Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento CE n. 3072/95. (Raccolto 1997).(GU n.187 del 12-8-1998)
In conformita' al disposto di cui all'art. 1, par. 4, II capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/1993 del 18 ottobre 1993 e tenuto conto dell'attivita' supplementare di controllo richiesta dalle autorita' comunitarie che hanno per questo provveduto a prorogare i termini di pagamento dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/1992), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/1994 in 5,8012 milioni di ettari, non e' stata superata. Conseguentemente, per il 1997, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali (escluso il mais), di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito. L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata nella misura dell'1,54% e, pertanto, allo stato, le superfici ammissibili alla compensazione al reddito saranno ridotte nella misura di detta percentuale, fatta eccezione, dato il non superamento dell'area di base globale, per i piccoli produttori che ricevono una compensazione al reddito basata sui rendimenti piu' bassi degli altri cereali. Pertanto, i produttori che hanno operato nell'ambito del regime generale avranno diritto ad un recupero delle compensazioni al reddito pari all'1,06% dell'importo unitario. La superficie di base nazionale attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.