Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.(GU n.180 del 4-8-1998)
Vigente al: 19-8-1998
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE e successive modifiche; Viste le richieste delle associazioni di categoria di poter impiegare l'acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati oltre il termine del 25 marzo 1997 di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto sopracitato; Considerato che l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati risponde ai criteri di cui all'allegato II del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209; Ritenuto di procedere ad una modifica del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, al fine di prevedere l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 29 settembre 1997; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 16 ottobre 1997 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE; Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha formulato osservazioni al riguardo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso in data 6 aprile 1998; Ritenuto di non poter aderire al suggerimento proposto dal Consiglio di Stato di inserire nel preambolo il riferimento all'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dato che lo stesso attiene ad una fattispecie diversa non applicabile alla materia disciplinata dal presente decreto; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' consentito l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E 202 sorbato di potassio ed E 203 sorbato di calcio nei formaggi stagionati, limitatamente al trattamento superficiale, alla dose "quanto basta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 15