Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.188 del 13-8-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 22 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 agosto 1995) relativo al nuovo ordinamento didattico della facolta' di ingegneria - Tab. XXIX; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dagli organi accademici nelle rispettive sedute dell'8 luglio 1998; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli dal 92 e successivi relativi ai corsi di studio della facolta' di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: CORSI DI LAUREA Art. 1. Durata degli studi, corsi di laurea La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Modena conferisce le seguenti lauree in ingegneria: nel settore industriale, le lauree in: ingegneria dei materiali; ingegneria meccanica; nel settore dell'informazione, le lauree in: ingegneria elettronica; ingegneria informatica. Il consiglio di facolta' all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, gli insegnamenti da attivare compresi nei raggruppamenti corrispondenti alle annualita' indicate, per ciascuna area disciplinare, agli articoli 7 e 10. I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria con la specificazione del corso di laurea seguito. Art. 2. Indirizzi e orientamenti dei corsi di laurea Allo scopo di permettere l'acquisizione sia di specifiche competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 1 possono essere articolati in indirizzi, oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facolta' nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Art. 3. Annualita', articolazione dei curricula La durata degli studi dei corsi di laurea in ingegneria e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. L'attivita' didatticoformativa e' organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari (di durata intera, comprendente non meno di 80 ore di attivita' didattica assistita, o di durata ridotta, 40-60 ore) o di corsi ufficiali integrati, costituiti come corsi di insegnamento monodisciplinare, ma per i quali le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due o al piu' tre docenti che faranno tutti parte della commissione di esame. Complessivamente (sui cinque anni di corso) l'attivita' didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.). Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da piu' annualita' distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualita', II annualita', ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalita' esterne, potranno essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, moduli europei); l'equivalente in frazione di annualita' di ciascuno di tali moduli didattici sara' stabilito di anno in anno dalla facolta', all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. Le attivita' didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Sino alla concorrenza massima di due annualita', gli insegnamenti potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui ai precedenti commi, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi; gli esami relativi a tali insegnamenti saranno sostituiti dalle prove di accertamento specifiche dei moduli didattici seguiti. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, la facolta' favorira' l'effettuazione di stages e di periodi di studio nell'ambito della Comunita' europea ed eventualmente anche in altre nazioni, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalita' di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le universita' con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di laurea ai fini del completamento degli studi per il conseguimento della laurea, saranno stabilite dai competenti organi accademici. La copertura degli insegnamenti attivati e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientificodisciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa vigente, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientificodisciplinare o di settore affine. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne, potranno essere affidati insegnamenti, con le modalita' previste nello statuto dell'Ateneo, a professori a contratto. Le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente: particolare enfasi sara' dedicata alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, le classi di insegnamento avranno dimensioni limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti. Art. 4. Manifesto annuale degli studi piano annuale degli studi Il consiglio di facolta' all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualita' obbligatorie di cui agli articoli 7-10 sia per quelle di indirizzo e di orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il numero minimo di annualita' che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 6. Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni. Il manifesto annuale degli studi definira' inoltre: i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati e a obblighi di frequenza assolti, perche' uno studente possa iscriversi all'anno di corso successivo; le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticita'); le modalita' di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera; e le eventuali norme per l'inserimento nel piano degli studi degli insegnamenti di orientamento a scelta; la durata (annualita' o semiannualita') nonche' le discipline afferenti ad annualita' integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 3; le modalita' dell'esame di laurea. L'identita' di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identita' di programmi, di svolgimento, di docente. Art. 5. Esami di profitto Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di laurea della facolta' di ingegneria, il consiglio di facolta' riconoscera' gli esami gia' sostenuti col criterio della utilita' dei rispettivi insegnamenti al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e definira' l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 6. Esame di laurea Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di annualita' non inferiore a 29. L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica di uno o piu' elaborati attinenti le materie del corso di laurea, svolti sotto la guida di uno o piu' relatori di cui almeno uno scelto fra i docenti della facolta' e con le modalita' stabilite dai consigli di corso di laurea competenti, eventualmente integrata da prove intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni scientifiche e tecniche nel corso di laurea prescelto. Art. 7. Annualita' del corso di laurea in ingegneria dei materiali Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventidue annualita', indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari: Numero di Codifica Denominazione del settore annualita' del settore scientifico-disciplinare -- -- -- 2 A02A Analisi matematica 1 A01C Geometria 1 A03X Fisica matematica 1 A02A Analisi matematica A04A Analisi numerica A02B Probabilita' e statistica matematica 1 B01A Fisica generale 1 B01A Fisica generale B03X Struttura della materia 1 B03X Struttura della materia 1 C06X Chimica 1 P01A Economia politica I27X Ingegneria economico-gestionale 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 H07A Scienza delle costruzioni 1 I05A-I05B Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale 1 K01X Elettronica K04X Automatica 1 I13X Metallurgia 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I17X Elettrotecnica 1 I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici 1 I14A Scienza e tecnologia dei materiali 1 I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione I14A Scienza e tecnologia dei materiali 1 I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 I11X Impianti industriali meccanici Art. 8. Annualita' del corso di laurea in ingegneria elettronica Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualita', indicate per settore scientificodisciplinare o per insiemi di settori scientificodisciplinari: Numero di Codifica Denominazione del settore annualita' del settore scientifico-disciplinare -- -- -- 4 A01C Geometria A02A Analisi matematica A02B Probabilita' e statistica matematica A03X Fisica matematica A04A Analisi numerica 2 B01A Fisica generale 1 C06X Chimica 1 I27X Ingegneria economico-gestionale P01A Economia politica 1 H07A Scienza delle costruzioni I05A Fisica tecnica industriale I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I17X Elettrotecnica 2 K01X Elettronica 1 K02X Campi elettromagnetici 2 K03X Telecomunicazioni 1 K04X Automatica 2 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 K01X Elettronica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 K10X Misure elettriche ed elettroniche K04X Automatica Art. 9. Annualita' del corso di laurea in ingegneria informatica Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualita', indicate per settore scientificodisciplinare o per insiemi di settori scientificodisciplinari: Numero di Codifica Denominazione del settore annualita' del settore scientifico-disciplinare -- -- -- 2 A02A Analisi matematica 1 A01C Geometria 1 A03X Fisica matematica 1 A02A Analisi matematica A04A Analisi numerica A02B Probabilita' e statistica matematica 1 A04B Ricerca operativa 1 B01A Fisica generale 1 C06X Chimica 1 P01A Economia politica I27X Ingegneria economicogestionale 1 H07A Scienza delle costruzioni I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici I05A-I05B Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine 1 K01X Elettronica K03X Telecomunicazioni 1 K01X Elettronica 1 K03X Telecomunicazioni 1 I17X Elettrotecnica 4 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 2 K04X Automatica Art. 10. Annualita' del corso di laurea in ingegneria meccanica Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti venti annualita', indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari: Numero di Codifica Denominazione del settore annualita' del settore scientifico-disciplinare -- -- -- 2 A02A Analisi matematica 1 A01C Geometria 1 A03X Fisica matematica 1 B01A Fisica generale 1 B01A Fisica generale B03X Struttura della materia 1 C06X Chimica 1 P01A Economia politica I27X Ingegneria economico-gestionale 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 H07A Scienza delle costruzioni 1 I05A-I05B Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale 1 K01X Elettronica K04X Automatica 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 1 I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I17X Elettrotecnica 1 I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici 1 I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 I11X Impianti industriali meccanici 1 I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici I06X Misure meccaniche e termiche I07X Meccanica applicata alle macchine CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Art. 1. Durata degli studi, corsi di diploma La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Modena conferisce i seguenti diplomi universitari in ingegneria, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni: nel settore industriale, il diploma universitario in: ingegneria meccanica; nel settore dell'informazione, il diploma universitario in: ingegneria informatica. I titoli di ammissione ai corsi di diploma in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti e' stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di ''diplomato in ingegneria'' con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 2. Orientamenti dei corsi di diploma Allo scopo di permettere l'acquisizione sia di specifiche competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 possono essere articolati in orientamenti definiti annualmente dalla facolta', suproposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario, all'atto della emanazione del manifesto degli studi. Gli orientamenti saranno caratterizzati da moduli didattici, in numero non inferiore a 3, scelti dalla facolta' in accordo con l'obiettivo didattico indicato in fase di formulazione del manifesto degli studi. Art. 3. Annualita', articolazione dei curricula La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. L'attivita' didatticoformativa e' organizzata con riferimento al modulo didattico, che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potra' essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da piu' annualita' distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualita', II annualita', ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti che saranno annualmente inseriti nel manifesto degli studi, nel rispetto dei moduli didattici elencati nelle tabelle relative ai singoli diplomi universitari in ingegneria (articoli 7 e 8), dovranno assicurare nel loro insieme non meno di 1500 ore di attivita' formative (lezioni ed esercitazioni). Le restanti ore, necessarie per raggiungere il globale di 2100, saranno assicurate dallo svolgimento di attivita' di laboratorio, tirocinio, conferenze, seminari, moduli europei. La facolta', nel proprio regolamento didattico, potra' prevedere di affidare l'attivita' didattica relativa ai laboratori ed alla organizzazione dei tirocini e delle conferenze ed alla relativa attivita' di tutorato didattico a professori di ruolo o a ricercatori confermati o a professori a contratto. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'universita', presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a valutazione, potra' essere ritenuta dal consiglio di corso di diploma universitario equivalente, al massimo, a due moduli didattici. Nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, i consigli dei corsi di diploma competenti potranno prevedere l'effettuazione di stages e di periodi di studio nell'ambito della Comunita' europea ed eventualmente anche in altre nazioni, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalita' di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le universita' con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di diploma, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento del diploma saranno stabilite dai competenti organi accademici. La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientificodisciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa vigente, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientificodisciplinare o di settore affine. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne, potranno essere affidati moduli didattici, con le modalita' previste nello statuto dell'Ateneo, a professori a contratto. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti, non superiore, di norma, alle cento unita'. Art. 4. Manifesto annuale degli studi piano annuale degli studi Il consiglio di facolta' all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, sulla base dei regolamenti didattici di ateneo e di facolta' vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i moduli didattici obbligatori di cui agli articoli 7 e 8 sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di moduli didattici che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art 6. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle indicate nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni. Il manifesto degli studi definira' inoltre: i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati e a obblighi di frequenza assolti, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo; le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticita'); le eventuali norme per l'inserimento nel piano degli studi degli insegnamenti di orientamento a scelta; la durata (annualita' o semiannualita') nonche' le discipline afferenti ad annualita' integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 3; le modalita' dell'esame di diploma. L'identita' di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identita' di programmi, di svolgimento, di docente. La facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera; le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla facolta' stessa. Art. 5. Esami di profitto Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma della facolta' di ingegneria, il consiglio di facolta' riconoscera' gli esami gia' sostenuti col criterio della utilita' dei rispettivi moduli didattici al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e definira' l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 6. Esame di diploma Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di moduli didattici non inferiore a 30. L'esame di diploma consiste in una discussione pubblica avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potranno essere discussi elaborati attinenti le materie del corso di diploma e le attivita' di stage, svolti sotto la guida di uno o piu' relatori di cui almeno uno scelto fra i docenti della facolta' e con le modalita' stabilite dai consigli di corso di diploma universitario competenti. Art. 7. Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria informatica Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art.3, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti ventitre moduli, indicati per settore scientificodisciplinare o per insiemi di settori scientificodisciplinari. Numero di Codifica Denominazione del settore annualita' del settore scientifico-disciplinare -- -- -- 4 A01A-A01B Logica matematica - Algebra A01C Geometria A02A Analisi matematica A02B Probabilita' e statistica matematica A03X Fisica matematica A04A Analisi numerica S01A Statistica 2 B01A Fisica generale B03X Struttura della materia 1 C06X Chimica 1 H15X Estimo I27X Ingegneria economico-gestionale 1 I17X Elettrotecnica 1 K01X Elettronica 1 K03X Telecomunicazioni 2 K04X Automatica 7 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 K02X Campi elettromagnetici K03X Telecomunicazioni 1 K01X Elettronica K10X Misure elettriche ed elettroniche 1 A04B Ricerca operativa K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni Art. 8. Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria meccanica Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art.3, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti ventitre moduli, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari. Numero di Codifica Denominazione del settore annualita' del settore scientifico-disciplinare -- -- -- 2 A02A Analisi matematica 1 A01C Geometria 1 A03C Fisica matematica 2 B01A Fisica generale 1 C06X Chimica 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 I27X Ingegneria economico-gestionale 1 H07A Scienza delle costruzioni 1 A01C Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 2 I05A-I05B Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale 1 I17X Elettrotecnica 2 I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici 1 I14A Scienza e tecnologia dei materiali 1 I03X Fluidodinamica 1 I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I11X Impianti industriali meccanici 1 I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Modena, 13 luglio 1998 Il rettore: Cipolli