Modificazioni allo statuto dell'Universita', concernente la scuola di specializzazione in Chirurgia Generale.(GU n.196 del 24-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 142)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Chirurgia Generale attivato presso questa Universita' ed e' aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico; Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Universita', rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facolta', 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.4 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente; Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Universita' le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale perche' attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti; Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Universita' rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facolta', 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse; Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.4.4 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995. Art. 3.4.4 - Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale. 3.4.4.1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, indirizzo in Chirurgia generale, risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. 3.4.4.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale). 3.4.4.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale. 3.4.4.4 - Il Corso ha la durata di 6 anni. 3.4.4.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola e' l'Istituto di Clinica Chirurgica. 3.4.4.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di n. 36 (trentasei) tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 3.4.4.5. 3.4.4.7 - L'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 3.4.4.5, e' determinato dal Consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari di cui alla tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella B. 3.4.4.8 - Di norma, ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie a direzione universitaria e/o ospedaliera convenzionata, sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. L'attivita' didattica formale e seminariale avviene secondo quanto indicato di anno in anno nel calendario didattico. Tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari I. Indirizzo in Chirurgia generale. A1. Area propedeutica. Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica. Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica. B1. Area semeiotica clinica e strumentale. Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti. Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale. C1. Area chirurgia generale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. D1. Area anatomia chirurgica e tecnica operatoria. Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale. E1. Area chirurgia interdisciplinare. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire: a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica; b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore. F1. Area organizzativa e gestionale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria. Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Tabella B Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per il previsto indirizzo: I. addestramento in Chirurgia generale: a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore; (degli interventi indicati sub a-b-c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza); d.1) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale; e.1) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600). Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico. Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti