N. 322 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Prescrizione e decadenza - Sospensione della prescrizione - Applicabilita' tra le societa' di persone e i loro amministratori per le azioni di responsabilita' contro questi ultimi, finche' sono in carica - Lesione del principio di eguaglianza e disparita' di trattamento in riferimento alle societa' di capitali - Violazione del diritto di azione e di difesa di tali societa' a fronte delle irregolarita' dei loro amministratori - Omessa previsione della sospensione della prescrizione del diritto di azione tra la societa' di capitali ed i suoi amministratori finche' sono in carica - Illegittimita' costituzionale. (C.C., art. 2941, n. 7). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.30 del 29-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l. contro Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l. e di Romaldi Michele; Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l.. Ritenuto in fatto 1. - La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio di responsabilita' promosso da una societa' a responsabilita' limitata contro il suo amministratore per fatti commessi nel periodo in cui l'attrice era costituita come societa' in accomandita semplice, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le societa' di persone ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi. 2. - Ad avviso della Corte rimettente, la disparita' di trattamento che la norma denunciata comporterebbe tra le societa' di persone e quelle di capitali sarebbe irragionevole "in quanto non ancorabile ad una sostanziale diversita' di tutela apprestata dalla legge". La differente disciplina che il codice detta per le societa' di persone e per quelle di capitali in tema di revoca degli amministratori e di azione di responsabilita' contro questi ultimi (senza, peraltro, che l'esercizio di siffatti strumenti di tutela possa considerarsi meno agevole nell'ambito delle societa' di capitali), non varrebbe, infatti, a giustificare la diversa regolamentazione della sospensione della prescrizione, rinvenendo quest'ultima la sua ragion d'essere nella "pratica impossibilita' o difficolta' di esercitare il diritto per una condizione particolare del titolare (art. 2942 cod. civ.) ovvero per una speciale relazione esistente fra costui ed il soggetto passivo (art. 2941 cod. civ.)". Il particolare rapporto tra le societa' di capitali ed i loro amministratori - che costituirebbe la ratio della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, del cod. civ. - sussisterebbe, infatti, in modo ancora piu' incisivo nelle societa' di persone, ove il vincolo personale sarebbe piu' intenso ed i condizionamenti piu' agevoli e frequenti. La norma denunciata, dunque, con l'escludere la sospensione della prescrizione tra le societa' di persone ed i loro amministratori finche' sono in carica per le azioni di responsabilita' contro di essi, risulterebbe lesiva sia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che richiede uniformita' di trattamento di situazioni omogenee, sia del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della possibilita' di una adeguata tutela delle societa' di persone a fronte delle irregolarita' dei loro amministratori. La rilevanza della questione deriverebbe dalla circostanza che il credito azionato nei confronti dell'amministratore riguarda, come si e' detto, il periodo in cui l'attrice era costituita come societa' in accomandita semplice. Sicche', solo l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata potrebbe consentire l'accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza con cui sono stati dichiarati prescritti i diritti maturati dalla societa' anteriormente ad una certa data. 3. - Si e' costituita dinanzi a questa Corte la societa' ricorrente nel giudizio a quo, che - argomentando in modo sostanzialmente non dissimile dalla ordinanza di rimessione - ha concluso per l'accoglimento della questione. In particolare, secondo la parte privata, mentre i soci di una societa' di capitali potrebbero - a nulla rilevando l'eventuale dissenso degli amministratori - rimuovere questi ultimi dalla carica ed esercitare nei loro confronti l'azione di responsabilita', la stessa possibilita' sarebbe condizionata per i soci di una societa' in accomandita semplice - ai sensi dell'art. 2319 del cod. civ. - al consenso dei soci accomandatari; sicche', sarebbe del tutto immotivata la diversa e meno favorevole disciplina in tema di sospensione della prescrizione che il codice detta per le societa' di persone rispetto a quella stabilita dall'art. 2941, n. 7, del cod. civ. per le societa' di capitali. La denunciata disparita' di trattamento, conclude la parte, sarebbe ancor piu' ingiustificata anche alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto alle societa' di persone "una sia pur limitata soggettivita' giuridica". 4. - La parte privata resistente nel giudizio a quo ha depositato atto di costituzione oltre il termine prescritto. Considerato in diritto 1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le societa' di persone ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi. 2. - La questione e' fondata, nei limiti di seguito precisati. 3. - Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformita' al diritto vivente, l'applicabilita', sia diretta che analogica, della norma denunciata alle societa' di persone. 4. - Puo', dunque, passarsi all'esame della questione di costituzionalita' che, in relazione all'oggetto del giudizio a quo, riguarda la disparita' di trattamento tra le societa' di capitali e la societa' in accomandita semplice per essere le prime, in quanto persone giuridiche, ricomprese nella previsione dell'art. 2941, n. 7, del codice civile da cui risulta, invece, esclusa, per l'assenza della personalita' giuridica, la seconda. Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "se esorbita dai compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi gia' determinata", evidenziando altresi' come in questo caso "la norma richiamata deve costituire un valido tertium comparationis, tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte" (sentenza n. 2 del 1998). Quel che si tratta, allora, di accertare e' se la societa' in accomandita semplice possa considerarsi omogenea alle societa' di capitali, e se, conseguentemente, la sua esclusione dall'ambito della norma censurata risulti lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, Cost.). L'omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto deve essere, poi, valutata in rapporto alla ratio della norma denunciata, verificando, in particolare, se tale ratio sia riferibile indistintamente a tutte le fattispecie che si tratta di confrontare. E' noto che le cause di sospensione della prescrizione consistono in talune circostanze, specificate dal legislatore, che ostacolano o rendono difficile l'esercizio del diritto e giustificano, pertanto, l'inerzia del titolare. Ed e' del pari noto che le cause di sospensione sono suddivise dal codice in due categorie a seconda che siano costituite da una speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto ed il soggetto passivo o da una condizione particolare del titolare del diritto. Nella prima categoria e' contemplata la causa di sospensione prevista dalla norma denunciata la quale sarebbe giustificata dalla circostanza che la permanenza in carica degli amministratori viene di fatto ad ostacolare la possibilita', in capo alla persona giuridica, di acquisire una piena conoscenza del loro operato e, conseguentemente, di valutare se gli amministratori siano incorsi in violazioni dei loro obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilita'. Mentre, secondo una diversa tesi dottrinale, formulata sotto il vigore del codice civile del 1865, la ratio della sospensione della prescrizione andrebbe individuata per la societa' commerciale nella identita' che si verrebbe a determinare nell'esercizio dell'azione di responsabilita' tra la persona che dovrebbe agire e quella contro cui l'azione dovrebbe essere rivolta. Si e' detto, infatti, che essendo la societa' commerciale, come persona giuridica, rappresentata dagli amministratori, questi, se dovessero agire contro se stessi, riunirebbero in se' la duplice qualita' di attori (in senso formale) e di convenuti. Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo preferibile, una ratio identica a quella posta a base della norma denunciata ricorre anche per la societa' in accomandita semplice che, come quelle dotate di personalita' giuridica, e' gestita da uno o piu' amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale. Se, dunque, la ratio della sospensione della prescrizione e', comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la societa' all'amministratore, e' evidente come resti del tutto irrilevante a tal fine che si tratti di una societa' avente personalita' giuridica o - come nel caso sottoposto all'esame del giudice a quo - di una societa' in accomandita semplice. La diversita' di disciplina che il legislatore detta per le societa' di capitali e per la societa' in accomandita semplice in tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore non risulta d'altro lato in contrasto, come rilevato anche dalla Corte rimettente, con la ricorrenza in tutti i suddetti tipi societari di una identica ratio legittimante la sospensione della prescrizione e, dunque, con l'omogeneita', sotto tale aspetto, della societa' in accomandita semplice rispetto a quelle di capitali. Omogeneita' che rende la esclusione della societa' in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza. Resta in tal modo assorbita ogni altra censura.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0952