PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 agosto 1998 

  Integrazioni all'ordinanza  n. 2781  del 9 aprile  1998 concernente
disposizioni urgenti  per garantire i soccorsi  e l'evacuazione delle
popolazioni in  caso di  emergenza nelle  isole Eolie.  (Ordinanza n.
2838).
(GU n.195 del 22-8-1998)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile,  di cui alla  legge 24  febbraio 1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 2,  comma 3-bis, della legge del 31  dicembre 1996, n.
677, con  la quale  il Ministro dell'interno  e per  il coordinamento
della  protezione civile  e' autorizzato  a disciplinare  con propria
ordinanza, emanata ai  sensi dell'art. 5 della legge  del 24 febbraio
1992,  n.  225,  le   procedure  per  l'esecuzione  degli  interventi
infrastrutturali necessari  per garantire i soccorsi  e l'evacuazione
delle  popolazioni in  caso di  emergenza, tra  l'altro, nelle  isole
Eolie;
  Vista   l'ordinanza  n.   2781  del   9  aprile   1998  concernente
disposizioni urgenti  per garantire i soccorsi  e l'evacuazione delle
popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie;
  Vista la  nota della  prefettura di Messina  n. 1662/20.2/Gab./P.C.
del 31 luglio 1998, con la  quale si chiede di integrare le localita'
nell'ordinanza n. 2781;
  Vista l'ordinanza n. 2821 del  5 agosto 1998 concernente interventi
per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di
emergenza nelle isole Eolie;
  Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  n. 2781 del 9 aprile 1998, e'
sostituito dal  seguente: "Per  garantire i soccorsi  e l'evacuazione
delle popolazioni  in caso  di emergenza nelle  isole Eolie,  ad alto
rischio sismico  e vulcanico,  e' autorizzata,  in via  d'urgenza, la
realizzazione  di  elisuperfici  nelle isole  di  Lipari,  Stromboli,
Alicudi, Filicudi,  Ginostra, Panarea e di  una seconda elisuperficie
nel settore meridionale dell'isola di Vulcano".
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 agosto 1998
                                              Il Ministro: Napolitano