Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.187 del 12-8-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio l978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico", pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 19 luglio 1995 n. 167, e del 17 giugno 1997, n. 139, serie generale; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/1998 recante "legge 15 maggio 1997, n. 127, Autonomia didattica"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita'; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 299. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica, delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare. Art. 300. La durata del corso degli studi e' di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia i dipartimenti e gli istituti nonche' quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella "A" e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' situata presso l'Istituto di clinica chirurgica generale toracica e vascolare. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di specializzandi di iscritti in 1 (uno) per ciascun anno, per un totale di numero cinque specializzandi. Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che sono in possesso di titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 301. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture. Il piano di studio e' definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella seguente tabella "A": Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica . Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica, deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E098 Istologia, E10X Biofisica medica (E06A fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese. B. Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vascuolopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche' delle malattie cardiache piu' frequenti. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di specialita' chirurgiche correlate . Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu' frequenti malattie chirurgiche. Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie apparato locomotore. D. Area di chirurgia vascolare . Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici, Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia. E. Area di chirurgia endovascolare . Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali, farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonche' le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non. Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini. F. Area angiologica . Obiettivo; lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico. Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare. G. Area di anestesiologia e valutazione critica . Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. Art. 302. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. Art. 303. L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica di chirurgia vascolare, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella "B". Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari: diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona; diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 1 luglio 1998 Il rettore: Occhiocupo