N. 322 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Prescrizione   e   decadenza   -  Sospensione  della  prescrizione  -
 Applicabilita' tra le societa' di persone e i loro amministratori per
 le azioni di responsabilita' contro questi ultimi,  finche'  sono  in
 carica  -  Lesione  del  principio  di  eguaglianza  e  disparita' di
 trattamento in riferimento alle societa' di capitali - Violazione del
 diritto di azione e  di  difesa  di  tali  societa'  a  fronte  delle
 irregolarita'  dei  loro  amministratori  -  Omessa  previsione della
 sospensione della prescrizione del diritto di azione tra la  societa'
 di  capitali  ed  i  suoi  amministratori  finche'  sono  in carica -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.C., art. 2941, n. 7).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.30 del 29-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del
 codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996  dalla
 Corte  di  cassazione  sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l.  contro
 Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l.  e  di  Romaldi
 Michele;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  febbraio  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l..
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  La  Corte  di  cassazione,  nel  corso  di  un  giudizio  di
 responsabilita'  promosso  da una societa' a responsabilita' limitata
 contro il suo amministratore per fatti commessi nel  periodo  in  cui
 l'attrice  era  costituita  come societa' in accomandita semplice, ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941,  n.  7,  del
 codice  civile,  nella  parte in cui non prevede la sospensione della
 prescrizione tra le societa' di persone  ed  i  loro  amministratori,
 finche'  sono  in  carica, per le azioni di responsabilita' contro di
 essi.
   2. - Ad avviso della Corte rimettente, la disparita' di trattamento
 che la norma denunciata comporterebbe tra le societa'  di  persone  e
 quelle di capitali sarebbe irragionevole "in quanto non ancorabile ad
 una sostanziale diversita' di tutela apprestata dalla legge".
   La  differente  disciplina  che  il codice detta per le societa' di
 persone  e  per  quelle  di  capitali  in  tema   di   revoca   degli
 amministratori  e  di  azione di responsabilita' contro questi ultimi
 (senza, peraltro, che l'esercizio di  siffatti  strumenti  di  tutela
 possa   considerarsi  meno  agevole  nell'ambito  delle  societa'  di
 capitali),  non  varrebbe,  infatti,  a   giustificare   la   diversa
 regolamentazione  della  sospensione  della  prescrizione, rinvenendo
 quest'ultima la sua ragion d'essere nella "pratica  impossibilita'  o
 difficolta'  di  esercitare il diritto per una condizione particolare
 del titolare (art. 2942 cod. civ.)  ovvero per una speciale relazione
 esistente fra costui ed il soggetto passivo (art. 2941 cod. civ.)".
   Il particolare rapporto tra le  societa'  di  capitali  ed  i  loro
 amministratori  -  che costituirebbe la ratio della sospensione della
 prescrizione  di  cui  all'art.  2941,  n.  7,  del   cod.   civ.   -
 sussisterebbe,  infatti,  in modo ancora piu' incisivo nelle societa'
 di persone, ove il  vincolo  personale  sarebbe  piu'  intenso  ed  i
 condizionamenti piu' agevoli e frequenti.
   La  norma  denunciata, dunque, con l'escludere la sospensione della
 prescrizione tra le societa' di  persone  ed  i  loro  amministratori
 finche'  sono  in  carica  per le azioni di responsabilita' contro di
 essi, risulterebbe lesiva sia del principio  di  eguaglianza  sancito
 dall'art.   3   della   Costituzione,  che  richiede  uniformita'  di
 trattamento di situazioni omogenee, sia del diritto di difesa di  cui
 all'art.   24 della Costituzione, sotto il profilo della possibilita'
 di una adeguata tutela delle  societa'  di  persone  a  fronte  delle
 irregolarita' dei loro amministratori.
   La  rilevanza  della questione deriverebbe dalla circostanza che il
 credito azionato nei confronti dell'amministratore riguarda, come  si
 e' detto, il periodo in cui l'attrice era costituita come societa' in
 accomandita  semplice.  Sicche',  solo  l'eventuale  dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata  potrebbe
 consentire  l'accoglimento  del  ricorso proposto avverso la sentenza
 con cui sono stati dichiarati prescritti  i  diritti  maturati  dalla
 societa' anteriormente ad una certa data.
   3. - Si e' costituita dinanzi a questa Corte la societa' ricorrente
 nel  giudizio  a  quo, che - argomentando in modo sostanzialmente non
 dissimile  dalla  ordinanza  di  rimessione   -   ha   concluso   per
 l'accoglimento della questione.
   In  particolare,  secondo  la  parte  privata, mentre i soci di una
 societa' di capitali  potrebbero  -  a  nulla  rilevando  l'eventuale
 dissenso  degli amministratori - rimuovere questi ultimi dalla carica
 ed esercitare nei loro  confronti  l'azione  di  responsabilita',  la
 stessa  possibilita'  sarebbe condizionata per i soci di una societa'
 in  accomandita semplice - ai sensi dell'art. 2319 del cod. civ. - al
 consenso  dei  soci  accomandatari;  sicche',   sarebbe   del   tutto
 immotivata  la  diversa  e  meno  favorevole  disciplina  in  tema di
 sospensione della prescrizione che il codice detta per le societa' di
 persone rispetto a quella stabilita dall'art.  2941, n. 7,  del  cod.
 civ. per le societa' di capitali.
   La denunciata disparita' di trattamento, conclude la parte, sarebbe
 ancor  piu' ingiustificata anche alla luce di un recente orientamento
 giurisprudenziale che ha riconosciuto alle societa' di  persone  "una
 sia pur limitata soggettivita' giuridica".
   4.  -  La parte privata resistente nel giudizio a quo ha depositato
 atto di costituzione oltre il termine prescritto.
                        Considerato in diritto
   1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento agli artt.  3 e
 24 della Costituzione - della legittimita'  costituzionale  dell'art.
 2941,  n.  7,  del  codice  civile, nella parte in cui non prevede la
 sospensione della prescrizione tra le societa' di persone ed  i  loro
 amministratori,   finche'   sono   in   carica,   per  le  azioni  di
 responsabilita' contro di essi.
   2. - La questione e' fondata, nei limiti di seguito precisati.
   3. - Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformita'  al
 diritto  vivente,  l'applicabilita', sia diretta che analogica, della
 norma denunciata alle societa' di persone.
   4.  -  Puo',  dunque,  passarsi  all'esame   della   questione   di
 costituzionalita'  che,  in relazione all'oggetto del giudizio a quo,
 riguarda la disparita' di trattamento tra le societa' di  capitali  e
 la  societa'  in  accomandita semplice per essere le prime, in quanto
 persone giuridiche, ricomprese nella previsione dell'art. 2941, n. 7,
 del codice civile da cui  risulta,  invece,  esclusa,  per  l'assenza
 della personalita' giuridica, la seconda.
   Questa  Corte  ha gia' avuto modo di affermare che "se esorbita dai
 compiti  del  giudice  delle  leggi  quello  di  creare   una   nuova
 fattispecie  di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito
 sindacare l'omissione legislativa nell'ambito  di  una  ipotesi  gia'
 determinata",  evidenziando  altresi'  come  in questo caso "la norma
 richiamata deve costituire un valido tertium comparationis,  tale  da
 rendere   illegittima  l'omissione  e  conseguentemente  doverosa  la
 sentenza additiva della Corte" (sentenza n. 2 del 1998). Quel che  si
 tratta,  allora,  di  accertare  e'  se  la  societa'  in accomandita
 semplice possa considerarsi omogenea alle societa' di capitali, e se,
 conseguentemente, la sua esclusione dall'ambito della norma censurata
 risulti lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, Cost.).
   L'omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto deve essere, poi,
 valutata in rapporto alla ratio della norma denunciata,  verificando,
 in  particolare, se tale ratio sia riferibile indistintamente a tutte
 le fattispecie che si tratta di confrontare.
   E' noto che le cause di sospensione della  prescrizione  consistono
 in  talune circostanze, specificate dal legislatore, che ostacolano o
 rendono difficile l'esercizio del diritto e  giustificano,  pertanto,
 l'inerzia del titolare.
   Ed  e' del pari noto che le cause di sospensione sono suddivise dal
 codice in due  categorie  a  seconda  che  siano  costituite  da  una
 speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto ed
 il  soggetto passivo o da una condizione particolare del titolare del
 diritto.
   Nella  prima  categoria  e'  contemplata  la  causa  di sospensione
 prevista dalla norma denunciata la quale sarebbe  giustificata  dalla
 circostanza che la permanenza in carica degli amministratori viene di
 fatto  ad ostacolare la possibilita', in capo alla persona giuridica,
 di   acquisire   una   piena   conoscenza   del   loro   operato   e,
 conseguentemente,  di valutare se gli amministratori siano incorsi in
 violazioni dei loro obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di
 responsabilita'.
   Mentre, secondo una diversa tesi  dottrinale,  formulata  sotto  il
 vigore  del  codice civile del 1865, la ratio della sospensione della
 prescrizione andrebbe individuata per la societa'  commerciale  nella
 identita' che si verrebbe a determinare nell'esercizio dell'azione di
 responsabilita' tra la persona che dovrebbe agire e quella contro cui
 l'azione  dovrebbe  essere rivolta. Si e' detto, infatti, che essendo
 la societa' commerciale, come persona giuridica, rappresentata  dagli
 amministratori,   questi,   se  dovessero  agire  contro  se  stessi,
 riunirebbero in se' la duplice qualita' di attori (in senso  formale)
 e di convenuti.
   Indipendentemente   dall'opinione   che   si  ritenga  al  riguardo
 preferibile, una ratio identica a quella posta  a  base  della  norma
 denunciata ricorre anche per la societa' in accomandita semplice che,
 come  quelle  dotate  di  personalita' giuridica, e' gestita da uno o
 piu' amministratori che agiscono per la stessa e  che,  dunque,  sono
 responsabili  per  la inosservanza degli obblighi posti a loro carico
 dalla legge o dal contratto sociale.
   Se, dunque, la  ratio  della  sospensione  della  prescrizione  e',
 comunque,  riferibile  al  rapporto  gestorio  che  lega  la societa'
 all'amministratore, e' evidente come resti del  tutto  irrilevante  a
 tal  fine che si tratti di una societa' avente personalita' giuridica
 o - come nel caso sottoposto all'esame del giudice a  quo  -  di  una
 societa' in accomandita semplice.
   La  diversita'  di  disciplina  che  il  legislatore  detta  per le
 societa' di capitali e per la societa'  in  accomandita  semplice  in
 tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore non
 risulta  d'altro  lato  in contrasto, come rilevato anche dalla Corte
 rimettente, con la ricorrenza in tutti i suddetti tipi  societari  di
 una  identica ratio legittimante la sospensione della prescrizione e,
 dunque, con l'omogeneita', sotto  tale  aspetto,  della  societa'  in
 accomandita semplice rispetto a quelle di capitali.
   Omogeneita'  che  rende la esclusione della societa' in accomandita
 semplice dall'ambito applicativo della  norma  denunciata  del  tutto
 priva   di   ragionevole  giustificazione  e,  pertanto,  lesiva  del
 principio di eguaglianza.
   Resta in tal modo assorbita ogni altra censura.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7,  del
 codice  civile,  nella  parte  in cui non prevede che la prescrizione
 rimane sospesa tra la societa' in  accomandita  semplice  ed  i  suoi
 amministratori,   finche'   sono   in   carica,   per  le  azioni  di
 responsabilita' contro di essi.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0952