MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1998 

  Modificazioni al regolamento del concorso pronostici "Enalotto".
(GU n.180 del 4-8-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
"Disciplina delle attivita' di gioco";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del  Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806, recante  "Norme  regolamentari  per l'approvazione  e
l'esecuzione del  decreto legislativo 14  aprile 1948, n.  496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco";
  Visto, in particolare, l'art. 41  del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  581  del  1951,  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  5 aprile 1962, n. 806,  il quale prevede
che il regolamento del gioco o  del concorso e' approvato con decreto
del Ministro delle finanze;
  Visto il regolamento del concorso  pronostici abbinato al gioco del
lotto, denominato  "Enalotto", approvato con decreto  ministeriale 29
ottobre 1957  (Gazzetta Ufficiale n. 49  del 26 febbraio 1958),  e da
ultimo  modificato  con decreto  10  ottobre  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la
disciplina  delle funzioni  dirigenziali nelle  amministrazioni dello
Stato;
  Vista la legge  3 febbraio 1993, n. 29  e successive modificazioni,
concernente    la    razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e la  revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;
                              Decreta:
  Al regolamento  del concorso pronostici connesso  con le estrazioni
del  lotto  (Enalotto), approvato  con  decreto  ministeriale del  29
ottobre 1957  e successive modificazioni, sono  apportate le seguenti
modifiche:
    a) modifiche all'art. 3:
    1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  il  conseguimento  della  vincita  di  seconda  categoria  il
pronosticatore deve  indovinare cinque dei sei  numeri primi estratti
nelle ruote del  lotto di cui al primo comma  del presente articolo e
il numero primo  estratto nella ruota di  Venezia, denominato "numero
complementare.";
    2) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  "La medesima  procedura si applica  anche nei confronti  del numero
complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione
vincente di prima categoria con punti sei o di seconda categoria, con
punti cinque  piu' il numero  complementare, perche' nelle  sei ruote
utili  per l'individuazione  del pronostico  vengono estratti  numeri
uguali  o per  qualsiasi  altro motivo,  si  applica la  disposizione
prevista al terzo comma dell'art. 14.";
    b) l'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 14. - Le giocate vincenti  sono di norma di cinque categorie.
Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi
ai primi  numeri estratti  nelle sei ruote  indicate nel  primo comma
dell'articolo  3 sono  esatti;  alla  seconda categoria  appartengono
quelle  in  cui   sono  esatti  cinque  pronostici   piu'  il  numero
complementare (primo  estratto nella  ruota di Venezia),  alla terza,
alla quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5,
4 e 3 pronostici esatti.
  Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene
attribuito  il 20  per  cento dell'importo  complessivo destinato  ai
vincitori  a  norma dell'art.  8.  L'importo  destinato alle  giocate
vincenti di ogni  singola categoria va ripartito in  parti uguali fra
le giocate vincenti della rispettiva categoria.
  In  mancanza di  vincite  di prima  categoria con  punti  6 e/o  di
seconda  categoria  con  punti  5 piu'  il  numero  complementare,  i
relativi  montepremi   andranno  ad  accumularsi  con   quello  della
corrispondente  categoria del  concorso successivo.  Qualora in  tale
concorso non  si verificassero giocate  vincenti con punti 6  e/o con
punti 5  piu' il numero  complementare, i rispettivi importi  dei due
montepremi  andranno  ad  incrementare   i  relativi  montepremi  del
concorso successivo per le stesse categorie, e cosi' fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 piu'
il numero complementare.
  In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta
categoria  con  punti  4  e/o  di quinta  categoria  con  punti  3  i
rispettivi  montepremi  vengono  ripartiti  fra  le  eventuali  altre
categorie in cui vi siano vincenti.
  Quando la categoria  delle giocate vincenti e' unica,  la massa dei
premi, detratte  le eventuali  quote da  accantonare per  mancanza di
vincite di prima e/o di seconda  categoria, e' divisa in parti uguali
fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
  Qualora  in  un concorso  non  venisse  realizzato alcun  punteggio
vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi
del  concorso  successivo  e  se   anche  in  tale  concorso  non  si
realizzassero  punteggi  vincenti,  i   due  montepremi  andranno  ad
incrementare il  montepremi del concorso successivo  fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite.
  In  nessun caso  la  quota unitaria  di  una determinata  categoria
potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore.
In  tale caso  la categoria  inferiore verra'  fusa con  la categoria
superiore nei confronti della quale  si sia determinato il divario di
quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie
dovesse  essere  piu'  alta  della  quota  unitaria  della  categoria
superiore,  si procedera'  alla fusione  delle tre  categorie. Se  la
quota  unitaria risultante  dalla  fusione di  tre categorie  dovesse
essere piu' alta  della quota unitaria della  categoria superiore, si
procedera' alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria
risultante  dalla  fusione  delle quattro  categorie  dovesse  essere
superiore alla quota unitaria  della massima categoria, si procedera'
alla fusione delle cinque categorie in una unica.";
    c) modifiche all'art. 15:
  1)  al primo  comma, dopo  la  parola "pubblica"  sono aggiunte  le
seguenti parole: "entro  il secondo giorno dalla  data di svolgimento
del concorso,";
  2) al quarto  comma, la parola "sesto" e' sostituita  con la parola
"trentesimo";
    d) modifiche all'articolo 17:
  1)  al  secondo  comma,  le   parole  "del  termine  fissato"  sono
sostituite dalle parole "dei termini fissati";
  2) al terzo comma, la  parola "quindici" e' sostituita dalla parola
"settantacinque";
    3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  diritto e'  esercitato  in  giudizio, innanzi  all'autorita'
giudiziaria ordinaria,  entro i sessanta giorni  successivi alla data
di pubblicazione  dell'esito del  reclamo di  cui all'art.  15. Resta
ferma  l'esperibilita'  dell'azionegiudiziaria  ordinaria,  anche  in
mancanza del previo esperimento del  reclamo, entro i sessanta giorni
successivi alla  data di  pubblicazione del Bollettino  ufficiale dei
vincenti.";
    e) modifiche all'art. 18:
  1)  al primo  comma, le  parole: "recante  le quote  definitive dei
premi di ogni concorso" sono soppresse;
  2) al terzo comma, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti "centoventi giorni".
  Il  presente atto  e'  immediatamente efficace  e sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1998
                                        Il direttore generale: Romano