LEGGE
30 luglio 1998, n. 290
Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser
accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II
sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed
altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con
dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di
revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10
ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi
convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
(GU
n.193 del 20-8-1998
- Suppl. Ordinario
n. 140
)