UNIVERSITA' DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.183 del 7-8-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi del Molise approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 e,
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni
ed aggiornamenti  al precitato testo  unico convertito nella  legge 2
gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  14 agosto  1982,  n. 590,  con la  quale e'  stata
istituita l'Universita' degli studi del Molise;
  Vista   la  legge   19  novembre   1990,  n.   341,  e   successive
modificazioni;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 23  giugno 1997
relativo alla  rideterminazione dei  settori scientificodisciplinari,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1997;
  Visto  lo statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli studi  del
Molise, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 291 del  12 dicembre
1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il decreto  del Presidente  della  Repubblica n.  25 del  27
gennaio 1998,  recante la  disciplina dei procedimenti  relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di  coordinamento, a norma dell'art.  20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Viste le delibere  del consiglio della facolta' di  economia del 13
luglio 1998, del senato accademico del 16 luglio 1998 e del consiglio
di  amministrazione del  22 luglio  1998, relative  alla proposta  di
modifica  dello  statuto   dell'Universita'  del  Molise  concernenti
l'istituzione e  l'attivazione il  Corso di  laurea in  scienze della
formazione primaria;
  Vista  la delibera  del 19  giugno 1998  del comitato  regionale di
coordinamento, istituito  ai sensi dell'art. 3  del succitato decreto
del Presidente della Repubblica n. 25/1998;
  Visto il  decreto ministeriale  26 maggio  98 relativo  ai "Criteri
generali  per   la  disciplina  da  parte   delle  universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea  in scienze della formazione primaria
e delle  scuole di  specializzazione per l'insegnamento  nella scuola
secondaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 153 del 3 luglio
1998;
  Visto il decreto  rettorale n. 784 del 22 luglio  1998 con il quale
e' stato  istituito il  centro ricerca  e servizio  di ateneo  per la
formazione  "G.A.  Colozza",  avente  il  compito,  tra  l'altro,  di
supportare  l'attivita' della  formazione  curricolare  del corso  di
laurea in scienze della formazione  primaria, nonche' di svolgere, in
via transitoria, la  funzione di organo equipollente  al consiglio di
facolta', con gli stessi compiti e funzioni;
  Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  del Molise,  approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come di seguito riportato:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  108  del  vigente   statuto  sono  aggiunti,  con  lo
scorrimento della  numerazione degli articoli successivi,  i seguenti
nuovi articoli, relativi all'istituzione  ed attivazione del corso di
laurea in  scienze della  formazione primaria,  a far  data dall'anno
accademico 1998/1999:
  "Art. 109. - L'Universita' degli studi del Molise conferisce:
   A) la laurea in scienze della formazione primaria.
  Art. 110  A) (Laurea  in scienze della  formazione primaria).  - E'
istituito presso  l'Universita' degli  studi del  Molise il  corso di
laurea in scienze della formazione primaria. Detto corso afferisce al
centro ricerca e servizio di ateneo per la formazione "G.A. Colozza",
ai sensi  dell'art. 3,  comma 3, del  decreto ministeriale  26 maggio
1998, e ha la durata di quattro anni.
  L'obiettivo  del  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione
primaria e' quello  di sviluppare negli studenti del  citato corso di
laurea  le  attitudini e  le  competenze  caratterizzanti il  profilo
professionale dell'insegnante della scuola materna ed elementare.
  Le  iscrizioni  al  citato  corso di  laurea  sono  programmate  in
conformita' alla legislazione vigente.
  Le  modalita'  delle  prove  di  ammissione  sono  stabilite  dalla
competente struttura didattica.
  Costituisce titolo di ammissione per  il corso di laurea in scienze
della  formazione  primaria  il   diploma  di  istruzione  secondaria
superiore di durata quinquennale.
  Art. 111. - Il corso di laurea si articola, di norma, in un biennio
comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la
scuola elementare.  Il tirocinio e'  attivato fin dal primo  anno. La
scelta  dell'indirizzo  e'  compiuta  al  termine  del  secondo  anno
accademico.
  La  laurea  conseguita  costituisce  titolo  per  l'ammissione,  in
relazione   all'indirizzo  prescelto,   ai   concorsi   a  posti   di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonche',
con riferimento  all'indirizzo per la  scuola elementare, a  posti di
educatore nelle istituzioni educative statali.
  Art.  112.  -  Per  il  funzionamento  del  corso  di  laurea  sono
utilizzate  le  strutture dell'ateneo,  e  con  il loro  consenso,  i
professori  e  i ricercatori  di  tutte  le  facolta' presso  cui  le
necessarie competenze sono disponibili.
  Art.  113. -  Le  attivita' didattiche  previste  in ogni  semestre
impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore e 30 crediti.
  L'ordinamento si conforma ai seguenti criteri:
  a)  Le  attivita'  didattiche  comprendono  il  laboratorio  ed  il
tirocinio. Alle  attivita' di laboratorio  (Area 3 -  Laboratorio) e'
destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al
corso di  laurea. Alle attivita'  di tirocinio (Area 4  - Tirocinio),
ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non
meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea;
  b) Fermo restando  quanto specificato nel precedente  comma a), per
il laboratorio ed il tirocinio, almeno il 20 per cento nell'indirizzo
per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per
la  scuola materna  e' relativo  ad attivita'  didattiche finalizzate
all'acquisizione  delle necessarie  attitudini  e  competenze di  cui
all'allegato  A del  decreto ministeriale  26 maggio  1998 nel  campo
pedagogico,  metodologicodidattico, psicologico,  socioantropologico,
igienicomedico,  nonche'  relative  all'integrazione  scolastica  per
allievi  in  situazione di  handicap  (Area  1  - Formazione  per  la
funzione docente);
  c) Almeno  il 35 per  cento dei crediti  complessivi nell'indirizzo
della  scuola elementare  ed almeno  il 25  per cento  nell'indirizzo
della  scuola  materna  e'   relativo  ad  attivita'  didattiche  che
comprendono,  tenendo  conto  dei   programmi  e  degli  orientamenti
didattici della  scuola elementare e della  scuola materna, attivita'
didattiche finalizzate  alla acquisizione di attitudini  e competenze
di  cui all'allegato  A del  decreto ministeriale  26 maggio  1998 in
relazione ai  fondamenti disciplinari e alle  capacita' operative nei
campi  linguisticoletterario,  matematicoinformatico,  delle  scienze
fisiche, naturali  ed ambientali, della musica  e della comunicazione
sonora,    delle    scienze    motorie,   delle    lingue    moderne,
storicogeograficosociale e  dell'educazione civica, del disegno  e di
altre  arti   figurative  (Area   2  -   Contenuti  dell'insegnamento
primario);
  d) Almeno  il 5 per cento  dei crediti complessivi e'  riservato ad
insegnamenti  liberamente scelti  dallo studente,  anche attivati  in
altri  corsi universitari.  Sono  garantite  possibilita' di  opzioni
individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere b) e c);
  e) Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno
un'attivita' di  ciascuno dei campi di  cui alle aree 1  e 2 indicate
nelle precedenti  lettere b) e  c). Il  predetto piano di  studio, se
definito  nell'ambito   dell'indirizzo  per  la   scuola  elementare,
prevede,  altresi', il  conseguimento di  un piu'  elevato numero  di
crediti  formativi  all'area  2   della  lettera  c),  opportunamente
selezionati   in   corrispondenza   delle   competenze   parzialmente
differenziate degli insegnamenti di scuola elementare.
  Art. 114 (Percorso formativo  degli insegnanti della scuola materna
ed  elementare).  - Gli  insegnamenti  e  le attivita'  didattiche  e
curricolari  saranno  scelti  nell'ambito   di  quanto  previsto  dal
precedente  art. 113.  Tutti gli  insegnamenti devono  appartenere ai
settori   scientificodisciplinari   individuati   con   decreti   del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 pubblicati
nel  supplemento ordinario  della  Gazzetta Ufficiale  n. 184  dell'8
agosto 1998  e successive  modificazioni. Gli  insegnamenti dell'area
dell'educazione artistica possono  essere individuati dalla struttura
didattica  competente nel  regolamento  della  medesima struttura  in
coerenza con  le finalita' del corso  di laurea e di  indirizzo ed in
analogia  agli  insegnamenti  previsti negli  istituti  superiori  di
educazione fisica,  nei conservatori di  musica e nelle  accademie di
belle arti.
  Art. 115.  - Al  fine del  conseguimento dello  specifico obiettivo
formativo di  cui all'allegato A  del decreto ministeriale  26 maggio
1998 il  ricorso alla  mutuazione degli insegnamenti  attivati presso
altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e' consentito, con
delibere motivate dalla competente  struttura didattica, per non piu'
di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea.
  Art. 116 (Mobilita' studenti). - E' garantita, nei limiti di cui al
presente  articolo   e  mediante  l'utilizzazione  di   crediti  gia'
acquisiti, la mobilita'  di studenti da e per il  corso di laurea. In
particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati
in relazione al curricolo di cui all'articolo precedente.
  a)  chi ha  conseguito  la laurea  in uno  dei  due indirizzi  puo'
conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in
non piu' di due semestri;
  b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura
didattica  rilevante per  l'insegnamento  nella  scuola elementare  o
materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.
  Art.  117 (Attivita'  didattiche aggiuntive).  - Ferme  restando le
attivita'  previste per  tutti gli  allievi nell'area  1 di  cui alla
lettera  b)   dell'art.  113,  sono  previste   specifiche  attivita'
didattiche aggiuntive  per almeno  400 ore,  attinenti l'integrazione
scolastica  degli  alunni  in  situazione di  handicap,  al  fine  di
consentire,  allo  studente  che   lo  desidera,  di  acquisire  quei
contenuti  formativi in  base  ai  quali il  diploma  di laurea  puo'
costituire  titolo  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  l'attivita'
didattica di sostegno  ai sensi dell'art. 14, comma 3,  della legge 5
febbraio  1992, n.  104.  Almeno 100  tra le  ore  di tirocinio  sono
finalizzate  ad  esperienze nel  settore  di  sostegno. Chi  ha  gia'
conseguito la laurea nel corso  puo' integrare il percorso formativo,
ai fini indicati, con uno  o due semestri aggiuntivi. La preparazione
specialistica   necessaria  in   relazione  a   particolari  handicap
sensoriali dovra' essere completata,  con riferimento alle specifiche
situazioni, in sede di formazione in servizio.
  Art.  118.  -  Le  prove di  valutazione  conclusive  previste  nel
regolamento   didattico  riguardano   globalmente,  di   regola,  una
pluralita' di  attivita' didattiche e  sono determinate in  un numero
non superiore a  tre per semestre. La  competente struttura didattica
disciplina  le  modalita'  delle  prove  stesse  e  gli  accertamenti
intermedi nell'ambito  delle predette attivita'. E'  prevista in ogni
caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.
  Art. 119  (Esame di  diploma). - L'esame  per il  conseguimento del
diploma di laurea  comprende la discussione di  una relazione scritta
relativa ad attivita'  svolte nel tirocinio e  nel laboratorio. Della
relativa   commissione   esaminatrice   fanno   parte   sia   docenti
universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate
che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea.
  La  competente  struttura didattica  puo'  disporre  che la  citata
relazione sia integrata da uno specifico  lavoro di tesi; in tal caso
nel semestre conclusivo le rimanenti attivita' didattiche non possono
superare le 100 ore.
  Art. 120. - Nell'organizzazione delle attivita' del corso di laurea
l'Universita'  terra'  conto, ai  fini  dei  necessari raccordi,  dei
momenti  formativi  previsti  quale   formazione  in  servizio  degli
insegnanti".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campobasso, 27 luglio 1998
 Il rettore: Cannata