MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 7 agosto 1998, n. 11 

  Applicazione  del  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155,
riguardante l'igiene dei prodotti alimentari.
(GU n.191 del 18-8-1998)
 
 Vigente al: 18-8-1998  
 

                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                  regioni e province autonome
                                  Agli   uffici  veterinari  per  gli
                                  adempimenti comunitari
                                  Agli uffici di sanita' marittima ed
                                  aerea
                                  Al Nas
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Agli enti ed operatori interessati
1. Premessa.
  Il decreto legislativo n. 155/1997 individua un nuovo approccio per
garantire la sicurezza e la salubrita' degli alimenti.
  L'innovazione,   rispetto    alla   normativa    preesistente,   e'
rappresentata dall'introduzione dell'"autocontrollo", che deve essere
attivato dagli operatori del settore alimentare.
  Sostanzialmente, in base alla nuova normativa, l'operatore non solo
e'  responsabile  della salubrita'  e  della  sicurezza del  prodotto
alimentare ma deve anche garantire i mezzi di controllo messi in atto
per ottenere un prodotto che abbia tali requisiti.
  Il decreto  legge 15  giugno 1998,  n. 182,  riguardante "Modifiche
alla normativa in materia  di accertamenti sulla produzione lattiera"
(Gazzetta Ufficiale n.  138 del 16 giugno 1998)  prevede, all'art. 1,
comma 4,  la proroga al 30  giugno 1999 dell'entrata in  vigore delle
sole   sanzioni  amministrative   pecuniarie  previste   dal  decreto
legislativo n. 155/1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni
penali  vigenti,  previste  dalla  normativa  in  materia  di  tutela
igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande.
  Si  precisa  comunque che  tale  differimento  della normativa  non
comporta, tuttavia, la mancata  applicazione della disciplina stessa;
infatti e' previsto che  l'autorita' incaricata del controllo proceda
a  verificare   che  le  imprese   in  questione  attuino   tutte  le
prescrizioni fissate dal provvedimento, prescrivendo, nel caso in cui
accerti la mancata o la  non corretta applicazione del citato sistema
di  autocontrollo, gli  adempimenti  da effettuare  per eliminare  le
carenze riscontrate.
  Considerate   le  implicazioni   economicoculturali  che   comporta
l'obbligo  dell'autocontrollo,  tenuto  conto delle  diverse  realta'
socioculturali coinvolte ed al fine di consentire una applicazione il
piu' possibile uniforme ed omogenea  su tutto il territorio nazionale
delle disposizioni in questione si ritiene opportuno, per il momento,
fare  alcune puntualizzazioni  e fornire  indicazioni in  ordine alla
applicazione del decreto legislativo n. 155/1997.
2. Campo di applicazione.
  Per una corretta definizione del  campo di applicazione del decreto
legislativo n. 155/1997 occorre  fare una lettura integrata dell'art.
1 e dell'art. 2, lettere a) e b), dalla quale risulta che:
  1) le misure  previste dal decreto legislativo  interessano le fasi
successive alla produzione  primaria e si applicano anche  a tutte le
ipotesi di vendita al consumatore sia dei prodotti di origine animale
che vegetale;
  2)  in materia  di  norme  d'igiene dei  prodotti  alimentari e  di
verifica  della loro  osservanza,  sono fatte  salve le  disposizioni
previste da norme specifiche.
  Per quanto riguarda la definizione  di "produzione primaria" di cui
all'art. 2,  comma 1, lettera  a), si ritiene opportuno  chiarire che
poiche' le ipotesi incluse  in tale articolo (raccolta, macellazione,
mungitura) costituiscono  una elencazione  puramente esemplificativa,
rientrano  in tale  definizione  anche le  operazioni riguardanti  la
raccolta dei molluschi bivalvi vivi  e tutte le operazioni di cattura
dei prodotti della pesca.
  Per alcuni settori  quali le produzioni agricole,  la produzione di
miele e delle uova, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.
 A) Produzioni agricole.
  Sono soggette all'applicazione del  decreto legislativo n. 155/1997
tutte le  fasi post  raccolta quali  la selezione,  il deposito  e il
confezionamento,   che  avvengono   in   sedi  diverse   dall'azienda
produttrice.
  Nell'ambito  della   azienda  produttrice  inoltre   sono  soggetti
all'applicazione del decreto legislativo:
   1) il deposito per la vendita all'ingrosso;
  2)  il  confezionamento dei  prodotti  in  confezioni destinate  al
consumatore;
   3) la vendita diretta al consumatore.
 B) Produzione miele.
  Le operazioni  di smielatura, purificazione e  confezionamento sono
soggette  all'applicazione  del   decreto  legislativo  n.  155/1997.
Relativamente all'operazione di smielatura  si precisa che la stessa,
qualora venga effettuata dall'apicoltore e non comporti operazioni di
purificazione e confezionamento, rientra nella produzione primaria.
 C) Produzione di uova.
  Il decreto legislativo non si  applica alle operazioni precedenti a
quelle effettuate presso il centro di imballaggio, sia esso annesso o
meno all'azienda produttrice.
  Per quanto  riguarda i prodotti  di origine animale  (settori delle
carni e  derivati, della pesca  e derivati, dei prodotti  d'uovo, del
latte  e  derivati,  dei  molluschi bivalvi)  disciplinati  da  norme
specifiche,  di   derivazionecomunitaria,  che   prevedono  l'obbligo
dell'autocontrollo   o  dettano   norme   igieniche  specifiche,   le
disposizioni di cui  al decreto legislativo n.  155/1997 si applicano
alle fasi che non rientrano  nel campo di applicazione delle suddette
nomine, quali  ad esempio  la vendita  al consumatore,  come definita
all'art. 1, comma  2, lettera e), del decreto  legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
  3.  Autocontrollo  -  Responsabilita' dell'industria  alimentare  e
dell'autorita' incaricata del controllo.
  Ai  sensi dell'art.  3,  comma 1,  i  responsabili delle  industrie
alimentari  devono  garantire,  per  il  settore  di  competenza,  la
salubrita'  e la  sicurezza dei  prodotti alimentari  e, a  tal fine,
devono mettere in atto sistemi di "autocontrollo".
  L'attivita'  di autocontrollo  deve  essere esercitata  da tutti  i
soggetti individuati  all'art. 2,  comma 1,  lettera b),  del decreto
legislativo n. 155/1997.
  Tale  autocontrollo perche'  risponda  a criteri  di efficienza  ed
efficacia deve essere applicato, secondo un processo che preveda:
  1)  la consapevole  assunzione  di  responsabilita' nell'analisi  e
nella  verifica   del  proprio   processo  produttivo   o,  comunque,
operativo;
   2) la corretta applicazione di un sistema HACCP;
  3)   il  raggiungimento   di  adeguate   capacita'  di   intervento
nell'affrontare e risolvere i problemi.
  A tal fine il responsabile deve individuare nella propria attivita'
ogni  fase che  potrebbe  rivelarsi critica  per  la sicurezza  degli
alimenti operando un'attenta analisi del proprio sistema produttivo e
individuando  le opportune  procedure  di  sicurezza avvalendosi  dei
principi  su cui  e' basato  il sistema  di analisi  dei rischi  e di
controllo dei punti critici (HACCP).
  Oltre   a  cio'   il   sistema  deve   essere  semplice,   limitato
all'essenziale e compatibile con le dimensioni dell'azienda.
  L'autocontrollo  non  deve  consistere   unicamente  in  "piani  di
campionamento" e  nelle relative analisi di  laboratorio che, invece,
devono essere utilizzate essenzialmente come strumento di verifica.
  L'autocontrollo   potra'  considerarsi   completo  quando   vengono
previste  anche  le misure  correttive  da  adottarsi a  seguito  del
mancato  rispetto  delle  condizioni  prefissate  per  ciascun  punto
critico.
  Il sistema di autocontrollo non deve essere considerato statico ma,
attraverso   opportune   verifiche   periodiche,  deve   tendere   al
perfezionamento progressivo.
  Il  ripetersi  di non  conformita'  per  uno stesso  punto  critico
comporta necessariamente una revisione del processo.
  Il  sistema  deve  essere basato  sulla  dimostrabilita',  mediante
descrizione e documentazione: del  processo/prodotto e delle relative
specifiche tecniche,  dell'operativita', delle verifiche  aziendali e
ufficiali del sistema applicato.
  Il  sistema di  autocontrollo deve  essere "specifico"  per singola
realta'  e,   di  conseguenza,  deve  essere   evitata  l'adozione  e
l'applicazione  di "manuali  precostituiti", elaborati  a tavolino  o
applicati a realta' aziendali diverse.
  Pertanto, il  protocollo di  autocontrollo della  singola struttura
aziendale deve:
  1) riferirsi al  processo produttivo o al flusso  operativo di tale
azienda;
  2) contenere le misure igieniche che l'azienda ha previsto;
  3) riportare la descrizione delle varie fasi del o dei procedimenti
produttivi con l'indicazione dei  rischi igienici individuati in tale
percorso e delle misure adottate per prevenirli e/o eliminarli;
  4)   indicare  le   verifiche   analitiche  previste   e  la   loro
periodicita'.
  Il  superamento  delle  condizioni  prefissate  per  ciascun  punto
critico   all'interno   del    sistema   non   implica   l'automatica
comunicazione  del fatto  all'autorita'  competente; il  responsabile
dell'industria alimentare  avvisa l'autorita'  di controllo  solo nei
seguenti casi:
  1) allorche' si verifichi un inconveniente non previsto dal sistema
o comunque non  sia possibile utilizzare una  delle misure correttive
previste  per  quel   caso  ed  il  prodotto  non   e'  stato  ancora
distribuito;
  2)  qualora   a  seguito  dell'autocontrollo  si   rilevi  una  non
conformita' che  possa far supporre un  incremento della probabilita'
di avere  la presenza  nell'alimento di sostanze,  microrganismi ecc.
tali da poter dar luogo ad  una alterazione dello stato di salute per
il consumatore  a seguito  del consumo  di quell'alimento,  quando il
prodotto  e' gia'  stato posto  in commercio  sia per  la vendita  al
dettaglio, sia come semilavorato per altre industrie.
  Nel primo caso il responsabile dell'industria alimentare da un lato
individuera'   gli  opportuni   interventi  per   la  distruzione   o
l'utilizzazione  per fini  diversi  dal consumo  umano o  trattamenti
finalizzati a  garantire la  sicurezza, dall'altro procedera'  ad una
revisione dell'autocontrollo  al fine di impedire  il ripetersi della
non conformita'.
  L'autorita'  di controllo  verifica  e valuta  la congruita'  delle
azioni intraprese dal responsabile dell'industria alimentare.
  Nel secondo  caso, pur  rendendosi necessario effettuare  le stesse
operazioni  descritte   per  il  caso  precedente,   il  responsabile
dell'industria  avra'  il  compito primario  di  attivarsi  affinche'
l'alimento distribuito venga ritirato nel tempo piu' breve possibile.
  L'autorita' di controllo avra' il compito di verificare la corretta
e completa esecuzione dell'operazione.
  Per quanto riguarda  le procedure di ritiro dal  commercio ai sensi
dell'art. 3, comma 4, si ritiene opportuno procedere come segue.
  Il  responsabile dell'industria  alimentare, per  l'adempimento dei
suoi  obblighi, informa  l'autorita' di  controllo fornendo  tutte le
informazioni necessarie che permettano  di identificare il prodotto e
la relativa commercializzazione, e  procede contestualmente al ritiro
del  prodotto commercializzato  e  di quello  ottenuto in  condizioni
tecnologiche simili. L'autorita' di controllo da un lato verifichera'
le procedure  adottate dal  responsabile dell'industria  alimentare e
dall'altro  segnalera' il  fatto alla  propria regione,  al Ministero
della sanita'  e alle  altre regioni eventualmente  interessate dalla
distribuzione dell'alimento.
  Per le  attivita' che prevedono  il trattamento di alimenti  sia di
origine  animale  che  di  origine  vegetale  e'  opportuno  che  gli
interventi delle autorita' competenti  siano coordinati al fine anche
di garantire uniformita' di contenuti.
  Si precisa che la  valutazione dell'autocontrollo andra' effettuata
da  parte dell'autorita'  di controllo  nel rispetto  della autonomia
dell'industria alimentare  di adottare le procedure  che ritiene piu'
idonee,  ai fini  della  sicurezza e  della  salubrita' del  prodotto
alimentare.
  Pertanto  il compito  dell'autorita' di  controllo sara'  quello di
accertare che le procedure adottate per l'autocontrollo consentano di
garantire effettivamente  la sicurezza  e la salubrita'  dei prodotti
alimentari.
  In relazione  alla attivita'  svolta dall'industria  alimentare, le
autorita' di controllo verificheranno l'adeguatezza del sistema HACCP
aziendale,  in funzione  dei  punti critici  individuati, nonche'  il
rispetto delle regole previste da tale sistema.
  Per  quanto  concerne  l'applicazione  dell'art. 8,  comma  2,  del
decreto  legislativo n.  155/1997, i  tempi di  adeguamento stabiliti
dalla  autorita' incaricata  del controllo,  pur tenendo  conto delle
singole realta' aziendali, saranno  correlati all'entita' del rischio
connesso con l'attivita' in questione.
  Si  devono  prevedere  controlli  successivi  presso  le  industrie
alimentari  per   verificare  la   costante  e   corretta  attuazione
dell'autocontrollo nonche'  per accertare l'eventuale  modifica dello
stesso a causa del variare delle condizioni operative.
  4.   Manuali  di   corretta   prassi  igienica   e  protocollo   di
autocontrollo aziendale.
  Il decreto  legislativo n. 155/1997,  la circolare n. 21/1995  e la
recente circolare n. 1/1998, fanno riferimento ai manuali di corretta
prassi igienica  che possono essere  predisposti dai soggetti  di cui
all'art. 4,  comma 2  e sono destinati,  previa valutazione  e parere
favorevole  del Ministero  della sanita',  alle industrie  alimentari
quali  definite  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 155/1997.
  Tali  manuali, la  cui predisposizione  ed adozione  hanno comunque
carattere volontario,  possono essere  utilizzati da  ciascuna unita'
aziendale  come  guida  per  l'attuazione  delle  buone  pratiche  di
lavorazione (GMP) come pure per la predisposizione del protocollo per
l'autocontrollo e per la formazione del personale.
5. Laboratorio di analisi.
  Ai fini della corretta applicazione del sistema di autocontrollo il
responsabile  dell'industria alimentare  si avvale  di laboratori  di
analisi, interni o esterni alla struttura stessa.
  Tali  laboratori  devono  essere   adeguati,  sia  sotto  l'aspetto
strutturale che funzionale, alla tipologia di analisi da effettuare.
  E', comunque,  da sottolineare che  la funzione del  laboratorio di
analisi,  pur  fondamentale ai  fini  della  buona conduzione  di  un
sistema  di autocontrollo,  non deve  essere confusa  con il  sistema
stesso, ne' lo deve sostituire.
  6. Art. 9,  comma 2. Attivita' agrituristiche  e laboratori ammessi
agli esercizi di vendita.
  L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 155/1997 prevede che,
nel caso di  lavorazione di alimenti per la vendita  diretta ai sensi
della legge  9 febbraio 1963,  n. 59,  e per la  somministrazione sul
posto  di alimenti  ai sensi  della legge  5 dicembre  1995, n.  730,
l'autorita'   sanitaria   competente   tiene   conto,   fatta   salva
l'applicazione  di tutti  gli altri  capitoli dell'allegato,  ai fini
dell'applicazione  delle  disposizioni di  cui  ai  capitoli I  e  II
dell'allegato,  delle effettive  necessita'  connesse alla  specifica
attivita'.
  Le  attivita'  agrituristiche di  lavorazione  di  alimenti per  la
vendita  diretta o  per  la loro  somministrazione  sul posto  devono
essere svolte in modo tale da  garantire la sicurezza e la salubrita'
dei prodotti.
  I responsabili delle  aziende in questione devono  assicurare che i
locali dove vengono  svolte le attivita' di  preparazione di alimenti
per  la  vendita  o  per  la somministrazione  sul  posto,  anche  se
costruiti  con  finalita' rurali,  soddisfino  a  esigenze di  igiene
adeguate per  garantire la sicurezza  e la salubrita'  degli alimenti
stessi.
  Si  sottolinea  che  rientra  nella potesta'  anche  delle  aziende
interessate alle predette attivita' adottare le misure piu' idonee al
fine di garantire la sicurezza e la salubrita' degli alimenti oggetto
delle attivita' agrituristiche.
  Le  considerazioni  svolte  per le  attivita'  agrituristiche  sono
valide anche per la produzione, la preparazione ed il confezionamento
di  alimenti  in  laboratori  annessi agli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio e destinati ad essere venduti nei predetti esercizi.
  Ai fini del  controllo del rispetto dei requisiti dei  capitoli I e
II  dell'allegato, si  deve  tenere conto  oltre  che delle  esigenze
connesse alle  diverse specifiche  attivita' produttive,  anche delle
diverse realta' locali (condizioni climatiche, tradizioni, ecc.).
                                                   Il Ministro: Bindi