MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato  concernente  il  rispetto  della superficie  di  base  ai
  sensi  del  regolamento (CEE)  n.  1765/92  relativo al  regime  di
  sostegno a  favore dei  produttori di  taluni "seminativi"  e della
  superficie massima garantita  per il riso di cui  al regolamento CE
  n. 3072/95. (Raccolto 1997).
(GU n.187 del 12-8-1998)

  In conformita' al disposto di cui  all'art. 1, par. 4, II capoverso
del regolamento (CEE) n. 2836/1993 del 18 ottobre 1993 e tenuto conto
dell'attivita' supplementare  di controllo richiesta  dalle autorita'
comunitarie che hanno per questo  provveduto a prorogare i termini di
pagamento dal 31 dicembre 1997 al  30 giugno 1998, si rende noto che,
sulla  base  delle  risultanze  della  partecipazione  al  regime  di
sostegno  comunitario previsto  in favore  dei coltivatori  di taluni
seminativi  (regolamento CEE  n. 1765/1992),  l'area di  base globale
nazionale, fissata dal regolamento n.  1098/1994 in 5,8012 milioni di
ettari, non e' stata superata.
  Conseguentemente,  per   il  1997,  le  superfici   dichiarate  dai
coltivatori di  cereali (escluso il  mais), di piante proteiche  e di
lino non  tessile sono  totalmente ammissibili alla  compensazione al
reddito.
  L'area  di  base  specifica  per  il  mais,  fissata  dal  predetto
regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata nella
misura dell'1,54%  e, pertanto, allo stato,  le superfici ammissibili
alla compensazione al  reddito saranno ridotte nella  misura di detta
percentuale, fatta  eccezione, dato  il non superamento  dell'area di
base globale, per i piccoli produttori che ricevono una compensazione
al reddito basata sui rendimenti piu' bassi degli altri cereali.
  Pertanto,  i produttori  che hanno  operato nell'ambito  del regime
generale  avranno  diritto  ad  un recupero  delle  compensazioni  al
reddito pari all'1,06% dell'importo unitario.
  La superficie di  base nazionale attribuita all'Italia  per il riso
non   risulta  superata   e,  pertanto,   i  produttori   interessati
riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.