UNIVERSITA' DI MODENA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.188 del 13-8-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Modena, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2035,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del giorno 22 maggio 1995 (Gazzetta
Ufficiale n.  166 del 18  agosto 1995) relativo al  nuovo ordinamento
didattico della facolta' di ingegneria - Tab. XXIX;
  Vista  la proposta  di modifica  statutaria approvata  dagli organi
accademici nelle rispettive sedute dell'8 luglio 1998;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Modena, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
  gli articoli dal 92 e successivi  relativi ai corsi di studio della
facolta' di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
                           CORSI DI LAUREA
                               Art. 1.
                 Durata degli studi, corsi di laurea
  La facolta'  di ingegneria  dell'Universita' degli studi  di Modena
conferisce le seguenti lauree in ingegneria:
   nel settore industriale, le lauree in:
    ingegneria dei materiali; ingegneria meccanica;
   nel settore dell'informazione, le lauree in:
    ingegneria elettronica; ingegneria informatica.
  Il  consiglio  di  facolta'   all'atto  della  predisposizione  del
manifesto annuale  degli studi definisce, su  proposta dei competenti
consigli di  corso di laurea,  gli insegnamenti da  attivare compresi
nei  raggruppamenti  corrispondenti  alle  annualita'  indicate,  per
ciascuna area disciplinare, agli articoli 7 e 10.
  I  titoli di  ammissione  ai  corsi di  laurea  in ingegneria  sono
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
  Al compimento degli studi viene  conseguito il titolo di dottore in
ingegneria con la specificazione del corso di laurea seguito.
                               Art. 2.
             Indirizzi e orientamenti dei corsi di laurea
  Allo  scopo   di  permettere   l'acquisizione  sia   di  specifiche
competenze  di  tipo  metodologico,   sia  di  tecniche  progettuali,
realizzative  e di  gestione, i  corsi di  laurea di  cui all'art.  1
possono  essere articolati  in indirizzi,  oltre che  in orientamenti
definiti  annualmente dalla  facolta'  nel manifesto  degli studi  su
proposta dei competenti consigli di corso di laurea.
  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea.
                               Art. 3.
               Annualita', articolazione dei curricula
  La durata degli studi dei corsi  di laurea in ingegneria e' fissata
in cinque anni.
  Ciascuno dei  cinque anni  di corso puo'  essere articolato  in due
periodi di  esclusiva attivita' didattica (semestri)  della durata di
almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di
valutazione finale degli studenti.
  L'attivita'  didatticoformativa   e'  organizzata  sulla   base  di
insegnamenti  costituiti  da  corsi  ufficiali  monodisciplinari  (di
durata intera, comprendente non meno di 80 ore di attivita' didattica
assistita,  o di  durata ridotta,  40-60  ore) o  di corsi  ufficiali
integrati, costituiti come corsi di insegnamento monodisciplinare, ma
per i quali le lezioni sono  svolte in moduli coordinati di almeno 20
ore ciascuno  da due o  al piu' tre  docenti che faranno  tutti parte
della commissione di esame.
  Complessivamente (sui  cinque anni di corso)  l'attivita' didattica
assistita  di  ciascun corso  di  laurea  comprende almeno  3000  ore
(lezioni,  esercitazioni teoriche  e pratiche,  laboratori, seminari,
progetti   ed  elaborati,   visite   tecniche,   prove  parziali   di
valutazione, tirocinio,  ecc.). Qualora  l'ampiezza della  materia lo
richieda, taluni  corsi possono essere costituiti  da piu' annualita'
distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo
e specificate  mediante l'aggiunta dell'indicazione I  annualita', II
annualita', ecc.,  all'atto della  definizione del  manifesto annuale
degli studi.
  Nell'ambito  della  sperimentazione  didattica   e  allo  scopo  di
utilizzare  esperienze e  professionalita'  esterne, potranno  essere
eventualmente utilizzati  anche altri  moduli didattici  (quali corsi
intensivi brevi, seminari, laboratori, moduli europei); l'equivalente
in frazione di annualita' di  ciascuno di tali moduli didattici sara'
stabilito di anno in anno  dalla facolta', all'atto della definizione
del manifesto annuale degli studi.
  Le attivita'  didattiche non puramente teoriche,  facenti parte dei
singoli insegnamenti, oltre che  quelle di tirocinio, potranno essere
svolte anche presso  qualificati enti pubblici e  privati, italiani e
stranieri.
  Sino alla  concorrenza massima di due  annualita', gli insegnamenti
potranno essere sostituiti dai moduli  didattici di cui ai precedenti
commi, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi; gli
esami relativi a tali insegnamenti  saranno sostituiti dalle prove di
accertamento specifiche dei moduli didattici seguiti.
  Preferibilmente   nel   corso   dell'ultimo  anno,   con   apposite
convenzioni  o   nel  quadro  dei  programmi   europei  di  mobilita'
studentesca  e  di   cooperazione  universita'-imprese,  la  facolta'
favorira'  l'effettuazione   di  stages   e  di  periodi   di  studio
nell'ambito della  Comunita' europea ed eventualmente  anche in altre
nazioni,   sia   presso   laboratori  di   ricerca   universitari   o
extrauniversitari,  sia presso  imprese e  industrie qualificate.  Le
modalita'  di   riconoscimento  del  periodo  di   studio  effettuato
all'estero, presso le universita' con  le quali siano state stipulate
convenzioni di scambio degli allievi dei  corsi di laurea ai fini del
completamento degli studi per  il conseguimento della laurea, saranno
stabilite dai competenti organi accademici.
  La  copertura   degli  insegnamenti  attivati  e'   attribuita  dal
consiglio  di facolta'  a professori  di ruolo  dello stesso  settore
scientificodisciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa
vigente,  ovvero,  per  affidamento,  a   professori  di  ruolo  o  a
ricercatori     confermati,    sempre     del    medesimo     settore
scientificodisciplinare o di settore affine.
  Al  fine  di  facilitare  il ricorso  a  qualificate  esperienze  e
professionalita' esterne, potranno  essere affidati insegnamenti, con
le  modalita'  previste nello  statuto  dell'Ateneo,  a professori  a
contratto.
  Le  modalita' di  svolgimento  dei corsi  di insegnamento  dovranno
favorire la partecipazione attiva  dello studente: particolare enfasi
sara' dedicata alle connesse  attivita' di laboratorio e progettuali.
A tal fine, compatibilmente con  le risorse disponibili, le classi di
insegnamento avranno dimensioni limitate e, di norma, non superiori a
100 studenti.
                               Art. 4.
                    Manifesto annuale degli studi
                      piano annuale degli studi
  Il  consiglio  di  facolta'   all'atto  della  predisposizione  del
manifesto annuale  degli studi definisce, su  proposta dei competenti
consigli di corso  di laurea, le denominazioni  degli insegnamenti da
attivare, sia per  quanto riguarda le annualita'  obbligatorie di cui
agli articoli 7-10 sia per quelle di indirizzo e di orientamento, sia
infine  per quelle  a scelta,  necessarie per  raggiungere il  numero
minimo  di annualita'  che  consente l'accesso  all'esame di  laurea,
secondo  quanto   stabilito  all'art.   6.  Le   denominazioni  degli
insegnamenti  saranno   assunte  tra  quelle  indicate   nei  settori
scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e
successive modificazioni.
  Il manifesto annuale degli studi definira' inoltre:
  i  vincoli,  quanto  ad  insegnamenti positivamente  superati  e  a
obblighi di frequenza assolti,  perche' uno studente possa iscriversi
all'anno di corso successivo;
  le  eventuali  precedenze da  rispettare  nel  sostenere gli  esami
(propedeuticita');
  le  modalita'  di accertamento  della  conoscenza  pratica e  della
comprensione di una lingua straniera;
  e le eventuali norme per  l'inserimento nel piano degli studi degli
insegnamenti di orientamento a scelta;
  la  durata  (annualita'  o semiannualita')  nonche'  le  discipline
afferenti ad annualita' integrate e le relative frazioni temporali, e
l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 3;
   le modalita' dell'esame di laurea.
  L'identita'   di  denominazione   fra  insegnamenti   non  comporta
necessariamente identita' di programmi, di svolgimento, di docente.
                               Art. 5.
                          Esami di profitto
  Gli esami di  profitto possono avere forma orale o  scritta o mista
ed  essere integrati  da  prove grafiche  e  di laboratorio;  possono
comprendere  la  discussione  di elaborati,  progetti  ed  esperienze
svolti  dal  candidato  sotto  la direzione  ed  il  controllo  degli
insegnanti.
  Nei trasferimenti degli studenti tra  diversi corsi di laurea della
facolta'  di ingegneria,  il consiglio  di facolta'  riconoscera' gli
esami  gia'  sostenuti col  criterio  della  utilita' dei  rispettivi
insegnamenti al fine della formazione necessaria per il conseguimento
del nuovo titolo, e definira' l'anno  di corso cui lo studente potra'
iscriversi.
                               Art. 6.
                           Esame di laurea
  Per essere ammesso  a sostenere l'esame di laurea  lo studente deve
aver seguito gli insegnamenti scelti  nel rispetto di quanto previsto
nel piano  degli studi e superato  i relativi esami per  un numero di
annualita' non inferiore a 29.
  L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica di uno o piu'
elaborati attinenti le  materie del corso di laurea,  svolti sotto la
guida di uno o  piu' relatori di cui almeno uno  scelto fra i docenti
della facolta' e con le modalita'  stabilite dai consigli di corso di
laurea  competenti,  eventualmente  integrata   da  prove  intese  ad
accertare  l'organica preparazione  di base  del candidato  e le  sue
cognizioni scientifiche e tecniche nel corso di laurea prescelto.
                               Art. 7.
                    Annualita' del corso di laurea
                     in ingegneria dei materiali
  Per il conseguimento della laurea  in ingegneria dei materiali sono
obbligatorie le  seguenti ventidue  annualita', indicate  per settore
scientifico-disciplinare     o     per     insiemi     di     settori
scientifico-disciplinari:
Numero di   Codifica               Denominazione del settore
annualita' del settore              scientifico-disciplinare
  --          --                            --
  2          A02A     Analisi matematica
  1          A01C     Geometria
  1          A03X     Fisica matematica
  1          A02A     Analisi matematica
             A04A     Analisi numerica
             A02B     Probabilita' e statistica matematica
  1          B01A     Fisica generale
  1          B01A     Fisica generale
             B03X     Struttura della materia
  1          B03X     Struttura della materia
  1          C06X     Chimica
  1          P01A     Economia politica
             I27X     Ingegneria economico-gestionale
  1          K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  1          H07A     Scienza delle costruzioni
  1        I05A-I05B  Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica
                       ambientale
  1          K01X     Elettronica
             K04X     Automatica
  1          I13X     Metallurgia
  1          I09X     Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
             I07X     Meccanica applicata alle macchine
  1          I17X     Elettrotecnica
  1        I04B-I04C  Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie
                       energetici
  1          I14A     Scienza e tecnologia dei materiali
  1          I10X     Tecnologie e sistemi di lavorazione
             I14A     Scienza e tecnologia dei materiali
  1          I08A     Progettazione meccanica e costruzione di
                       macchine
  1          I11X     Impianti industriali meccanici
                               Art. 8.
                    Annualita' del corso di laurea
                      in ingegneria elettronica
  Per il  conseguimento della  laurea in ingegneria  elettronica sono
obbligatorie  le  seguenti  venti annualita',  indicate  per  settore
scientificodisciplinare     o     per      insiemi     di     settori
scientificodisciplinari:
Numero di   Codifica               Denominazione del settore
annualita' del settore              scientifico-disciplinare
  --          --                            --
  4          A01C     Geometria
             A02A     Analisi matematica
             A02B     Probabilita' e statistica matematica
             A03X     Fisica matematica
             A04A     Analisi numerica
  2          B01A     Fisica generale
  1          C06X     Chimica
  1          I27X     Ingegneria economico-gestionale
             P01A     Economia politica
  1          H07A     Scienza delle costruzioni
             I05A     Fisica tecnica industriale
             I07X     Meccanica applicata alle macchine
  1          I17X     Elettrotecnica
  2          K01X     Elettronica
  1          K02X     Campi elettromagnetici
  2          K03X     Telecomunicazioni
  1          K04X     Automatica
  2          K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  1          K01X     Elettronica
             K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  1          K10X     Misure elettriche ed elettroniche
             K04X     Automatica
                               Art. 9.
                    Annualita' del corso di laurea
                      in ingegneria informatica
  Per il  conseguimento della  laurea in ingegneria  informatica sono
obbligatorie  le seguenti  ventuno annualita',  indicate per  settore
scientificodisciplinare     o     per      insiemi     di     settori
scientificodisciplinari:
Numero di   Codifica               Denominazione del settore
annualita' del settore              scientifico-disciplinare
  --          --                            --
  2          A02A     Analisi matematica
  1          A01C     Geometria
  1          A03X     Fisica matematica
  1          A02A     Analisi matematica
             A04A     Analisi numerica
             A02B     Probabilita' e statistica matematica
  1          A04B     Ricerca operativa
  1          B01A     Fisica generale
  1          C06X     Chimica
  1          P01A     Economia politica
             I27X     Ingegneria economicogestionale
  1          H07A     Scienza delle costruzioni
           I04B-I04C  Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie
                       energetici
           I05A-I05B  Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica
                       ambientale
             I07X     Meccanica applicata alle macchine
  1          K01X     Elettronica
             K03X     Telecomunicazioni
  1          K01X     Elettronica
  1          K03X     Telecomunicazioni
  1          I17X     Elettrotecnica
  4          K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  2          K04X     Automatica
                              Art. 10.
                    Annualita' del corso di laurea
                       in ingegneria meccanica
  Per  il conseguimento  della  laurea in  ingegneria meccanica  sono
obbligatorie  le  seguenti  venti annualita',  indicate  per  settore
scientifico-disciplinare    o     per      insiemi     di     settori
scientifico-disciplinari:
Numero di   Codifica               Denominazione del settore
annualita' del settore              scientifico-disciplinare
  --          --                            --
  2          A02A     Analisi matematica
  1          A01C     Geometria
  1          A03X     Fisica matematica
  1          B01A     Fisica generale
  1          B01A     Fisica generale
             B03X     Struttura della materia
  1          C06X     Chimica
  1          P01A     Economia politica
             I27X     Ingegneria economico-gestionale
  1          K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  1          H07A     Scienza delle costruzioni
  1        I05A-I05B  Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica
                       ambientale
  1          K01X     Elettronica
             K04X     Automatica
  1          I09X     Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
  1          I07X     Meccanica applicata alle macchine
  1          I17X     Elettrotecnica
  1        I04B-I04C  Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie
                       energetici
  1          I10X     Tecnologie e sistemi di lavorazione
  1          I08A     Progettazione meccanica e costruzione di
                       macchine
  1          I11X     Impianti industriali meccanici
  1        I04B-I04C  Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie
                       energetici
             I06X     Misure meccaniche e termiche
             I07X     Meccanica applicata alle macchine
                   CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                               Art. 1.
                 Durata degli studi, corsi di diploma
  La facolta'  di ingegneria  dell'Universita' degli studi  di Modena
conferisce  i seguenti  diplomi  universitari in  ingegneria, di  cui
all'art.  2  della legge  19  novembre  1990,  n. 341,  e  successive
modificazioni:
  nel settore  industriale, il  diploma universitario  in: ingegneria
meccanica;
  nel  settore   dell'informazione,  il  diploma   universitario  in:
ingegneria informatica.
  I  titoli di  ammissione ai  corsi  di diploma  in ingegneria  sono
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
  Il  numero  degli  iscritti  e' stabilito  annualmente  dal  Senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta', in base alle strutture
e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del
lavoro   e  secondo   i   criteri  generali   fissati  dal   Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, ai sensi
della normativa vigente.
  Le modalita' delle  eventuali prove per l'ammissione  al primo anno
di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di ''diplomato
in ingegneria'' con la specificazione del corso di diploma seguito.
                               Art. 2.
                  Orientamenti dei corsi di diploma
  Allo  scopo   di  permettere   l'acquisizione  sia   di  specifiche
competenze  di  tipo  metodologico,   sia  di  tecniche  progettuali,
realizzative e di  gestione, i corsi di diploma  universitario di cui
all'art.  1  possono  essere   articolati  in  orientamenti  definiti
annualmente  dalla facolta',  suproposta dei  competenti consigli  di
corso  di  diploma  universitario,   all'atto  della  emanazione  del
manifesto  degli studi.  Gli orientamenti  saranno caratterizzati  da
moduli didattici, in numero non  inferiore a 3, scelti dalla facolta'
in accordo con l'obiettivo didattico indicato in fase di formulazione
del manifesto degli studi.
                               Art. 3.
               Annualita', articolazione dei curricula
  La  durata  degli  studi  dei corsi  di  diploma  universitario  in
ingegneria e' fissata in tre anni.
  Ciascuno  dei tre  anni  di  corso puo'  essere  articolato in  due
periodi di  esclusiva attivita' didattica (semestri)  della durata di
almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di
valutazione finale degli studenti.
  L'attivita'  didatticoformativa e'  organizzata con  riferimento al
modulo  didattico, che  comprende un'attivita'  didattica complessiva
(lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.)  di almeno 50 ore. Ciascun
insegnamento  potra'  essere  costituito   da  un  singolo  modulo  o
dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
  Complessivamente  (sui tre  anni  di  corso) l'attivita'  didattica
comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di
laboratorio o di tirocinio.
  Qualora l'ampiezza della materia  lo richieda, taluni corsi possono
essere  costituiti  da  piu'   annualita'  distinte,  con  la  stessa
denominazione, poste in successione  nel tempo e specificate mediante
l'aggiunta  dell'indicazione  I   annualita',  II  annualita',  ecc.,
all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.
  Gli  insegnamenti che  saranno annualmente  inseriti nel  manifesto
degli studi, nel rispetto dei moduli didattici elencati nelle tabelle
relative ai singoli diplomi universitari  in ingegneria (articoli 7 e
8), dovranno  assicurare nel  loro insieme  non meno  di 1500  ore di
attivita'  formative (lezioni  ed  esercitazioni).  Le restanti  ore,
necessarie  per raggiungere  il globale  di 2100,  saranno assicurate
dallo svolgimento di attivita' di laboratorio, tirocinio, conferenze,
seminari,  moduli  europei.  La  facolta',  nel  proprio  regolamento
didattico,  potra'   prevedere  di  affidare   l'attivita'  didattica
relativa ai  laboratori ed alla  organizzazione dei tirocini  e delle
conferenze  ed  alla  relativa  attivita'  di  tutorato  didattico  a
professori  di ruolo  o a  ricercatori  confermati o  a professori  a
contratto.
  L'attivita' di  laboratorio potra' anche essere  associata ai corsi
di  insegnamento. L'attivita'  di laboratorio  e di  tirocinio potra'
essere  svolta  all'interno  o all'esterno  dell'universita',  presso
qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
  L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a
valutazione, potra' essere ritenuta dal consiglio di corso di diploma
universitario equivalente, al massimo, a due moduli didattici.
  Nel corso dell'ultimo  anno, con apposite convenzioni  o nel quadro
dei  programmi europei  di  mobilita' studentesca  e di  cooperazione
universita'-imprese,  i  consigli  dei corsi  di  diploma  competenti
potranno prevedere l'effettuazione  di stages e di  periodi di studio
nell'ambito della  Comunita' europea ed eventualmente  anche in altre
nazioni,   sia   presso   laboratori  di   ricerca   universitari   o
extrauniversitari,  sia presso  imprese e  industrie qualificate.  Le
modalita'  di   riconoscimento  del  periodo  di   studio  effettuato
all'estero, presso le universita' con  le quali siano state stipulate
convenzioni di  scambio degli allievi  dei corsi di diploma,  ai fini
del  completamento  degli  studi  per il  conseguimento  del  diploma
saranno stabilite dai competenti organi accademici.
  La  copertura  dei  moduli  didattici attivati  e'  attribuita  dal
consiglio  di facolta'  a professori  di ruolo  dello stesso  settore
scientificodisciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa
vigente,  ovvero,  per  affidamento,  a   professori  di  ruolo  o  a
ricercatori     confermati,    sempre     del    medesimo     settore
scientificodisciplinare o di settore affine.
  Al  fine  di  facilitare  il ricorso  a  qualificate  esperienze  e
professionalita' esterne, potranno  essere affidati moduli didattici,
con le modalita'  previste nello statuto dell'Ateneo,  a professori a
contratto.
  Per  realizzare  un'efficace   attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza agli studenti, la singola  classe di insegnamento avra' un
numero  di studenti  iscritti, non  superiore, di  norma, alle  cento
unita'.
                               Art. 4.
                    Manifesto annuale degli studi
                      piano annuale degli studi
  Il  consiglio  di  facolta'   all'atto  della  predisposizione  del
manifesto annuale  degli studi definisce, sulla  base dei regolamenti
didattici  di  ateneo  e  di  facolta' vigenti,  e  su  proposta  del
competente  consiglio di  corso  di diploma,  la denominazione  degli
insegnamenti da attivare  sia per quanto riguarda  i moduli didattici
obbligatori  di  cui   agli  articoli  7  e  8  sia   per  quelli  di
orientamento,  sia   infine  per  quelli  a   scelta,  necessari  per
raggiungere  il  numero  minimo  di  moduli  didattici  che  consente
l'accesso all'esame  di diploma, secondo quanto  stabilito all'art 6.
Le denominazioni degli insegnamenti  sono quelle indicate nei settori
scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e
successive modificazioni.
  Il manifesto degli studi definira' inoltre:
  i  vincoli,  quanto  ad  insegnamenti positivamente  superati  e  a
obblighi di frequenza assolti,  perche' uno studente possa iscriversi
ad un anno di corso successivo;
  le  eventuali  precedenze da  rispettare  nel  sostenere gli  esami
(propedeuticita');
  le eventuali  norme per l'inserimento  nel piano degli  studi degli
insegnamenti di orientamento a scelta;
  la  durata  (annualita'  o semiannualita')  nonche'  le  discipline
afferenti ad annualita' integrate e le relative frazioni temporali, e
l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 3;
   le modalita' dell'esame di diploma.
  L'identita'   di  denominazione   fra  insegnamenti   non  comporta
necessariamente identita' di programmi, di svolgimento, di docente.
  La facolta'  potra' inoltre prevedere  che lo studente  dimostri la
conoscenza pratica e la comprensione  di almeno una lingua straniera;
le  modalita'  dell'accertamento   saranno  definite  dalla  facolta'
stessa.
                               Art. 5.
                          Esami di profitto
  Gli esami  di accertamento  possono avere forma  orale o  scritta o
mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono
comprendere  la  discussione  di elaborati,  progetti  ed  esperienze
svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.
  Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma della
facolta'  di ingegneria,  il consiglio  di facolta'  riconoscera' gli
esami  gia'  sostenuti col  criterio  della  utilita' dei  rispettivi
moduli  didattici   al  fine  della  formazione   necessaria  per  il
conseguimento del  nuovo titolo, e  definira' l'anno di corso  cui lo
studente potra' iscriversi.
                               Art. 6.
                           Esame di diploma
  Per essere ammesso a sostenere  l'esame di diploma lo studente deve
aver seguito gli insegnamenti scelti  nel rispetto di quanto previsto
nel piano  degli studi e superato  i relativi esami per  un numero di
moduli didattici non inferiore a 30.
  L'esame di diploma  consiste in una discussione  pubblica avente lo
scopo  di  accertare la  preparazione  di  base e  professionale  del
candidato; in  esso potranno  essere discussi elaborati  attinenti le
materie del corso di diploma e le attivita' di stage, svolti sotto la
guida di uno o  piu' relatori di cui almeno uno  scelto fra i docenti
della facolta' e con le modalita'  stabilite dai consigli di corso di
diploma universitario competenti.
                               Art. 7.
                Moduli didattici del corso di diploma
                      in ingegneria informatica
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
informatica,  tra  i  moduli  didattici  previsti  nel  rispetto  del
precedente art.3, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti
ventitre moduli,  indicati per settore scientificodisciplinare  o per
insiemi di settori scientificodisciplinari.
Numero di   Codifica               Denominazione del settore
annualita' del settore              scientifico-disciplinare
  --          --                            --
  4        A01A-A01B  Logica matematica - Algebra
             A01C     Geometria
             A02A     Analisi matematica
             A02B     Probabilita' e statistica matematica
             A03X     Fisica matematica
             A04A     Analisi numerica
             S01A     Statistica
  2          B01A     Fisica generale
             B03X     Struttura della materia
  1          C06X     Chimica
  1          H15X     Estimo
             I27X     Ingegneria economico-gestionale
  1          I17X     Elettrotecnica
  1          K01X     Elettronica
  1          K03X     Telecomunicazioni
  2          K04X     Automatica
  7          K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  1          K02X     Campi elettromagnetici
             K03X     Telecomunicazioni
  1          K01X     Elettronica
             K10X     Misure elettriche ed elettroniche
  1          A04B     Ricerca operativa
             K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
                               Art. 8.
                Moduli didattici del corso di diploma
                       in ingegneria meccanica
  Per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in  ingegneria
meccanica,  tra   i  moduli  didattici  previsti   nel  rispetto  del
precedente art.3, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti
ventitre  moduli,    indicati per settore scientifico-disciplinare  o
per insiemi di settori scientifico-disciplinari.
Numero di   Codifica               Denominazione del settore
annualita' del settore              scientifico-disciplinare
  --          --                            --
  2          A02A     Analisi matematica
  1          A01C     Geometria
  1          A03C     Fisica matematica
  2          B01A     Fisica generale
  1          C06X     Chimica
  1          K05A     Sistemi di elaborazione delle informazioni
  1          I27X     Ingegneria economico-gestionale
  1          H07A     Scienza delle costruzioni
  1          A01C     Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
  2        I05A-I05B  Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica
                       ambientale
  1          I17X     Elettrotecnica
  2        I04B-I04C  Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie
                       energetici
  1          I14A     Scienza e tecnologia dei materiali
  1          I03X     Fluidodinamica
  1          I07X     Meccanica applicata alle macchine
  1          I08A     Progettazione meccanica e costruzione di
                       macchine
  1          I10X     Tecnologie e sistemi di lavorazione
  1          I11X     Impianti industriali meccanici
  1          I18X     Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Modena, 13 luglio 1998
                                                  Il rettore: Cipolli