MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1998 

  Modalita' di  applicazione delle  operazioni di coupon  stripping e
ricostituzione dei titoli di Stato.
(GU n.181 del 5-8-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461, riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi  di natura  finanziaria, a  norma dell'art.  3, comma
160, della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, e, in particolare, l'art.
13, commi 1, 2, 3 e 4, i quali prevedono che con apposito decreto del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica, sono  stabiliti i criteri
per  la  determinazione  degli  interessi  ed  altri  proventi  delle
obbligazioni e titoli similari, nonche' del coefficiente di rettifica
finalizzato  a  rendere  equivalente   la  tassazione  in  base  alla
percezione con  quella in  base alla maturazione,  e che  il medesimo
regime puo' essere esteso ad altre tipologie di obbligazioni e titoli
similari con cedola;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
30  giugno 1998,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 156  del 7
luglio  1998,  concernente  la  determinazione  del  coefficiente  di
rettifica  da  applicare  agli  interessi  ed  altri  proventi  delle
obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno di emissione;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica  15 luglio  1998, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n.  167 del  20 luglio 1998,  concernente le  operazioni di
coupon stripping e ricostituzione dei titoli di Stato;
                              Decreta:
  1. Ai fini  dell'applicazione del coefficiente di  rettifica di cui
all'art. 13 del  decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461, per i
titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e
del mantello  di obbligazioni emesse  dallo Stato, a tasso  fisso non
rimborsabili  anticipatamente, di  cui  al decreto  del Ministro  del
tesoro, del bilancio  e della programmazione economica  del 15 luglio
1998, il  prezzo di emissione e'  pari al prezzo di  acquisto, mentre
per data  di emissione si  intende la data  di acquisto. Nel  caso di
piu' acquisti  operati dal medesimo  soggetto sullo stesso  titolo si
assume come  data di acquisto la  data media ponderata di  acquisto e
come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto.
  2. L'interesse  sui titoli senza cedola  di cui al comma  1 e' dato
dalla differenza tra  il valore di rimborso e il  prezzo di acquisto.
La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta.
  3.  Ai titoli  senza  cedola di  cui  al comma  1  si applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo l aprile 1996, n. 239.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1998
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Ciampi