MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. 10 

  Regolamento  di  polizia  mortuaria,   approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica  10  settembre 1990,  n. 285:  Circolare
esplicativa.
(GU n.192 del 19-8-1998)
 
 Vigente al: 19-8-1998  
 

                                  A tutte le amministrazioni comunali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  di  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Agli    assessori    regionali alla
                                  sanita'  delle  regioni a   statuto
                                  ordinario e speciale
                                  Agli   assessori  provinciali  alla
                                  sanita' di Trento e Bolzano
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani
                                  All'Istituto superiore di sanita'
  Pervengono  a questo  Ministero  quesiti circa  il trattamento  dei
resti mortali che si rinvengono  in occasione di esumazioni ordinarie
ed estumulazioni.
  Poiche'  la  consistenza  del  fenomeno e'  divenuta  rilevante  si
ritiene, con  la presente  circolare, di fornire  indirizzi operativi
nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
 1. Definizione.
  Si   definisce  "resto   mortale"  il   risultato  della   completa
scheletrizzazione di  un cadavere ovvero, per  salme inumate, l'esito
della  trasformazione  delle stesse  allo  scadere  del turno  almeno
decennale   di   rotazione   per    effetto   di   mummificazione   o
saponificazione e,  per salme tumulate, l'esito  della trasformazione
allo  scadere di  concessioni della  durata di  oltre venti  anni per
effetto di corificazione.
 2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.
  Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa
scheletrizzazione della salma, il resto mortale potra':
  a)  permanere  nella  stessa  fossa di  originaria  inumazione  del
cadavere;
  b)  essere  trasferito  in  altra  fossa  (campo  indecomposti)  in
contenitori di materiale biodegradabile;
  c)  essere   avviato,  previo  assenso  degli   aventi  diritto,  a
cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
  Sull'esterno del contenitore dovra' essere riportato nome, cognome,
data di nascita e di morte del defunto esumato.
  Per  i  resti  mortali   da  reinumare  e'  consentito  addizionare
direttamente sui resti mortali  stessi e/o nell'immediato intorno del
contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i
processi di  scheletrizzazione interrotti o fortemente  rallentati da
mummificazione  o saponificazione,  purche' tali  sostanze non  siano
tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.
  Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
  cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  due anni nel  caso si faccia ricorso all'impiego  di dette sostanze
biodegradanti.
 3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.
  Ai sensi dell'art.  86 del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 285/1990, sussistono diverse possibilita':
  a) estumulazione  effettuata dopo venti anni  dalla tumulazione: il
resto mortale  deve essere inumato,  dopo avere creato  le condizioni
per facilitare  la ripresa  dei fenomeni di  scheletrizzazione, anche
con  sostituzione  delle  casse  originarie  con  un  contenitore  di
materiale biodegradabile  e con l'eventuale addizione  delle sostanze
di cui al paragrafo 2.
  b) estumulazione effettuata prima  di venti anni dalla tumulazione.
Il  resto  o   il  cadavere  deve  essere   inumato  seguendo  quanto
specificato  al punto  a)  che  precede, fatto  salvo  il periodo  di
inumazione che ordinariamente e' stabilito in dieci anni, per effetto
dell'obbligo di  cui all'art. 86/3  del decreto del  Presidente della
Repubblica n. 285/1990.
  E'  altresi' consentita  la  tumulazione nella  stessa  o in  altra
sepoltura. In tal caso e' d'obbligo il ripristino delle condizioni di
impermeabilita'  del  feretro  quando il  personale  dell'A.S.L.  che
sovrintende alle  operazioni cimiteriali  constati che  le condizioni
della salma, per  presenza di parti molli, siano  tali da prescrivere
il cosiddetto "rifascio".
  E'  consentito addizionare  al resto  mortale particolari  sostanze
favorenti la scheletrizzazione, come gia' specificato al paragrafo 2.
 4.  Cremazione  di cadaveri  di persone  decedute dopo  l'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.
  E' consentita seguendo le procedure  di cui all'art. 79 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
 5. Cremazione di resti mortali.
  La cremazione  di resti  mortali e' ammessa  quando il  decesso sia
avvenuto dopo  l'entrata in vigore  del decreto del  Presidente della
Repubblica n. 285/1990, previa  acquisizione dell'assenso del coniuge
o,  in  mancanza,  il  parente piu'  prossimo  secondo  anche  quanto
stabilito al  paragrafo 15  della precedente circolare  n. 24  del 24
giugno 1993. Quando  vi sia disinteresse da parte  dei familiari alle
operazioni  di  esumazione  ordinaria  e il  sindaco,  con  pubbliche
affissioni,   abbia  provveduto   ad  informare   preventivamente  la
cittadinanza  del periodo  di  loro effettuazione  e del  trattamento
prestabilito dei  resti mortali (reinumazione o  avvio a cremazione),
il disinteresse e' da valere come assenso al trattamento stesso.
  E' consentita  altresi' la cremazione  di resti mortali  di persona
deceduta prima  della entrata  in vigore  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 285/1990, purche'  venga richiesta dal coniuge o,
in sua  assenza, dal parente  piu' prossimo, individuato  secondo gli
articoli 74 e seguenti del codice civile.
  Per  la cremazione  di  resti mortali  rinvenuti  allo scadere  del
periodo di ordinaria inumazione (dieci  anni nel caso di cui all'art.
82/1 e cinque anni nel caso di cui  all'art. 86, commi 2 e 3), non e'
necessaria la documentazione  di cui ai commi 4 e  5 dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
 6. Cremazione di resti ossei.
  La  cremazione   di  resti   ossei  e'  consentita   qualora  siano
consenzienti i familiari.
  La  ossa vengono  introdotte nel  crematorio dentro  un contenitore
facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta
di zinco.
  Per le  ossa contenute in ossario  comune e' il sindaco  a disporre
per la cremazione.
 7. Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.
  Si richiama  l'attenzione dei  sindaci, cui  compete l'ordine  e la
vigilanza dei  cimiteri (art.  51/1) e  dei direttori  sanitari delle
AA.SS.LL, che controllano il  funzionamento dei cimiteri e propongono
ai  sindaci  i provvedimenti  necessari  per  assicurare il  regolare
servizio (art.  51/2), sulla opportunita' di  verificare nei cimiteri
comunali, nei cimiteri particolari, nelle  aree concesse a privati ed
a enti,  che il turno di  inumazione di cadaveri sia  non inferiore a
quello stabilito in via ordinaria a  dieci anni, o a quello minimo di
cinque   anni   ricorrendo  le   condizioni   e   con  le   procedure
autorizzatorie  di  cui al  comma  3  dell'art.  82 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 285/1990.
 8. Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.
  Nel caso di aree cimiteriali  destinate a sepoltura dei cadaveri di
professanti un culto diverso da  quello cattolico, il tempo ordinario
di inumazione e' di dieci anni.
  Laddove  siano  richiesti  periodi  superiori  (talune  usanze  non
prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per
i  richiedenti, l'area  per una  durata non  superiore a  novantanove
anni, rinnovabile.
  Per  le professioni  religiose che  lo prevedano  espressamente, e'
consentita la inumazione del  cadavere avvolto unicamente in lenzuolo
di  cotone. Per  il trasporto  funebre e'  d'obbligo l'impiego  della
cassa di  legno o, nei casi  stabiliti, la duplice cassa,  di legno e
zinco.
                                 Il Sottosegretario di Stato: Bettoni