finale  di spesa, predisposta
dal soggetto responsabile, la societa' convenzionata:
  a)   attestera'  al   Ministero   di  essere   in  possesso   delle
dichiarazioni debitamente compilate;
  b) esaminera' e  verifichera' la completezza e  la pertinenza delle
documentazioni   di   spesa   prodotte,   la   corrispondenza   degli
investimenti  realizzati con  quelli  finanziati, l'ammissibilita'  e
congruita' delle spese sostenute.
  La  verifica  delle  documentazioni  finali  di  spesa  di  ciascun
investimento sara'  effettuata entro sessanta giorni  dal ricevimento
della relazione finale trasmessa dal soggetto responsabile.
  Sulla base  delle relazioni  semestrali' sullo stato  di attuazione
del  patto territoriale,  predisposto  dal  soggetto responsabile  ai
sensi  del punto  2.5  della  delibera CIPE  del  21  marzo 1997,  il
Ministero    potra'    richiedere   alla    societa'    convenzionata
l'effettuazione sulle  singole iniziative o interventi,  di verifiche
analoghe a quelle previste per  la certificazione della spesa finale,
da espletarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
  Le attivita' di verifica di cui  al presente punto daranno luogo ad
apposite relazioni, da trasmettere entro  i termini sopra indicati al
Ministero e  alla Cassa depositi  e prestiti, nelle quali  verra' tra
l'altro segnalata  ogni eventuale difformita'  rilevata nell'utilizzo
dei  finanziamenti  concessi  rispetto  all'iniziativa  o  intervento
positivamente istruito.
                         3. CONTRATTI D'AREA
  3.1   Per  quanto   riguarda   le   iniziative  imprenditoriali   e
infrastrutturali  comprese nei  contratti  d'area  si applicano,  per
quanto  compatibili, i  criteri indicati  alle  lettere A)  e B)  del
precedente punto 2.4 del presente comunicato.