MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 giugno 1998, n. 261 

  Regolamento  recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale  27
febbraio  1996,  n. 209,  concernente  la  disciplina degli  additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari.
(GU n.180 del 4-8-1998)
 
 Vigente al: 19-8-1998  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile  1962,
n. 283; 
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione  delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE  e  n.
95/31/CE e successive modifiche; 
  Viste  le  richieste  delle  associazioni  di  categoria  di  poter
impiegare l'acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio  per
il trattamento in superficie dei formaggi stagionati oltre il termine
del 25 marzo 1997 di cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  b),  del
decreto sopracitato; 
  Considerato che l'impiego dell'acido sorbico e  dei  suoi  sali  di
potassio e di calcio per il trattamento in  superficie  dei  formaggi
stagionati risponde ai criteri di cui  all'allegato  II  del  decreto
ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209; 
  Ritenuto di procedere ad una modifica del decreto  ministeriale  27
febbraio 1996, n. 209, al  fine  di  prevedere  l'impiego  dell'acido
sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in
superficie dei formaggi stagionati; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 29 settembre 1997; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 16 ottobre 1997 ai  sensi  dell'articolo  8  della
direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE; 
  Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha formulato
osservazioni al riguardo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, reso in data 6 aprile 1998; 
  Ritenuto  di  non  poter  aderire  al  suggerimento  proposto   dal
Consiglio  di  Stato  di  inserire  nel  preambolo   il   riferimento
all'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dato che lo stesso
attiene ad una  fattispecie  diversa  non  applicabile  alla  materia
disciplinata dal presente decreto; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 7 maggio 1998; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' consentito l'impiego degli additivi E 200  acido  sorbico,  E
202 sorbato di potassio ed E  203  sorbato  di  calcio  nei  formaggi
stagionati, limitatamente  al  trattamento  superficiale,  alla  dose
"quanto basta". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
Roma, 24 giugno 1998 
 
                                              Il Ministro: Bindi 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998 
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 15