Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attivita' musicali e teatrali di prosa.(GU n.176 del 30-7-1998)
Vigente al: 14-8-1998
IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483; Vista la circolare 30 gennaio 1997, n. 1/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997, recante: "Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attivita' musicali e teatrali di prosa"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 con il quale al Ministro Valter Veltroni e' stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di spettacolo; Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 1995, anche alla luce delle prime risultanze applicative; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 263 del 7 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole "su sovvenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a sovvenzioni", e dopo la parola "statali" sono inserite le seguenti: "e di enti pubblici territoriali"; b) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole "operativita' della cessione" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1"; c) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento e' relativo alle sovvenzioni di cui all'articolo 1"; d) nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "per ogni singola cessione", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'articolo 1". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 giugno 1998 Il Ministro delegato per lo spettacolo Veltroni Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 335 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.